TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-06-24, n. 201300433

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-06-24, n. 201300433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300433
Data del deposito : 24 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00128/2013 REG.RIC.

N. 00433/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 128 del 2013, proposto da G C, rappresentato e difeso dagli avv. M Z e L L, con domicilio eletto presso L L in Campobasso, via Roma, 48;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente P.T., Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso , Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia, Ufficio Centrale Elettorale presso la Corte di Appello di Campobasso, Consiglio Regionale del Molise, Ministero dell'Interno in persona del Ministro P.T., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

nei confronti di

A F, Patrizia Manzo, non costituiti;

e con l'intervento di

ad opponendum:
V F, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, Nicola Scapillati, Andrea Latessa, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo in Campobasso, via Crispi, N. 70/A;

per la correzione

e, in subordine, per l’annullamento in parte qua:

del risultato elettorale relativo alle elezioni del Presidente della Giunta e del rinnovo del Consiglio regionale della Regione Molise, svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013 ed, in particolare, per la correzione:

a) del verbale della proclamazione degli eletti sottoscritto dall’Ufficio Centrale Regionale in data 16.3.2013 nonché di tutti gli atti istruttori ivi richiamati preordinati e di quelli consequenziali e/o connessi comunque lesivi dell’interesse del ricorrente;

b) del Verbale di proclamazione degli eletti sottoscritto dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale della Provincia di Campobasso in data 16.03.2013, nella parte in cui sono stati dichiarati eletti n.2 candidati della lista provinciale “

MOVIMENTO

5 STELLE. BEPPEGRILLO.IT”, nonché di tutti gli atti istruttori in esso richiamati nonché di ogni atto conseguente e connesso anche se non conosciuto;

c) del Provvedimento del 27 gennaio 2013 adottato dall’Ufficio Centrale Regionale con cui è stata ammessa alla predetta competizione elettorale la lista regionale (c.d. listino) del “

MOVIMENTO

5 STELLE.BEPPEGRILLO.IT”, con consequenziale ammissione del candidato alla Carica di Presidente della Giunta Regionale;

d) del provvedimento del 31 gennaio 2013, adottato dall’Ufficio Centrale Regionale, con cui è stata riammessa la collegata lista provinciale di Campobasso, con consequenziale ammissione di tutti i candidati alla carica di Consigliere Regionale, nonché di tutti gli atti istruttori in essi richiamati e di ogni altro atto presupposto o conseguente degli atti come sopra impugnati e con gli stessi comunque correlati ivi espressamente compreso il verbale di ammissione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Isernia della lista proporzionale del “Movimento 5 Stelle” e la conseguente esplicitazione delle seguenti operazioni:

- la correzione del verbale riassuntivo dei voti di lista validi (compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dal verbale degli uffici elettorali delle sezioni della provincia di Campobasso e di Isernia, con il conseguente decremento dei voti di lista del “

MOVIMENTO

5 STELLE.BEPPEGRILLO.IT” dal totale dei voti validi ed il ricalcolo del nuovo quorum circoscrizionale, dei nuovi resti e del nuovo quorum intercircoscrizionale con il conseguente ricalcolo dei seggi spettanti a ciascuna lista;

- la correzione del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Campobasso con il decremento del totale dei voti validi della lista regionale “

MOVIMENTO

5 STELLE.BEPPEGRILLO.IT”, di tutti i voti assegnatile ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 43 del 1995 in quanto provenienti dal voto di lista espresso alle liste provinciali di “

MOVIMENTO

5 STELLE.BEPPEGRILLO.IT”;

- la proclamazione degli altri candidati a consigliere regionale, scaturente dal rifacimento dei calcoli delle sommatorie di voti validi per ciascuna lista.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia, dell’Ufficio Centrale Elettorale presso la Corte di Appello di Campobasso nonché del Ministero dell'Interno;

Visto l’atto di intervento ad opponendum del sig. V F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, cittadino elettore della regione Molise e candidato consigliere, per le elezioni regionali del Molise del 24 e 25 febbraio 2013, nella lista civica “Fare Molise” collegata alla lista regionale “Vincere per cambiare” con candidato presidente M R, chiede la correzione del risultato elettorale relativo all’elezione del presidente della giunta e del consiglio regionale del Molise nella parte in cui sono stati dichiarati eletti due candidati della lista provinciale “Movimento cinque stelle. Beppegrillo.it”, contestando l’ammissione alla predetta competizione elettorale della lista regionale “Movimento cinque stelle” e delle liste provinciali di Campobasso ed Isernia dello stesso “Movimento cinque stelle”.

