TAR Lecce, sez. I, sentenza 2020-03-24, n. 202000384
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Testo completo
Pubblicato il 24/03/2020
N. 00384/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 502 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- Risto & Disco s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. D L, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. A S, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 45 del 14 febbraio 2019 a firma del Responsabile della Sezione SUE del Comune di Gallipoli, con cui è stata ordinata la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi delle strutture precarie stagionali, ubicate su immobile in proprietà privata e finalizzate al contenimento acustico dell’attività esercitata dalla ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’8 maggio 2019:
- del provvedimento prot. n. 0022959 del Comune di Gallipoli - Unità Operativa n. 10 - Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive datato 30 aprile 2019, con cui è stata comunicata l’inefficacia della Segnalazione Certificata per l’Agibilità stagionale del locale denominato ‘Praja’ del 19 aprile 2019;
- di ogni atto allo stesso preordinato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica dell’11 dicembre 2019 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società Risto & Disco S.r.l. è titolare della discoteca ‘Praja’ di Gallipoli.
- detta discoteca, in particolare, si trova a ridosso - sul lato opposto rispetto alla costa - della litoranea per Santa Maria di Leuca, in area privata sottoposta a tutela paesaggistica.
- in data 10 febbraio 2012 la ricorrente presentava un’istanza finalizzata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il ‘ progetto di realizzazione di strutture precarie per il contenimento acustico di attività esistente ristorante discoteca Praja ’.
- previa acquisizione dei pareri favorevoli della C.L.P. e della Soprintendenza di Lecce, con atto n. 15 del 18 maggio 2012 il Comune di Gallipoli rilasciava l’autorizzazione paesaggistica finalizzata alla realizzazione delle opere in parola, prescrivendo, tra le condizioni del rilascio, che ‘ tutte le strutture e/o arredi dovranno avere caratteristiche di fissaggio aventi i requisiti di reversibilità e dovranno essere smontate al termine della stagione estiva ripristinando lo stato dei luoghi; più precisamente: inizio operazioni di montaggio: 1° giugno; termine operazioni di smontaggio: 15 ottobre ’.
- con atto prot. n. 0021423 del 29 maggio 2012 il Comune di Gallipoli rilasciava poi il Permesso di Costruire per la realizzazione e il posizionamento delle predette strutture di tipo precario, a carattere stagionale, con montaggio 1° giugno e smontaggio 15 ottobre, atte al contenimento acustico.
- con successiva istanza del 4 marzo 2014 la società ricorrente chiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il ‘ progetto di modifica arredi e pedane provvisionali a servizio dell’attività di pubblico spettacolo/discoteca presso l’attività commerciale esistente denominata Praja ’.
- previa acquisizione del parere della competente Soprintendenza, il Comune di Gallipoli rilasciava la richiesta autorizzazione paesaggistica - con atto n. 37 del 12 maggio 2014 -, riferita alle modifiche progettuali sopra indicate, prescrivendo tra le condizioni di rilascio che ‘ tutte le strutture dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva, al fine di non costituire ingombro stabile sul territorio ’.
- con istanza datata 3 novembre 2015 la Risto & Disco S.r.l. richiedeva quindi ‘ l’estensione/adeguamento della validità temporale del Permesso di Costruire n. 29/2012 del 29.05.2012 e relativa Autorizzazione Paesaggistica n. 15/2012 del 18.05.2012 inerenti realizzazione e posizionamento di strutture di tipo precario atte al contenimento acustico del locale esistente esercente l’attività di ristorazione e discoteca denominato Praja… nonché delle opere assentite con Autorizzazione Paesaggistica n. 37/2014 del 12/05/2014 e SCIA n. 33/2014 inerenti la modifica di arredi e pedane a servizio dell’attività, al periodo 1° aprile - 31 ottobre… ’ ( in luogo del periodo 1° giugno - 15 ottobre, ndr ).
- con atto del 1° marzo 2016, prot. n. 008788, il Comune di Gallipoli rilasciava dunque l’autorizzazione paesaggistica ai fini dell’estensione temporale dei termini di validità dell’autorizzazione paesaggistica al periodo 1° aprile - 31 ottobre.
- successivamente veniva rilasciato il titolo edilizio con la medesima prescrizione temporale.
- con autorizzazione paesaggistica n. 13 del 17 aprile 2018 il Comune di Gallipoli autorizzava il progetto di modifica degli allestimenti ad uso pubblico spettacolo e razionalizzazione delle aree accessibili al pubblico, delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza a servizio dell’attività commerciale in parola, prescrivendo la stagionalità delle opere e la rimozione al termine del periodo previsto, ovvero dal 1° aprile al 31 ottobre.
- veniva inoltre rilasciato il Permesso di Costruire n. 15/2018, relativo al progetto sopra indicato, sempre con la prescrizione della stagionalità dei manufatti.
- con istanza datata 23 ottobre 2018 la società ricorrente chiedeva infine il rilascio del Permesso di Costruire per il mantenimento annuale delle opere amovibili autorizzate a carattere stagionale, comprese le strutture precarie per il contenimento acustico.
- con nota datata 29 gennaio 2019 il Comune di Gallipoli - Unità Operativa n. 10 - Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive richiedeva una serie di integrazioni documentali.
- a tale richiesta dava seguito la Risto & Disco S.r.l.
- in data 14 febbraio 2019, infine, con ordinanza n. 45, il Responsabile della Sezione SUE del Comune di Gallipoli intimava la demolizione delle strutture stagionali per il contenimento acustico dell’attività esistente, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi - le altre strutture precarie autorizzate a carattere stagionale erano invece già state rimosse successivamente al 31.10.2018 .
- veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi: a) eccesso di potere per omessa applicazione, in via analogica, dei principi dettati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla necessità di sospensione dello smontaggio delle strutture fonoassorbenti in pendenza di domanda di mantenimento annuale; eccesso di potere per violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa; b) eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà estrinseca; c) eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR; omessa motivazione.
2.- Premesso, ancora, che:
- con decreto n. 219 del 16 aprile 2019 questo T.a.r. respingeva l’invocata misura cautelare monocratica con la seguente motivazione: << Considerato che la data del 16 giugno 2019 (termine ultimo per lo smontaggio delle strutture allo scadere dei 90 giorni dalla notifica per provvedimento di ingiunzione impugnato, avvenuta il 18 marzo 2019) risulta compatibile con la trattazione dell’istanza cautelare in via ordinaria >>.
- nello stesso decreto veniva fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 maggio 2019.
2.1 Premesso, ulteriormente, che:
- in data 19 aprile 2019 la Risto & Disco inviava a mezzo PEC allo Sportello Unico Edilizia del Comune di Gallipoli Segnalazione Certificata per l’Agibilità Stagionale/anno 2019 del locale ove viene svolta l’attività denominata ‘Praja’.
- con provvedimento prot. n. 0022959 del 30 aprile 2019 il Comuna di Gallipoli - Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive comunicava l’inefficacia della predetta Segnalazione Certificata di Agibilità, ‘ poiché l’immobile in questione è stato oggetto di Ordinanza di demolizione n. 45/2019, per le motivazioni in essa contenute. Tale ordinanza 45/2019 è stata impugnata dalla Società Disco & Risto S.r.l. davanti al Tar Lecce con ricorso 502/2019; il T.a.r. con sentenza [in realtà Decreto cautelare, ndr] n. 219/2019 ha respinto l’istanza cautelare ed ha fissato la trattazione collegiale in Camera di Consiglio del 22 maggio 2019 ’.
- il provvedimento