TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-10-05, n. 202004273

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2020-10-05, n. 202004273
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202004273
Data del deposito : 5 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2020

N. 04273/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01593/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D C e R L G, rappresentati e difesi dagli avvocati A O e Veronica D'Apolito, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Napoli, al Viale Gramsci n. 23, indirizzi di posta elettronica certificata: andreaorefice@avvocatinapoli.legalmail.it, veronica.dapolito@legalmail.it;

contro

Comune di Somma Vesuviana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio Capotorto-Sito, al Centro Direzionale - Isola E2 - scala A, indirizzo pec: studiolegalerainone@pec.it;

nei confronti

G D P e G S, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale: avv.mimmovitale@legalmail.it e gabri.vitale@legalmail.it;
L R, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Delle Cave e Gennaro Esposito, con domicilio digitale: angelodellecave@pec.giuffre.it e gennaro.esposito@pecavvocatinola.it;
D D P, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Coppola e Francesco Savanelli, con domicilio digitale: c. michele.coppola@pecavvocatinola.it – avv.francescosavanelli@pec.it;

per l'annullamento,

I) quanto al ricorso introduttivo:

1) delle determinazioni n. 472 del 22/12/2016, n. 432 del 29/11/2016, n. 431 del 29/11/2016 e n. 16 del 12/01/2017 con le quali è stato disposto lo scorrimento delle graduatorie approvate con determinazione n. 105 Reg. Gen. n. 423 del 14/03/2013 e n. 308 Reg. Gen. N. 2196 del 14/12/2012, per la copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo, cat. C, e di n. 2 posti di geometra, cat. C, con assunzione dei controinteressati ivi specificati;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, con particolare riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 23/09/2016, mai comunicata, avente ad oggetto “ Modifica Programma fabbisogno del personale del triennio 2016/2018 e piano annuale 2016 ”, al verbale n. 2 del 06/10/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui si ignora il contenuto, nonché agli eventuali provvedimenti anche impliciti con cui è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per lo scorrimento delle suindicata graduatorie;

II) quanto ai motivi aggiunti presentati il 31/07/2017:

della determinazione n. 400 del 16/05/2017, avente ad oggetto “ Convalida ex art. 21 nonies, co. 2 L. 241/1990 delle determinazioni del Responsabile della P.O. n. 1 recanti n. 431 del 29/11/2016, n. 16 del 12/01/2017, n. 432 del 29/11/2016 e n. 472 del 22/12/2016 ”;

III) quanto ai motivi aggiunti presentati il 28/11/2017:

delle determinazioni n. 400 del 16/05/2017, n. 472 del 22/12/2016, n. 432 del 29/11/2016, n. 431 del 29/11/2016 e n. 16 del 12/01/2017, della deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 23/09/2016, del verbale n. 2 del 06/10/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti nonché degli eventuali provvedimenti anche impliciti con cui è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per lo scorrimento, atti tutti già impugnati;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana e dei controinteressati G D P, G S, D D P e L R;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 7 luglio 2020 il dott. P R e riservata la causa in decisione sulla base degli atti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 10 febbraio 2017, i signori R L G e D C hanno impugnato le determine (n. 472 del 22/12/2016, n. 432 del 29/11/2016, n. 431 del 29/11/2016 e n. 16 del 12/01/2017) con le quali il Comune di Somma Vesuviana ha disposto di coprire due posti di istruttore amministrativo - cat. C e due di geometra - cat. C mediante lo scorrimento di graduatorie in precedenza approvate dallo stesso ente (con determinazioni n. 105 del 14/03/2013 e n. 308 del 14/12/2012), in esito allo svolgimento di due concorsi, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 23/09/2016, avente ad oggetto “ Modifica Programma fabbisogno del personale del triennio 2016/2018 e piano annuale 2016 ”, ed il verbale n. 2 del 06/10/2016 del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli stessi, rispettivamente in possesso di diploma di scuola media superiore di geometra e di diploma in costruzioni, ambiente e territorio , equiparato al primo, ed interessati a conseguire l’assunzione a seguito dello svolgimento di un nuovo pubblico concorso, a sostegno della domanda di annullamento hanno dedotto quattro motivi di diritto, così articolati in rubrica:

1-3) VIOLAZIONE ART. 91 D.LGS. 267/2000 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – SVIAMENTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE;

4) VIOLAZIONE C.C.N.L. 01/04/2009 E SS.MM.II. - VIOLAZIONE ART. 9 D.LGS. 165/2001 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – SVIAMENTO – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE –

VIOLAZIONE CCNL

01/04/2009.