Il ricorrente chiede che dal risultato elettorale siano detratti i voti attribuiti alle liste del “Movimento cinque stelle” e che, per l’effetto, sia ricalcolato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, con conseguente proclamazione di altri candidati alla carica di consigliere regionale, in luogo dei due consiglieri eletti per il “Movimento cinque stelle”.

Secondo il ricorrente, tutte le liste del “Movimento cinque stelle” sarebbero state illegittimamente ammesse alla competizione elettorale.

Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell’articolo nove della legge 17 febbraio 1968, numero 108 e dell’articolo 21, comma secondo, del d.p.r. numero 445 del 2000. Infatti, la richiamata disposizione della legge 108 del 1968 impone che la candidatura debba essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata, mentre l’autentica della sottoscrizione deve essere eseguita secondo le modalità prescritte dall’articolo 21, comma due, del d.p.r. 445 del 2000. Quest’ultima disposizione, in particolare, impone che il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione debba previamente accertare l’identità del dichiarante, indicandone le modalità di identificazione. La mancata indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante renderebbe nulla l’autentica, invalidando, insanabilmente, la dichiarazione di accettazione della candidatura. Nella fattispecie, tutte le candidature nelle liste del “Movimento cinque stelle” sono state autenticate dal pubblico ufficiale con la dichiarazione che la firma è stata apposta in sua presenza dal sottoscrittore, della cui identità il pubblico ufficiale autenticante ha dichiarato di essere certo, senza tuttavia fornire indicazione della modalità di tale identificazione, ovvero se tale identificazione sia avvenuta per esibizione di valido documento di identità, con indicazione, in tal caso, degli estremi del documento stesso, ovvero per conoscenza personale. Secondo il ricorrente la dicitura “della cui identità sono certo” non potrebbe essere ritenuta equipollente a quella, formalmente e sostanzialmente diversa, della “conoscenza personale” in quanto, mentre la prima formula indica la finalità dell’accertamento dell’identità, la seconda è riferita alle modalità di tale accertamento;
essendo previste dal legislatore due modalità di accertamento dell’identità, quella mediante conoscenza diretta e quella mediante esibizione di documento di riconoscimento, la mancata specificazione della modalità di identificazione del sottoscrittore renderebbe insanabilmente nulla la sottoscrizione stessa, senza possibilità di successive integrazioni o rettifiche dell’autenticazione incompleta. La mancanza di un elemento essenziale, espressamente previsto dalla legge, renderebbe quindi radicalmente nullo il procedimento di autenticazione. Anche la dichiarazione di accettazione della candidatura del signor A F alla carica di presidente della giunta regionale nella medesima lista regionale del “Movimento cinque stelle”, essendo stata autenticata nelle stesse modalità ora descritte, sarebbe invalida.

Il secondo motivo di impugnazione dell’ammissione delle predette liste e candidature alla competizione elettorale è riferito alla posizione delle autenticazioni delle firme nella parte retrostante il foglio di accettazione delle candidature e non di seguito all’accettazione stessa, in asserita violazione della norma che prescrive espressamente che l’autenticazione sia redatta di seguito alla sottoscrizione.

Identici vizi, relativi sia alla omessa indicazione delle modalità di identificazione del dichiarante, sia alla apposizione della autentica nella parte retrostante il foglio contenente la dichiarazione del sottoscrittore, ricorrerebbero anche nelle dichiarazioni dei delegati alla presentazione delle liste aventi ad oggetto il collegamento della lista regionale con le liste provinciali di Campobasso e Isernia.

Il ricorrente, quindi, chiede che il Tribunale amministrativo regionale, previa acquisizione, in sede di istruttoria, di tutta la documentazione rilevante, disponga la correzione del risultato elettorale escludendo tutte le liste presentate dal “Movimento cinque stelle” e proclamando eletto, al posto di uno dei due candidati al consiglio regionale risultati eletti per il “Movimento cinque stelle”, il ricorrente stesso, in quanto candidato più votato per la lista “Fare Molise”, lista che avrebbe diritto ad uno dei due seggi avendo riportato il più elevato quoziente elettorale residuale.

