TAR Lecce, sez. I, sentenza 2020-03-24, n. 202000384

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2020-03-24, n. 202000384
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000384
Data del deposito : 24 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2020

N. 00384/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00502/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 502 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Risto &
Disco s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. D L, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. A S, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza n. 45 del 14 febbraio 2019 a firma del Responsabile della Sezione SUE del Comune di Gallipoli, con cui è stata ordinata la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle strutture precarie stagionali, ubicate su immobile in proprietà privata e finalizzate al contenimento acustico dell’attività esercitata dalla ricorrente;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 maggio 2019:

- del provvedimento prot. n. 0022959 del Comune di Gallipoli - Unità Operativa n. 10 - Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive datato 30 aprile 2019, con cui è stata comunicata l’inefficacia della Segnalazione Certificata per l’Agibilità stagionale del locale denominato ‘Praja’ del 19 aprile 2019;

- di ogni atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli.

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2019 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avvocati di cui al relativo verbale.

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- la società Risto &
Disco S.r.l. è titolare della discoteca ‘Praja’ di Gallipoli.

- detta discoteca, in particolare, si trova a ridosso - sul lato opposto rispetto alla costa - della litoranea per Santa Maria di Leuca, in area privata sottoposta a tutela paesaggistica.

- in data 10 febbraio 2012 la ricorrente presentava un’istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il ‘ progetto di realizzazione di strutture precarie per il contenimento acustico di attività esistente ristorante discoteca Praja ’.

- previa acquisizione dei pareri favorevoli della C.L.P. e della Soprintendenza di Lecce, con atto n. 15 del 18 maggio 2012 il Comune di Gallipoli rilasciava l’autorizzazione paesaggistica finalizzata alla realizzazione delle opere in parola, prescrivendo, tra le condizioni del rilascio, che ‘ tutte le strutture e/o arredi dovranno avere caratteristiche di fissaggio aventi i requisiti di reversibilità e dovranno essere smontate al termine della stagione estiva ripristinando lo stato dei luoghi;
più precisamente: inizio operazioni di montaggio: 1° giugno;
termine operazioni di smontaggio: 15 ottobre
’.

- con atto prot. n. 0021423 del 29 maggio 2012 il Comune di Gallipoli rilasciava poi il Permesso di Costruire per la realizzazione e il posizionamento delle predette strutture di tipo precario, a carattere stagionale, con montaggio 1° giugno e smontaggio 15 ottobre, atte al contenimento acustico.

- con successiva istanza del 4 marzo 2014 la società ricorrente chiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il ‘ progetto di modifica arredi e pedane provvisionali a servizio dell’attività di pubblico spettacolo/discoteca presso l’attività commerciale esistente denominata Praja ’.

- previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza, il Comune di Gallipoli rilasciava la richiesta autorizzazione paesaggistica - con atto n. 37 del 12 maggio 2014 -, riferita alle modifiche progettuali sopra indicate, prescrivendo tra le condizioni di rilascio che ‘ tutte le strutture dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva, al fine di non costituire ingombro stabile sul territorio ’.

- con istanza datata 3 novembre 2015 la Risto &
Disco S.r.l. richiedeva quindi ‘ l’estensione/adeguamento della validità temporale del Permesso di Costruire n. 29/2012 del 29.05.2012 e relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 15/2012 del 18.05.2012 inerenti realizzazione e posizionamento di strutture di tipo precario atte al contenimento acustico del locale esistente esercente l’attività di ristorazione e discoteca denominato Praja… nonché delle opere assentite con Autorizzazione Paesaggistica n. 37/2014 del 12/05/2014 e SCIA n. 33/2014 inerenti la modifica di arredi e pedane a servizio dell’attività, al periodo 1° aprile - 31 ottobre… ’ ( in luogo del periodo 1° giugno - 15 ottobre, ndr ).

- con atto del 1° marzo 2016, prot. n. 008788, il Comune di Gallipoli rilasciava dunque l’autorizzazione paesaggistica ai fini dell’estensione temporale dei termini di validità dell’autorizzazione paesaggistica al periodo 1° aprile - 31 ottobre.

- successivamente veniva rilasciato il titolo edilizio con la medesima prescrizione temporale.

- con autorizzazione paesaggistica n. 13 del 17 aprile 2018 il Comune di Gallipoli autorizzava il progetto di modifica degli allestimenti ad uso pubblico spettacolo e razionalizzazione delle aree accessibili al pubblico, delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza a servizio dell’attività commerciale in parola, prescrivendo la stagionalità delle opere e la rimozione al termine del periodo previsto, ovvero dal 1° aprile al 31 ottobre.