2. A seguito di opposizione (in data 27/02/2017, in data 07/03/2017 e in data 10/03/2017) dei controinteressati G S, G D P e D D P, beneficiari della contestata modalità assunzionale, e del Comune di Somma Vesuviana, gli instanti si sono costituiti dinanzi a questo T.A.R. con atto depositato il 26/04/2017, insistendo nella richiesta di accoglimento del gravame.

3. Nel costituirsi in sede giurisdizionale, i signori D D P, G D P, G S e L R hanno eccepito preliminarmente in rito la tardività dell’impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 23/09/2016 ed il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Nel merito i controinteressati hanno difeso la legittimità della scelta compiuta dall’Amministrazione concludendo per il rigetto del gravame.

4. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Somma Vesuviana depositando documenti e memoria difensiva con cui ha controdedotto sulle censure attoree, chiedendone la reiezione per l’infondatezza (delle prime tre) o la declaratoria di inammissibilità (della quarta).

5. A seguito del deposito da parte dell’Amministrazione comunale della determinazione n. 400 del 16/05/2017 – avente ad oggetto “ Convalida ex art. 21 nonies, co. 2 L. 241/1990 delle determinazioni del Responsabile della P.O. n. 1 recanti n. 431 del 29/11/2016, n. 16 del 12/01/2017, n. 432 del 29/11/2016 e n. 472 del 22/12/2016 ” – gli instanti hanno presentato un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27/07/2017 e depositato in data 31/07/2017, con cui hanno esteso al nuovo provvedimento la domanda di annullamento per illegittimità derivata.

6. Con ordinanza presidenziale n. 3163 del 24/08/2017 è stata disposta l’acquisizione degli atti richiamati nella determinazione n. 400/2017. In esecuzione dell’incombente istruttorio, il Comune ha depositato in data 07/09/2017: deliberazione di G.C. n° 175 del 09.07.2009, determinazione n° 88 del 23.10.2009, determinazione n° 31 del 15.09.2009, deliberazioni di G.C. n° 91 del 12.05.2011, n° 86 del 02.10.2013, n° 155 del 09.12.2014, n° 97 del 30.07.2015, n° 140 del 31.12.2015, n° 31 del 01.03.2016, nota prot. n° 17072 del 20.09.2016, deliberazione di G.C. n° 133 del 29.09.2016, determinazione n° 590 del 24.07.2017.

7. A seguito di quest’ultima produzione documentale, i ricorrenti hanno depositato, in data 28/11/2017, avverso la già gravata determinazione n. 400 del 16/05/2017, ulteriori motivi aggiunti, notificati il 06/11/2017, così formulati:

1-3) VIOLAZIONE ART. 91 D.LGS. 267/2000 – VIOLAZIONE ART. 31 DEL D.P.R. 602/73 – VIOLAZIONE ART. 1193 C.C. – VIOLAZIONE DEL CRITERIO TEMPORALE DELLA IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI UN ATTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI

ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – SVIAMENTO – ILLOGICITÀ - TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEL CANONE DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI STRUMENTALITA’ DELLE FORME;

4) VIOLAZIONE ARTT. 3, 7 e 21 NONIES DELLA L. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA –– SVIAMENTO – ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEL CANONE DEL BUON ANDAMENTO – CONTRADDITTORIETÀ.

8. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività dei secondi motivi aggiunti, ribadendo per il resto la richiesta di reiezione delle domande attoree.

9. Il Comune ha successivamente depositato le determinazioni (n° 861 del 23.11.2017, n° 868 del 28.11.2017, n° 284 del 17.04.2018, n° 731 del 17.12.2018 e n° 736 del 24.12.2018, n° 63 del 31.01.2019, n° 251 del 29.03.2019, n° 607 del 24.09.2019, n° 614 del 27.09.2019 e n° 679 del 27.11.2019) con le quali ha provveduto all’assunzione di ulteriori dipendenti, tra i quali anche due geometri e un istruttore amministrativo, sempre mediante l’utilizzo di preesistenti graduatorie ancora efficaci. In relazione alla prosecuzione dell’azione amministrativa nei sensi appena indicati, sia i controinteressati che l’Amministrazione resistente hanno invitato il Collegio a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei neoassunti.

