TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-06-25, n. 201801000

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-06-25, n. 201801000
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201801000
Data del deposito : 25 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2018

N. 01000/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2013 REG.RIC.

N. 01994/2015 REG.RIC.

N. 02133/2016 REG.RIC.

N. 00543/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 152 del 2013, proposto da:
“F R s. r. l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. A L, S D C e A C, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Dogana Vecchia, 40, presso l’Avv. L V;

contro

Comune di Montecorice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. A B e A L G, con domicilio eletto, in Salerno, al Largo Dogana Regia, 15;
S.U.A.P. Cilento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Sistema Cilento Soc. Cons. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



sul ricorso, numero di registro generale 1994 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“F R s. r. l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. S D C e A C, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Dogana Vecchia, 40, presso l’Avv. L V;

contro

Comune di Montecorice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. A B e A L G, con domicilio eletto, in Salerno, al Largo Dogana Regia, 15;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Beatrice Dell’Isola, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3;
Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



sul ricorso, numero di registro generale 2133 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“F R s. r. l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. S D C e A C, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Dogana Vecchia, 40, presso l’Avv. L V;

contro

Comune di Montecorice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. A B e A L G, con domicilio eletto, in Salerno, al Largo Dogana Regia, 15;



sul ricorso, numero di registro generale 543 del 2013, proposto da:
“F R s. r. l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. S D C, A C e A L, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Dogana Vecchia, 40, presso l’Avv. L V;

contro

Comune di Montecorice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. A B e A L G, con domicilio eletto, in Salerno, al Largo Dogana Regia, 15;
S.U.A.P. Cilento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Sistema Cilento Soc. Cons. p. a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

quanto al ricorso n. 152 del 2013:

per l’esecuzione

del giudicato, formatosi sulla sentenza del T. A. R. Salerno, Sezione Prima, n. 1639/2012, depositata in cancelleria il 5 settembre 2012, resa in tema di silenzio, ex art. 117 c. p. a.;

ovvero per l’annullamento, e/o per la declaratoria di nullità:

a) della delibera n. 50 del 19.11.2012, pubblicata il 23.11.2012, con la quale sono state rigettate, in violazione del suddetto giudicato, le istanze della ricorrente, prot. n. 6063 del 28.11.2011 e prot. n. 280 del 20.01.2012, tese alla stipula della convenzione, cui è stata subordinata l’efficacia dell’autorizzazione unica del S.U.A.P. Cilento, prot. n. 1317 del 7.11.2011;

b) in ogni caso, di ogni altro eventuale atto anteriore, connesso e conseguente.

quanto al ricorso n. 1994 del 2015:

(atto introduttivo del giudizio)

per l’annullamento

della nota del Comune di Montecorice (SA), prot. n. 4697 del 28 agosto 2015, a firma del Responsabile del Servizio, Arch. M F, avente ad oggetto: “Comunicazione inizio lavori”, con la quale veniva comunicato alla ricorrente che “non sussistono le condizioni per dare inizio ai lavori per le motivazioni indicate (...). Ordina allo stesso Amministratore unico della società “F R s. r. l.”, di non dare inizio ai lavori oggetto della comunicazione da lui presentata in data 24.08.2015”;

della delibera della Giunta Comunale del Comune di Montecorice, n. 50 del 30 aprile 2015, pubblicata sul B. U. R. C. in data 18 maggio 2015, recante l’approvazione della proposta del Piano Urbanistico Comunale (P. U. C.) e della Valutazione Ambientale Strategica (V. A. S.), in parte qua;

del “Regolamento di attuazione per il governo del territorio”, n. 5 del 4 agosto 2011, pubblicato sul B. U. R. C. in data 8 agosto 2011, in parte qua;

di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché interni e/o non cogniti, comunque lesivi degli interessi e dei diritti della ricorrente;

(atto di motivi aggiunti)

per l’annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20 febbraio 2017, affissa all’Albo Pretorio in data 23 febbraio 2017 e pubblicata sul B. U. R. C. n. 20 del 6 marzo 2017, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (P. U. C.) e decisione sulla relativa Valutazione Ambientale Strategica (V. A. S.) di cui all’art. 16 d. lgs. 3/04//2006 n. 152 e ss. mm., ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 9 del Regolamento regionale di attuazione per il Governo del territorio n. 5 del 4/08/2011 ss. mm.”, e in particolare, per quanto occorra, nella parte in cui l’area di proprietà della “F.lli R s. r. l.”, individuata al Foglio 24, p.lle nn. 5, 6, 7, 8, 156, 202 e 212 è stata inserita nella Zona “S” (Servizi privati di interesse collettivo) del Piano Urbanistico Comunale (P. U. C.) del Comune di Montecorice, ivi compresi i relativi elaborati P01 – P02 e tavole grafiche;
nonché nella parte in cui il Consiglio Comunale non ha ritenuto accoglibile la richiesta della “F.lli R s. r. l.” di far propria la zona turistico – ricettiva e i relativi parametri edilizi previgenti, stante l’avanzata fase d’approvazione del P. U. C.;