L’ufficio centrale regionale, gli uffici centrali circoscrizionali, il ministero dell’interno e la regione Molise si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato ed hanno eccepito preliminarmente l’estromissione dal giudizio dei soggetti pubblici diversi dalla regione Molise, in quanto il ricorso elettorale deve essere notificato all’ente della cui elezione si tratta oltre che alle altre parti che vi abbiano interesse, tra le quali non sono comprese le amministrazioni statali intimate. Inoltre, anche la regione Molise, secondo l’Avvocatura dello Stato, dovrebbe essere dichiarata carente di legittimazione passiva, in quanto la domanda di parte ricorrente si limita alla correzione del risultato, non essendo richiesto l’annullamento delle elezioni, per cui si tratterebbe di problematiche interne ai rapporti tra consiglieri eletti e candidati aspiranti alla surroga. La domanda, comunque, sarebbe inammissibile, non essendo consentito, in caso di accertata illegittima ammissione di alcune liste alla competizione elettorale, correggere il risultato elettorale stesso astraendo dalla avvenuta partecipazione delle liste illegittimamente ammesse e procedendo ad una mera redistribuzione dei seggi sulla base dei voti ottenuti dalle altre liste. Nel merito, comunque, le modalità di autenticazione delle candidature sarebbero valide.

È intervenuto, ad opponendum, nel giudizio il signor V F, cittadino elettore della regione Molise, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per omessa contestazione della motivazione dell’atto di riammissione della lista provinciale di Campobasso adottato dall’Ufficio centrale elettorale in applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento e l’infondatezza, nel merito, dei motivi di impugnazione dedotti;
in subordine, qualora l’ammissione delle liste contestate fosse ritenuta in contrasto con la legge, dovrebbe essere valutata l’illegittimità costituzionale della normativa applicata.

Le parti, in prossimità dell’udienza di trattazione, hanno depositato memorie di replica alle argomentazioni contrapposte.

Nel corso dell’udienza di trattazione del 13 giugno 2013, la difesa di parte interveniente ha eccepito che dovrebbe essere rilevata l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato. Infatti le notifiche ai due candidati eletti per il “Movimento 5 stelle” sono nulle, essendo state eseguite ad indirizzi errati, non corrispondenti alle residenze dei controinteressati.

La difesa di parte ricorrente ha chiesto la rimessione in termine per errore scusabile, al fine della rinnovazione delle notifiche, erroneamente eseguite ai domicili indicati nei certificati elettorali. I controinteressati, infatti, hanno cambiato residenza dopo lo svolgimento delle elezioni, impedendo, in tal modo, il perfezionamento delle notifiche nei loro confronti. Secondo parte ricorrente, andrebbe valutata la necessità di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, essendo ipotizzabile un comportamento fraudolento.

La difesa dell’interveniente ha replicato insistendo sull’inammissibilità del ricorso, essendo imputabile a negligenza della ricorrente l’omessa instaurazione del contraddittorio e facendo rilevare che i controinteressati hanno cambiato la residenza addirittura prima del deposito del ricorso.

In esito alla trattazione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, per cui si può prescindere dall’esame di tutte le eccezioni di rito, per ragioni di economia processuale ed in applicazione del principio di sinteticità nella redazione degli atti processuali che regge il processo amministrativo, particolarmente pregnante nel rito elettorale, laddove è prevista, ove possibile, la pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo alla decisione della causa o, in ogni caso, entro i dieci giorni successivi.

Anche la questione dell’integrità del contraddittorio deve ritenersi assorbita dalla decisione di rigetto del ricorso per infondatezza, per lo stesso principio di economia processuale recato dall’art. 49 c.p.a. ai sensi del quale non deve essere integrato il contraddittorio nei casi in cui il ricorso appaia immediatamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, come nella fattispecie.

È appena il caso di notare che non sussiste alcun presupposto per ipotizzare che i controinteressati, non costituitisi in giudizio, abbiano tenuto una condotta fraudolenta, volta ad impedire la regolare instaurazione del contraddittorio nei loro confronti, rilevato che gli stessi hanno, lecitamente ed insindacabilmente, trasferito la propria residenza ad altro indirizzo in data precedente il deposito del ricorso elettorale, per cui è evidente l’inesistenza di alcuna scorrettezza processuale.

Entrando nel merito del gravame, deve essere premesso che la giurisprudenza ha più volte chiarito che le firme sul modello di accettazione della candidatura a cariche elettive devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'art. 21 t.u. 28 dicembre 2000 n. 445, sicché la mancata indicazione di tali modalità rende invalida la sottoscrizione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 marzo 2011, n. 1272).

L’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 , n. 445, nel disciplinare, al comma 2, l’autenticazione della sottoscrizione da parte di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, dispone che “in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.”