- veniva inoltre rilasciato il Permesso di Costruire n. 15/2018, relativo al progetto sopra indicato, sempre con la prescrizione della stagionalità dei manufatti.

- con istanza datata 23 ottobre 2018 la società ricorrente chiedeva infine il rilascio del Permesso di Costruire per il mantenimento annuale delle opere amovibili autorizzate a carattere stagionale, comprese le strutture precarie per il contenimento acustico.

- con nota datata 29 gennaio 2019 il Comune di Gallipoli - Unità Operativa n. 10 - Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive richiedeva una serie di integrazioni documentali.

- a tale richiesta dava seguito la Risto &
Disco S.r.l.

- in data 14 febbraio 2019, infine, con ordinanza n. 45, il Responsabile della Sezione SUE del Comune di Gallipoli intimava la demolizione delle strutture stagionali per il contenimento acustico dell’attività esistente, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi - le altre strutture precarie autorizzate a carattere stagionale erano invece già state rimosse successivamente al 31.10.2018 .

- veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi: a) eccesso di potere per omessa applicazione, in via analogica, dei principi dettati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla necessità di sospensione dello smontaggio delle strutture fonoassorbenti in pendenza di domanda di mantenimento annuale;
eccesso di potere per violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa;
b) eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà estrinseca;
c) eccesso di potere per illogicità manifesta;
violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR;
omessa motivazione.

2.- Premesso, ancora, che:

- con decreto n. 219 del 16 aprile 2019 questo T.a.r. respingeva l’invocata misura cautelare monocratica con la seguente motivazione: << Considerato che la data del 16 giugno 2019 (termine ultimo per lo smontaggio delle strutture allo scadere dei 90 giorni dalla notifica per provvedimento di ingiunzione impugnato, avvenuta il 18 marzo 2019) risulta compatibile con la trattazione dell’istanza cautelare in via ordinaria >>.

- nello stesso decreto veniva fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 maggio 2019.

2.1 Premesso, ulteriormente, che:

- in data 19 aprile 2019 la Risto &
Disco inviava a mezzo PEC allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Gallipoli Segnalazione Certificata per l’Agibilità Stagionale/anno 2019 del locale ove viene svolta l’attività denominata ‘Praja’.

- con provvedimento prot. n. 0022959 del 30 aprile 2019 il Comuna di Gallipoli - Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive comunicava l’inefficacia della predetta Segnalazione Certificata di Agibilità, ‘ poiché l’immobile in questione è stato oggetto di Ordinanza di demolizione n. 45/2019, per le motivazioni in essa contenute. Tale ordinanza 45/2019 è stata impugnata dalla Società Disco &
Risto S.r.l. davanti al Tar Lecce con ricorso 502/2019;
il T.a.r. con sentenza
[in realtà Decreto cautelare, ndr] n. 219/2019 ha respinto l’istanza cautelare ed ha fissato la trattazione collegiale in Camera di Consiglio del 22 maggio 2019 ’.

- il provvedimento prot. n. 0022959/2019 appena citato formava dunque oggetto seguenti motivi aggiunti: d) illegittimità derivata;
e) violazione di legge, in particolare dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001;
omessa ed errata motivazione;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irrazionalità ed illogicità.

- alla camera di consiglio del 22 maggio 2019, dopo un decreto cautelare ‘favorevole’ alla ricorrente [ n. 269 del 9 maggio 2019 ], la Sezione osservava che:

<<- l’ordinanza n. 45 del 14 febbraio 2019, pur ordinando lo smontaggio delle strutture fono-assorbenti di cui si controverte, non incide sulla possibilità per la parte di mantenerle installate nel corso della stagione balneare attualmente in corso.

- per conseguenza, con riferimento a siffatto periodo, pure gli effetti del provvedimento prot. n. 0022959 del 30 aprile 2019, all’ordinanza medesima espressamente ricollegato, debbono reputarsi per il medesimo periodo ‘sospesi’.

- nei limiti appena definiti l’istanza cautelare dev’essere accolta >>
[ord. n. 307 del 23 maggio 2019].