10. Con successive memorie (depositate il 07/02/2020 e il 18/03/2020) parte ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate in rito dalle controparti, rimettendosi al Collegio circa la necessità di integrazione del contraddittorio, mentre nel merito ha insistito per l’annullamento dei provvedimenti in contestazione.

11. In data 27.05.2020 il Comune ha depositato nota (del 08.08.2017) con la quale ha manifestato ai richiedenti la disponibilità a consentire il richiesto accesso alla documentazione, alla quale tuttavia non avrebbe fatto seguito l’acquisizione degli atti per l’inerzia degli stessi ricorrenti, i quali si sarebbero limitati a proporre istanza istruttoria al Collegio giudicante.

12. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive difese. Quindi, all’udienza del 7 luglio 2020, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 18/2020.

DIRITTO

13. Può prescindersi dalle plurime eccezioni di inammissibilità sollevate in rito dalle parti resistenti in quanto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, si palesa infondato nel merito.

La soluzione della controversia nei termini appena anticipati, inoltre, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del codice del processo amministrativo e nell’ottica di realizzare una ragionevole durata del processo, ex art. 2, comma 2, dello stesso c.p.a., dispensa il Collegio dal dover disporre l’integrazione del contraddittorio, in disparte peraltro il fatto che i provvedimenti sopravvenuti, depositati in giudizio (determinazioni n° 861 del 23.11.2017, n° 868 del 28.11.2017, n° 284 del 17.04.2018, n° 731 del 17.12.2018 e n° 736 del 24.12.2018, n° 63 del 31.01.2019, n° 251 del 29.03.2019, n° 607 del 24.09.2019, n° 614 del 27.09.2019 e n° 679 del 27.11.2019), coi quali il Comune di Somma Vesuviana ha disposto l’ulteriore utilizzo di preesistenti graduatorie, non sono stati impugnati.

Anche alla luce di quanto osservato sopra, neppure occorre acquisire in via istruttoria ulteriori atti, giacché la causa può reputarsi matura per la decisione anche sotto il profilo della completezza della documentazione versata in giudizio (cfr. produzione dell’Amministrazione resistente in data 7.9.2017, avente ad oggetto: deliberazione di G.C. n° 175 del 09.07.2009, determinazioni n° 88 del 23.10.2009 e n° 31 del 15.09.2009, deliberazioni di G.C. n° 91 del 12.05.2011, n° 86 del 02.10.2013, n° 155 del 09.12.2014, n° 97 del 30.07.2015, n° 140 del 31.12.2015, n° 31 del 01.03.2016, nota prot. n° 17072 del 20.09.2016, deliberazione di G.C. n° 133 del 29.09.2016, determinazione n° 590 del 24.07.2017).

14. Passando al merito, con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno lamentato:

- i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti lo scorrimento, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso ogni verifica sul punto, non avendo accertato se i posti fossero effettivamente preesistenti, né se gli stessi si fossero resi vacanti successivamente all’approvazione della graduatoria e, conseguentemente, non avrebbe congruamente esplicitato in modo puntuale le relative date e gli altri elementi fattuali necessari per dimostrare la legittimità dell’utilizzo della contestata modalità assunzionale;

- l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 T.U.E.L.;

- lo sviamento e la contraddittorietà dell’azione amministrativa;

- la mancata informativa dovuta alle Organizzazioni Sindacali.

15. Osserva il Collegio che le prime due doglianze risultano superate dalla sopravvenuta determinazione n. 400 del 16/05/2017, avente ad oggetto “ Convalida ex art. 21 nonies, co. 2 L. 241/1990 delle determinazioni del Responsabile della P.O. n. 1 recanti n. 431 del 29/11/2016, n. 16 del 12/01/2017, n. 432 del 29/11/2016 e n. 472 del 22/12/2016 ”, e vanno pertanto dichiarate improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, concentrandosi quest’ultimo sui primi motivi aggiunti, coi quali sono stati reiterati i medesimi rilievi avverso l’atto di sanatoria.

15.1. Onde evitare inutili duplicazioni, i motivi diretti a censurare in radice il difetto dei presupposti per il legittimo utilizzo delle graduatorie vigenti, nonché lo sviamento e la contraddittorietà dell’operato dell’ente, possono essere esaminati congiuntamente alle analoghe doglianze ripetute anch’esse coi primi motivi aggiunti.