- per quanto occorra, del decreto del Presidente della Provincia di Salerno, n. 8 del 27 gennaio 2017, con il quale il P. U. C. di Montecorice è stato dichiarato coerente alle strategie a scala sovracomunale, individuate dall’Amministrazione Provinciale anche in riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P. T. C. P.), alla condizione che non venissero accolte, in sede d’approvazione, modifiche allo strumento urbanistico in modifica al P. T. C. P., e in particolare nella parte in cui ha preso atto che “l’avanzata fase d’approvazione del P. U. C. non consente di apportare variazioni alla zonizzazione dello stesso, con riferimento al progetto proposto dai F R s. r. l.”;

- per quanto di ragione, della nota dell’Ufficio Tecnico del Comune del Montecorice (a firma dell’ing. Angelo Rago) del 9 gennaio 2017, prot. n. 83;

- d’ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto a quelli impugnati, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: - i) alla deliberazione di G. C., n. 1 del 10 gennaio 2017, nella quale, in merito alla richiesta della Provincia (del 9 novembre 2017) di relazionare in ordine alla richiesta della “F R s. r. l.”, la Giunta Comunale ha preso atto dell’impossibilità d’apportare variazioni alla zonizzazione, stante l’avanzata fase d’approvazione del P. U. C. di Montecorice;
- ii) alla deliberazione di G. C., n. 91 del 14 agosto 2015, avente ad oggetto “Recepimento Osservazioni”, nella parte in cui è stata respinta l’Osservazione n. 92, presentata dalla “F.lli R s. r. l.”;

quanto al ricorso n. 2133 del 2016:

(atto introduttivo del giudizio)

per l’ottemperanza, previa declaratoria di nullità, e nei limiti in cui occorra, per l’annullamento

- della deliberazione del Consiglio del Comune di Montecorice (SA) n. 40 del 29 ottobre 2016, pubblicata sull’Albo Pretorio in data 2 novembre 2016, avente ad oggetto “Pratica SUAP F.lli R – Provvedimenti”, con la quale s’è ritenuto che, dovendo necessariamente il Consiglio Comunale determinarsi in merito alla convenzione urbanistica, prevista dall’art. 14 del P. T. P. Cilento Costiero, “esprimendosi preliminarmente circa l’individuazione dell’area da cedere al Comune e sugli altri obblighi in capo alla parte privata”, l’Amministrazione ha inteso “non accettare l’area proposta e la sua sistemazione di progetto in quanto mai sottoposta alla preventiva approvazione” e considerando la medesima “non conforme all’interesse pubblico del Comune di Montecorice (...) per cui si rende necessario valutare altre proposte alternative maggiormente confacenti all’interesse pubblico dell’Ente”, oltre che “acquisire dalla F R s. r. l. una nuova proposta d’individuazione dell’area da cedere al Comune più confacente all’interesse pubblico e quant’altro occorre in uno al nuovo schema di convenzione da sottoporre a questo Consiglio”;

- dell’ordinanza di sospensione dei lavori, n. 6 del 2 dicembre 2016;

- per mero tuziorismo, delle due precedenti ordinanze di sospensione;

- nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché interni e/o non cogniti, comunque lesivi degli interessi e dei diritti della società ricorrente;

e per la condanna

del Comune di Montecorice a provvedere, senza ulteriore indugio, alla stipula della Convenzione, ex art. 14, punto 6 del P. T. P. Cilento Costiero, anche nominando apposito Commissario ad acta, in esecuzione della sentenza n. 1639/2012;

(atto di motivi aggiunti):

per l’ottemperanza, previa declaratoria di nullità e, nei limiti in cui occorra, per l’annullamento:

- dell’atto/diffida del 22 maggio 2017, notificato in pari data a mezzo p. e. c. all’ing. G R, in qualità di Amministratore Unico della F R s. r. l., avente ad oggetto: “Comunicazione di ripresa lavori – Titolo Unico n. 1317 del 7 novembre 2011, acquisita al prot. gen. al n. 2401 del 5.05.2017. Diffida a dar corso ai lavori”, con il quale il Comune di Montecorice ha diffidato la predetta società “a dare esecuzione agli interventi”, avvertendo, altresì, che nel caso d’accertamento di opere “procederà con la dovuta adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 27 e 31 del d. P. R. 380/2001 e s. m. i.”;

- nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché interni e/o non cogniti, comunque lesivi degli interessi e dei diritti della società ricorrente;

quanto al ricorso n. 543 del 2013:

per la condanna

dell’ente resistente al risarcimento dei danni, subiti dalla società ricorrente, in conseguenza:

- del silenzio serbato dal Comune di Montecorice sulle istanze, prot. 6063/2011 e prot. 280/2012, ribadite con nota prot. n. 5437/2012, tese alla stipula della convenzione, cui è stata subordinata l’efficacia dell’autorizzazione unica del S. U. A. P. Cilento, prot. n. 1317/2011;

- del ritardo, accumulato a partire dal trentesimo giorno, successivo alla prima istanza, nonostante la sentenza del T. A. R. Salerno, Sezione Prima, n. 1639/2012, depositata in cancelleria il 5 settembre 2012, resa inter partes, in tema di silenzio ex art. 117 c. p. a. e il successivo ricorso, n. 152/2013 R. G., per l’esecuzione del relativo giudicato, nel frattempo formatosi;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montecorice e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2018, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

Nel primo degli epigrafati ricorsi, la società F R a r. l., proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Montecorice, contraddistinto in catasto al foglio 24, particelle nn. 5 – 6 – 7 – 8 – 156 – 201 e 212, premesso che:

in data 28 settembre 2010 ha richiesto al

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