3.- Ritenuto, quanto all’Ordinanza di demolizione n. 45 del 14 febbraio 2019 impugnata col ricorso originario, che il ricorso è infondato e dev’essere respinto, per le ragioni e nei sensi che di seguito si preciseranno: possono, in specie, richiamarsi - sia perché alcune delle previsioni normative che vengono in rilievo, tra cui in specie l’art. 45 delle NTA del PPTR, di cui si scrive nel quarto motivo di gravame, riguardano le attrezzature di facile amovibilità destinate tanto alla balneazione quanto alle altre attività connesse al tempo libero, e, quindi, anche all’attività di discoteca e ristorazione qui d’interesse, sia, soprattutto, perché analoga risulta la sequenza procedimentale, - le considerazioni svolte dalla Sezione in alcune recenti pronunce, nelle quali è stata affrontata la più parte delle questioni odiernamente poste dalla difesa della Risto &
Disco ( cfr., tra le molte, T.a.r. Lecce, I, 24 giugno 2019, n. 1107;
resta invece estraneo alla decisione l’indirizzo espresso dalla Sezione, ancor più recentemente, con la sentenza n. 110 del 1° febbraio 2020, la quale è incentrata sulla più specifica, per ratio e presupposti, disciplina di cui all’art. 1, comma 246, l. n. 145 del 2018, cui difatti non si fa riferimento nel ricorso
).

4.- Ritenuto, in particolare, che, se in una prima fase questa Sezione affermava l’illegittimità dei provvedimenti i quali, come quello odiernamente censurato, non solo imponevano lo smontaggio delle strutture precarie senza valutarne la compatibilità con lo jus superveniens - tra cui, appunto, il richiamato art. 45, comma 3, lettera b3), delle NTA del PIRT -, ma lo facevano in pendenza del procedimento volto al loro mantenimento annuale - tra le ultime, T.a.r. Puglia Lecce, I, 4 dicembre 2018, n. 1812 e n. 1811 -, con un successivo orientamento la stessa Sezione differenziava gli effetti delle istanze di mantenimento annuale delle strutture medesime in ragione dei due seguenti parametri:

a) la loro ‘tempestività’ rispetto alla data del 31 ottobre, o, comunque, rispetto a quella eventualmente diversa fissata per lo smontaggio delle strutture al termine della stagione estiva: tenuto conto dei termini di cui all’art. 146 D.lgs. n. 42 del 2004, difatti, sulle istanze de quibus le amministrazioni coinvolte [ ricordando che in Puglia la Regione ha in linea generale delegato le proprie competenze ai Comuni, ex artt. 146 D.lgs. n. 42/2004 e 7 L.R. n. 20/2009 ] si pronunciano ordinariamente in un complessivo lasso di tempo pari a 105 giorni [ 40 giorni dalla ricezione dell’istanza perché le AA.CC. trasmettano alla Soprintendenza la documentazione;
45 giorni dalla ricezione degli atti per il parere di quest’ultima;
ulteriori 20 giorni per la determinazione finale delle prime
], sicché laddove la domanda di mantenimento annuale venga presentata nel rispetto di tale ‘termine’ - e dunque almeno 105 giorni prima della data fissata per lo smontaggio stagionale - la parte istante potrà invocare - sempre che venga soddisfatto anche il presupposto di cui subito si scriverà sub b) - la necessaria conclusione del relativo procedimento anteriormente rispetto a ogni eventuale determinazione in ordine allo smontaggio - in perfetta coerenza con l’indirizzo giurisprudenziale di cui si è scritto all’inizio di questo paragrafo -, mentre, nel diverso caso in cui la domanda venga presentata successivamente rispetto alla delineata ‘scadenza’ [ com’è chiaro, il riferimento ai concetti di ‘termine’ e ‘scadenza’ viene dal Collegio qui compiuto in modo per alcuni versi atecnico, ndr ], così non sarà, non essendo appunto rispettato quell’arco di tempo assegnato dal legislatore all’amministrazione regionale/comunale e a quella ministeriale per il compimento delle rispettive valutazioni.

b) la loro ‘serietà/completezza’, nel senso che ove le stesse siano manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, a esempio perché già prima facie prive della documentazione richiesta [ la quale andrà rapportata alla loro natura di atto tendente a modificare la portata di un titolo edilizio, rilasciato previa autorizzazione paesaggistica, ma con la precisazione che in forza dell’obbligo di non aggravamento procedimentale sancito dall’art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990 le Amministrazioni non potranno richiedere ai concessionari di allegare documentazione già in proprio possesso ], per un verso i Comuni avranno la facoltà di concludere << il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo >>
[ art. 2, comma 1, seconda parte, legge n. 241/1990 ], e, per altro verso, le istanze non avranno la portata di “ costringere ” le amministrazioni a “ soprassedere all’attuazione di ogni misura ripristinatoria od afflittiva in materia edilizia ogni qualvolta e fintantoché penda un procedimento autorizzativo ” [ v. T.a.r. Puglia Lecce, I, 4 dicembre 2018, n. 1812 e n. 1811, citate ], proprio perché tale portata, anche per come appena precisata sub a ), presuppone una istanza che sia non solo tempestivamente presentata ma, pure, che sia nel termine prima precisato presentata in modo completo.