15.2. Il residuo motivo non può trovare favorevole ingresso nel presente giudizio in quanto – in disparte il fatto che il rilievo è smentito da quanto espressamente indicato nelle determine impugnate, ove si dà atto dell’avvenuta comunicazione alle 00.SS. della delibera di G.C. n. 133 del 23.09.2016, recante modifica al Programma di fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 – le questioni relative a presunti comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni, come rilevato dalla difesa del Comune di Somma Vesuviana, fuoriescono pacificamente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo espressamente devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (cfr. in termini, ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 28.07.2015, n. 4079).

16. Può procedersi, quindi, allo scrutinio del primo ricorso per motivi aggiunti col quale sono state ribadite, sotto il profilo dell’invalidità derivata, le censure già sopra delineate.

Ad avviso del Collegio le stesse sono infondate, fermo restando quanto si è già osservato circa l’inammissibilità del motivo sulla presunta violazione dell’obbligo di informativa alle OO.SS.

16.1. Invero, l’approfondimento compiuto in autotutela dall’Amministrazione, del quale si dà ampia esplicitazione nel provvedimento di convalida, alla stregua di quanto si chiarirà nel corso della trattazione, oltre a soddisfare pienamente gli obblighi di completezza dell’istruttoria e di congruità della motivazione, dimostra sotto il profilo sostanziale la sussistenza dei presupposti per il legittimo utilizzo delle preesistenti graduatorie e l’assenza dei vizi logici prospettati.

16.2. Giova premettere che, come chiarito in giurisprudenza, la scelta di provvedere alla copertura dei posti vacanti in organico attraverso la chiamata degli idonei inseriti in graduatorie concorsuali vigenti è sicuramente preclusa allorché si tratti di posti istituiti in organico successivamente all'indizione del concorso (da cui è scaturita la graduatoria), come espressamente sancito dall’art. 91, comma 4, del t.u. enti locali – secondo il quale: “ Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo .” – che prevede peraltro una regola reputata espressiva di un principio generale (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14;
Sez. III, 29 agosto 2014, n. 4438;
8 ottobre 2014, n. 4999;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9.12.2015, n. 5702;
T.A.R. Reggio Calabria, Sez. I, 24 settembre 2015, n. 901).

Orbene, nella fattispecie concreta, la determinazione n. 400 del 16/05/2017 ha confermato, in primo luogo, che i posti in discussione effettivamente preesistevano, in quanto previsti dalla pianta organica (come rideterminata con deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 9.7.2009, all. D, ove risultano n. 25 posti di istruttore amministrativo e n. 13 di istruttore tecnico, dei quali n. 4 posti vacanti di istruttore amministrativo e n. 8 di istruttore tecnico-geometra) vigente all’epoca di indizione dei suindicati concorsi (con determine del 15.9.2009 e del 23.10.2009);
in secondo luogo, che gli stessi posti si sono resi vacanti, per pensionamenti (4 cessazioni dal servizio dal 22.03.2013 al 31.07.2016, con indicazione analitica dei numeri di matricola dei dipendenti e delle rispettive date di collocamento in pensione), successivamente all’approvazione (con determinazioni n. 308 del 14.12.2012 e n. 105 del 14.03.2013) delle graduatorie oggetto di scorrimento.

17. Non valgono a contrastare la conclusione raggiunta le ulteriori quattro doglianze compendiate nei secondi motivi aggiunti, i quali si palesano anch’essi infondati.

17.1. Secondo il costrutto attoreo, partendo dal rilievo secondo il quale coi due concorsi banditi nel 2009 l’Amministrazione intese coprire solo un posto di istruttore amministrativo e uno di geometra, lasciando vacanti gli altri posti disponibili (3 di istruttore amministravo e 7 di istruttore tecnico) e che tale vacanza sarebbe perdurata sino all’adozione dei provvedimenti gravati col ricorso introduttivo, ne discenderebbe l’inesistenza di uno dei due presupposti previsti dall’art. 91 T.U.E.L. ossia che i posti da ricoprire si siano resi vacanti successivamente all’approvazione della graduatoria oggetto di scorrimento. In particolare, secondo l’assunto ricorsuale, non sarebbe possibile imputare i posti assegnati mediante scorrimento alle vacanze determinatesi successivamente al 2013 ma a quelle sussistenti nel 2009, in omaggio al principio generale, che sarebbe desumibile dagli articoli 31 del D.P.R. n. 602/1973, 1193 c.c., 3 e 97 Cost.), secondo cui l’imputazione temporale degli effetti di un atto dovrebbe seguire il criterio cronologico (motivo n. 1).

