TAR Bari, sez. I, sentenza 2014-09-25, n. 201401133
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N. 01133/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01851/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2008, proposto da:
A B, L M, G B, M T R, rappresentati e difesi dall'avv. E S, con domicilio eletto presso l’avv. A G B in Bari, corso V. Emanuele, 30;
contro
Comune di Biccari in Persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. E F, con domicilio eletto presso l’avv. F L in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
per l'annullamento
- del provvedimento di DIFFIDA INIZIO LAVORI, a firma del Responsabile del Procedimento e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Biccari, geom. N L P, prot. n. 5918 dell' 1.09.2008, avente ad oggetto: Denuncia di inizio attività - realizzazione di un impianto eolico monopala finalizzato alla produzione di energia elettrica, di potenza massima pari a 1 MW, da realizzarsi sul foglio 17, particelle nn. 37-38;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari in Persona del Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 per le parti i difensori avv.ti Franco Furore, per delega dell'avv. E S;Ilde Follieri, per delega dell'avv. E F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento inibitorio del Comune di Biccari, meglio individuato in epigrafe, con cui è stato ordinato loro di non dare inizio ai lavori oggetto di D.I.A. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica (di potenza massima pari ad 1 MW), sul presupposto della insufficienza della documentazione presentata.
2. Avverso il prefato atto hanno articolato quattro motivi di ricorso, con cui hanno dedotto:
I) Nullità e/o inesistenza del provvedimento impugnato per carenza di potere. Violazione di legge ed in particolare dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, dell’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 e dell’art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001. Il comune di Biccari avrebbe esercitato un potere di cui era in realtà privo, richiedendo di integrare la d.i.a. con documenti non previsti da alcuna norma di legge;
II) Nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta del Comune in materia energetica ed ambientale, potendo detto ente esercitare solo poteri inibitori in caso di contrasto tra il progetto presentato e le norme urbanistiche ed edilizie o di difformità dell’opera dal progetto asseverato;
III) Eccesso di potere, violazione del principio di legalità, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità;
IV) Nullità del provvedimento per decadenza dell’attività inibitoria ex art. 23, comma 6, D.P.R. n. 380/2001.
3. Si è costituito il Comune di Biccari, resistendo al gravame.
4. Con ordinanza di questo Tribunale del 23 ottobre 2009, n. 652 è stata disposta la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 del codice di procedura civile, pendendo il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1, la cui asserita violazione costituisce motivo di impugnativa;
5. Conclusosi il giudizio di cui innanzi, le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 9 luglio 2014, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è improcedibile, alla stregua delle considerazioni che seguono.
2. I ricorrenti hanno presentato in data 4 agosto 2008 denuncia d’inizio attività per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza massima pari alla soglia di 1 MW.