La giurisprudenza si è già interrogata sugli elementi essenziali costitutivi della procedura di autenticazione delle firme di accettazione della candidatura alle elezioni amministrative ed ha chiarito che, tra gli altri, sono elementi essenziali l'apposizione del timbro, nonché l'indicazione del luogo e della data della sottoscrizione del pubblico ufficiale procedente. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 febbraio 2013, n. 779).

Altrettanto essenziale è la dichiarazione che l’identità del sottoscrittore è stata accertata dal pubblico ufficiale.

Non deve ritenersi essenziale, invece, l’indicazione delle modalità di identificazione, trattandosi di elemento che nulla aggiunge alla certezza dell’operazione compiuta dal pubblico ufficiale. È irrilevante, infatti, che il pubblico ufficiale dichiari di aver conosciuto personalmente il dichiarante oppure di averlo identificato tramite esibizione di un documento di identità, considerato che, qualora egli sia certo dell’identità del dichiarante, come non è richiesta l’indicazione degli estremi del documento stesso, evidentemente inutile, così non è necessaria la precisazione che l’identità è stata accertata per conoscenza personale. In entrambi i casi si tratterebbe di una formula rituale che nulla aggiungerebbe alla completezza del procedimento di autenticazione. Nella fattispecie, dunque, non rileva accertare se il pubblico ufficiale abbia, in concreto, identificato i candidati seguendo l’una o l’altra modalità. Ciò che rileva, al fine del perfezionamento del procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni, è che l’identità dei sottoscrittori sia stata, in un modo o nell’altro, effettivamente accertata e che di tale accertamento sia dato atto. La prescrizione, pure contenuta nel testo della disposizione normativa, secondo cui “l’autenticazione è redatta … indicando le modalità di identificazione”, pertanto, non va intesa alla lettera, non essendo compresa l’indicazione delle modalità di identificazione tra le cosiddette forme sostanziali, essenziali per la validità del procedimento di autenticazione. Queste sono le seguenti: l’attestazione che la firma è stata apposta alla presenza dell’autenticante;
l’attestazione che l’autenticante è certo dell’identità del dichiarante;
il luogo e la data dell’autenticazione, necessari per situare l’operazione in uno spazio e in un tempo ben definiti;
l’indicazione del nome e della qualifica (ricavabile dal timbro, ma non esclusivamente da esso) del pubblico ufficiale, necessarie per dimostrare che il funzionario ha la competenza per compiere l’operazione;
infine, la firma del pubblico ufficiale stesso, mediante la quale l’autenticante assume su di sé la responsabilità della verità di quanto ha attestato. Tutto il resto è superfluo, non trattandosi, in tema di autenticazione di dichiarazioni di accettazione di candidature, di enunciare delle formule sacramentali, ma, più semplicemente e più logicamente, di attribuire fede pubblica, innanzi al corpo elettorale, al fatto che un determinato soggetto abbia pubblicamente dichiarato di voler concorrere ad una competizione elettorale per un determinato schieramento politico-amministrativo.

Del resto il collegio è dell’avviso che lo stesso giudice di appello sia pervenuto alle medesime conclusioni con la sentenza n. 5504/2012, laddove, pur nella peculiarità della fattispecie, ha ritenuto che la certezza della conoscenza personale tra dichiarante e pubblico ufficiale autenticante non richiedesse “nemmeno l’indicazione di un documento di riconoscimento” con ciò confermando il carattere non necessitato dell’adempimento ai fini della regolarità del procedimento di autentica, in linea anche con la modulistica predisposta dal Ministero dell’Interno dove figura, per l’appunto, la formula “della cui identità sono certo”, la cui fidefacenza assorbe peraltro ogni indagine in fatto circa l’effettività della affermata conoscenza, dovendosi ogni contestazione sul punto essere rimessa allo speciale procedimento di querela di falso.

Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

Anche il secondo motivo è palesemente infondato, atteso che nessuna norma impedisce all’autenticante di verbalizzare l’operazione di autenticazione della dichiarazione sul retro del foglio contenente la dichiarazione stessa, trattandosi, materialmente, di un documento unico ed indissolubile. La norma prevede, semplicemente e necessariamente, che l’autenticazione sia redatta di seguito alla dichiarazione;
essendo la facciata posteriore del foglio situata, materialmente, di seguito a quella anteriore, deve ritenersi perfettamente valida l’operazione di autenticazione redatta sul retro del foglio.

In conclusione, accertata l’infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, considerata l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, devono essere compensate tra le parti costituite.

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