In definitiva, secondo i ricorrenti, il fatto che successivamente all’approvazione delle graduatorie si siano resi liberi ulteriori posti sarebbe irrilevante ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 91, comma 4, T.U.E.L., diretti a garantire la trasparenza e la regolarità sia delle procedure selettive per l’assunzione di personale sia dei procedimenti volti alla modifica della pianta organica, dovendosi evitare un esercizio sviato della funzione pubblica attraverso possibili favoritismi derivanti dalla previa conoscenza dei nominativi dei soggetti risultati idonei in precedenti selezioni (motivi n. 2 e n. 3).

Infine, risulterebbe confermato anche il difetto di motivazione della determina n. 400/2017, non essendo chiarite le ragioni dell’imputazione dello scorrimento ai posti resisi vacanti successivamente all’approvazione delle relative graduatorie piuttosto che agli altri (motivo n. 4).

17.2. La prospettazione non è condivisibile.

Invero, l’invocato principio di precedenza temporale – secondo il quale le assunzioni avvenute per scorrimento delle graduatorie andrebbero imputate ai posti già vacanti nel 2009 e non a quelli resisi vacanti successivamente all’approvazione delle graduatorie del 2012 e del 2013 – non trova fondamento nella lettera dell’art. 91, comma 4, T.U.E.L., già sopra riportato per esteso, che si limita a richiedere che l’utilizzo avvenga per la “ copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili ”, come accaduto nel caso di specie, a nulla rilevando la preesistenza di ulteriori vuoti in organico.

Nel caso di specie risulta dimostrato per tabulas che, successivamente al concorso del 2009, con riguardo al profilo professionale di istruttore amministrativo, si sono verificate 7 cessazioni per pensionamento, di cui 4 dopo l’approvazione della relativa graduatoria mentre, con riguardo al profilo professionale di istruttore tecnico - geometra, il numero totale dei posti previsti in dotazione organica è stato ridotto da 13 a 9 cosicché, a fronte di un numero di posti occupati pari a 7 (di cui 5 già occupati prima dell’avvio del concorso del 2009, 1 coperto con lo stesso concorso ed 1 coperto nel 2011), il numero dei posti vacanti è risultato pari a 2.

Neppure può reputarsi che l’interpretazione propugnata possa desumersi dalle altre previsioni normative sopra indicate, trattandosi di disposizioni dettate in materie del tutto diverse, quali quelle sull’imputazione del pagamento in tema di obbligazioni pecuniarie (art. 1193 cod. civ.), che peraltro opera in via sussidiaria in mancanza di contraria dichiarazione del debitore, e di imposte sul reddito (art. 31 del D.P.R. n. 602/1973), le quali hanno come ratio principale l’esigenza di evitare il prodursi di situazioni di incertezza.

A finalità del tutto diverse risponde, in ambito pubblicistico, l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, quale modalità assunzionale assistita da un indubbio favor ordinamentale, in ragione dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che la stessa soddisfa maggiormente le esigenze di interesse pubblico, comportando risparmi di tempo e di spesa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 agosto 2016, n. 3677 e 6 novembre 2015, n. 5078;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 ottobre 2019, n. 4720). Al riguardo vanno richiamati i principi espressi dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011, con la quale si è affermata, all'esito di un lungo percorso giurisprudenziale, una " sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace ", per cui quest’ultima possibilità rappresenta, adesso, la regola generale da applicarsi in via principale, tanto da richiedersi la necessità di un’idonea motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e dei preminenti interessi pubblici, qualora l'Amministrazione propenda per l'indizione di un nuovo concorso.

Va anche richiamato il principio di conservazione degli atti amministrativi alla stregua del quale gli stessi devono essere interpretati in modo tale che raggiungano uno scopo legittimo piuttosto che non averne alcuno.

Non meritano adesione neppure le doglianze con le quali si ipotizza un possibile sviamento di potere, attraverso un uso distorto dello strumento dello scorrimento onde favorire candidati risultati idonei, i cui nominativi sarebbero già noti, trattandosi di congetture dedotte in modo del tutto ipotetico e senza essere supportate da alcun principio di prova.

18. Per tutto quanto esposto, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve conclusivamente essere rigettato.

Nondimeno la peculiarità della vicenda giustifica l’equa compensazione delle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta definitivamente a carico di parte ricorrente.

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