4.1 Ritenuto, ancora, che:

- alla stregua della normativa sopra richiamata, pertanto, risulta evidente che l’istanza volta al conseguimento del titolo per il mantenimento delle strutture su base annuale debba dunque riguardarsi sotto un duplice profilo, in relazione alle finalità perseguite dall’istante e, correlativamente, agli obblighi incombenti sulla Pubblica amministrazione.

- il primo effetto della proposizione della domanda è, difatti, quello di determinare in capo all’Amministrazione l’obbligo di riscontrarla con un procedimento espresso: tale obbligo ricorre sia nell’ipotesi di istanza proposta tempestivamente, corredata della documentazione necessaria ( con esclusione di quella già in possesso dell’Amministrazione ) e che risulti non manifestamente inammissibile o infondata, sia nell’ipotesi di istanza manifestamente inammissibile, infondata e/o intempestiva, pur se, in tal caso, l’amministrazione potrà provvedere ex art. 2 l. 241/90 e, quindi, con un atto << redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo >>: l’obbligo di riscontrare l’istanza con un provvedimento espresso ricorre quindi in ogni caso.

- diversamente, l’effetto sospensivo del termine previsto per lo smontaggio, che rappresenta un effetto indiretto e strumentale perseguito dall’istanza, ricorre esclusivamente nell’ipotesi in cui la stessa sia corredata della documentazione minima necessaria e risulti proposta entro un termine utile per consentire all’Amministrazione l’attivazione e la definizione del relativo procedimento.

4.2 Ritenuto, inoltre, che l’inerzia e l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza proposta dal concessionario costituisce un comportamento contra legem e che, per tutto quanto sopra evidenziato, l’obbligo di riscontro permane anche nel caso in cui - per l’intempestività dell’istanza - si sia proceduto allo smontaggio delle strutture: tale omissione determina, infatti, un comportamento illegittimo di natura permanente, dovendosi conseguentemente ritenere la tempestività dell’istanza con riferimento al termine di smontaggio del 31 ottobre 2019 ( o, comunque, al termine previsto per lo smontaggio nella stagione successiva rispetto a quella in cui l’istanza era stata proposta tardivamente ), nel caso in cui non fosse ancora intervenuto il provvedimento ‘finale’.

5.- Ritenuto che, applicati i criteri appena esposti al caso in esame, essendo l’istanza del 23 ottobre 2018 ‘intempestiva’, la stessa non era idonea a determinare un effetto sospensivo del termine fissato per lo smontaggio delle strutture al 31 ottobre 2018.

5.1 Ritenuto, dunque, che nei sensi fin qui delineati l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza n. 45 del 14 febbraio 2019 con cui l’A.C. intimata ordinava la rimozione delle strutture precarie finalizzate al contenimento acustico dell’attività esercitata dalla ricorrente è infondata e dev’essere respinta, non ostando allo smontaggio della struttura la pendenza di un procedimento volto al suo mantenimento annuale, in quanto tardivamente instaurato dalla ricorrente, e avendo perso ogni interesse il profilo concernente la legittimità del termine di novanta giorni per la sua esecuzione, in ragione del concreto ‘superamento’ del termine medesimo, avvenuto secondo quanto prima esposto sub 2.-.

6.- Ritenuto ancora, quanto al provvedimento prot. n. 0022959 del 30 aprile 2019, con cui il Comune di Gallipoli comunicava l’inefficacia della Segnalazione Certificata di Agibilità inviata dalla Risto &
Disco allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Gallipoli in data del 19 aprile 2019, che tale ‘richiesta’ aveva carattere stagionale, sicché, avendo essa ormai perduto la propria efficacia e non potendo configurarsi profili risarcitori per aver il T.a.r. sospeso gli effetti del predetto, impugnato provvedimento [ ord. n. 307 del 23 maggio 2019 ], le censure proposte con i motivi aggiunti vanno reputate improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

7.- Ritenuto:

- dunque, sulla base di quanto fin qui esposto, che il ricorso originario dev’essere respinto e che i proposti motivi aggiunti debbono essere, invece, dichiarati improcedibili,

- che le spese di giudizio, infine, vanno eccezionalmente compensate per la complessità delle questioni trattate.

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