TAR Roma, sez. 3T, decreto ingiuntivo 2023-10-11, n. 202306684

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, decreto ingiuntivo 2023-10-11, n. 202306684
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306684
Data del deposito : 11 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2023

N. 12745/2023 REG.RIC.

N. 06684/2023 REG.PROV.PRES.

N. 12745/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 12745 del 2023, proposto da
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, L S, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C M in Roma, via A. Stoppani 34;

contro

Fioravante D'Angelo, non costituito in giudizio;

per il pagamento

della somma € 4.732,56 dovuta da Fioravante D'Angelo al G.S.E. S.p.A. a titolo di restituzione di incentivi indebitamente percepiti ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 per la pratica di conto termico CT00120158, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 c.p.a. e 633 e ss. c.p.c.;

Considerato che:

- l’istante ha chiesto l’adozione di decreto ingiuntivo a carico del Sig. Fioravante D'Angelo per l’importo complessivo di € 4.732,56 dovuto a titolo di restituzione di incentivi percepiti ai sensi del DM 16 febbraio 2016 per la pratica di conto termico n. CT00120158, risultati indebitamente corrisposti a seguito del provvedimento datato 8 giugno 2020 prot. GSE/P20200026909, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di accoglimento della richiesta di ammissione agli incentivi;

- avverso tale provvedimento, ritualmente notificato, non è stata proposta alcuna impugnazione, con conseguente suo consolidamento;

- con nota del 18 novembre 2020 prot. GSE/P20200050456 il GSE ha chiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, quantificandoli nella somma complessiva di € 4.732,56;

- la restituzione di tale importo è stata sollecitata con nota datata 7 aprile 2021 Prot. GSE/P20210010321 e diffida del 7 aprile 2022, senza che lo stesso sia stato corrisposto;

Ritenuto che:

- il credito vantato trova fondamento nel provvedimento del G.S.E. datato 8 giugno 2020 prot. GSE/P20200026909, con il quale è stato disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione agli incentivi di cui al DM 16 febbraio 2016 per la pratica n. CT00120158, riferita al soggetto responsabile Fioravante D'Angelo;

- avverso tale provvedimento, ritualmente notificato in data 18 giugno 2020 – per come risultante dal deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata AR - non è stata proposta impugnazione, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento in autotutela da cui scaturisce il credito vantato;

- con nota del 18 novembre 2020 - notificata con raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta il 17 dicembre 2020 – il GSE ha chiesto la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, quantificandoli nella somma complessiva di € 4.732,56;

- con nota del 7 aprile 2021 – ricevuta in data 4 maggio 2021 – è stato nuovamente sollecitato il pagamento di quanto dovuto;

- stante l’avvenuta notifica a Fioravante D'Angelo sia del provvedimento di annullamento dell’ammissione agli incentivi, sia delle richieste di pagamento di quanto indebitamente percepito - per come risultante dal deposito delle ricevute di ritorno delle rispettive raccomandate AR - con relativa quantificazione, deve ritenersi l’intervenuta acquisizione in capo al debitore della piena conoscenza sia del provvedimento di annullamento che dell’importo da restituire e della conseguente possibilità di proporre ricorso;

- la mancata contestazione di tali atti in sede giurisdizionale ne determina la definitività;

- la pretesa creditoria, avente ad oggetto una somma di denaro, sia, quindi, certa e il credito vantato dal Gestore risulta liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta;

- che pertanto il ricorso per decreto ingiuntivo debba essere accolto per l’importo di € 4.732,56 alla cui corresponsione è tenuto il Sig Fioravante D'Angelo;

- sulla somma oggetto di restituzione sono dovuti gli interessi legali dalla data del pagamento degli incentivi e fino al soddisfo.


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