TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-10-26, n. 202213817

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-10-26, n. 202213817
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213817
Data del deposito : 26 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2022

N. 13817/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00594/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 594 del 2022, proposto da
M G, rappresentata e difesa dagli avvocati A M e I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Commissione interministeriale RIPAM;
Ministero della Giustizia;
- Formez PA;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Giulia Esposito Carbone, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell’esito della prova digitale della ricorrente, in relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, per come pubblicati sulle rispettive aree personali del portale Step One 2019 in data 3 dicembre 2021;

- della graduatoria Distretto della Corte di Appello di Potenza di merito approvata e pubblicata;

- dei verbali di correzione delle prove;

- dell’esito della prova non superata;

- della comunicazione relativa alla verifica dei titoli pubblicata sul sito di Formez PA in data 3.12.2021;

- della delibera n 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della Commissione esaminatrice del bando del concorso;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui tutti gli atti di convocazione e scelta delle sedi;
contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

- del bando di concorso pubblicato nella Gazz.Uff. n 62 dell’8 agosto 2021, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente, ogni altro atto istruttorio sebbene allo stato non conosciuto;

- per l’accertamento del diritto della ricorrente che ha lasciato in bianco il quesito contestato ovvero che ha individuato la risposta corretta ai sensi di legge, poi annullata, all’assegnazione del punteggio positivo (+ 0,75) e/o previa eliminazione di eventuale penalità e, per l’effetto, per il riconoscimento dell’idoneità della ricorrente in relazione alla prova scritta digitale e con riferimento alla soglia di sbarramento individuata nel concorso;

- per l’accertamento del diritto della medesima ad esser collocata in posizione utile nella graduatoria di merito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone parte ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico per titoli e prova scritta, per il distretto della Corte di Appello di Potenza, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 6 agosto 2021, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza fascia economica F1, avente il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

Soggiunge che all’esito della prova, durata sessanta minuti ed articolata in 40 domande a risposta multipla, la Commissione, a causa della erronea formulazione della domanda n. 27 (contenente due risposte corrette tra le tre indicate), procedeva ad annullare tale quesito e a sostituirlo con la domanda di riserva n. 41.

Espone la ricorrente che alla domanda n. 27 (annullata e poi sostituita) aveva risposto correttamente;
e che, all’atto della sostituzione di tale quesito con la domanda di riserva, non veniva data la possibilità ai candidati di rivedere l’elaborato intero, che rimaneva “blindato”, ma si richiedeva la sola risposta al predetto quesito di riserva;

Evidenzia di aver conseguito, all’esito della prova, il punteggio di 20.25 punti (risultante da 29 risposte corrette, 4 errate e 1 annullata) non utile per il prosieguo dell’iter selettivo.

Sostiene, in conclusione, che laddove la Commissione non avesse annullato, illegittimamente, la domanda n. 27, alla quale parte ricorrente aveva risposto correttamente, la stessa avrebbe ottenuto l’ulteriore punteggio di + 0,75, utile per il raggiungimento di 21 punti quale minimo necessario per il superamento ed il conseguente collocamento in graduatoria.

2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento e per erroneità del quesito n. 27 contenente due risposte esatte. Irragionevolezza ed illogicità’ manifesta.

Espone parte ricorrente che l’operato della pubblica amministrazione è illegittimo nella parte in cui ha contemplato, nella formulazione del quesito n. 27, due risposte esatte, ritenendo poi di dichiarare nulla quella della ricorrente con conseguente annullamento della domanda.

In particolare, la domanda n. 27, annullata e poi sostituita, risultava così articolata:

“’Ai sensi dell’art.72, del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n.12, nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario, nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da:

- Uditori giudiziari, vice procuratori onorari addetti all’ufficio, ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari;

- Uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei mesi’’;

- Uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei mesi’ ’ (indicata dalla ricorrente).

Argomenta che l’errore nella formulazione del quesito e/o delle risposte non può ricadere sul candidato ricorrente che, scientemente e del tutto in buona fede, rispondeva in maniera esatta.

Soggiunge che l’annullamento della domanda n. 27, cui la ricorrente asserisce di aver risposto esattamente, ha determinato la sottrazione al totale raggiunto di 20.25 punti, dell’ulteriore punteggio di + 0,75 che, sommato ai 20.25, avrebbe determinato per la ricorrente il raggiungimento del punteggio minimo di 21, utile per esser collocati in graduatoria e quindi per il superamento del concorso.

A parere della ricorrente, l’illegittimità del modus operandi dell’Amministrazione è reso altresì evidente dalla circostanza che l’errore veniva notato solo all’esito della prova e cioè allo scadere del tempo concesso per lo svolgimento della stessa (sessanta minuti) e, conseguentemente, la domanda di riserva veniva somministrata “extra concorso”, ossia oltre il tempo dei sessanta minuti previsti dal bando, senza possibilità di rivedere l’intera prova svolta, già bloccata.

Lamenta, quindi, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione per violazione dei criteri predeterminati di svolgimento delle prove concorsuali oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dalla Costituzione.

Soggiunge che l’annullamento inaspettato della domanda n. 27 e la successiva impossibilità di rivedere la prova ha ulteriormente gravato la ricorrente, la quale non ha potuto rimodulare le precedenti risposte alla luce dell’aggiunta domanda di riserva.

Infine, afferma che la domanda di riserva n. 41, così formulata ‘’Ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, comma 2, il mediatore:’’, afferisce a materia diversa e differente rispetto a quella propria della domanda sostituita e rappresenta, pertanto, una illegittima variazione dei criteri predeterminati di svolgimento delle prove concorsuali costituenti la lex specialis di concorso.

3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.

4. In data 31 gennaio 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

Il successivo 15 febbraio ha depositato in atti analitica memoria di controdeduzioni, con la quale, preliminarmente eccepite:

- l’irricevibilità del ricorso

- ed il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia sul presupposto che “ il 29 luglio 2019, il Ministero della Giustizia e il Formez PA hanno stipulato apposita convenzione per l’attuazione del Concorso Ripam - Ministero della Giustizia, per la selezione di n. 2329 unità di personale di Area III, posizione economica F1, concorso in questione” e che “ l’art.2 della predetta Convenzione affida a Formez PA lo svolgimento delle attività direttamente connesse alla gestione delle procedure concorsuali per cui è causa, fino alla conclusione delle prove orali con la definizione delle graduatorie finali dei vincitori, nonché (art. 4) la responsabilità della completa e regolare realizzazione delle attività connesse alla procedura concorsuale”;

nel merito, ha opposto l’infondatezza del gravame, sollecitandone la reiezione.

5. L’istanza cautelare, dalla parte incidentalmente proposta, è stata respinta con ordinanza della Sezione di questo Tribunale, n. 1221 del 25 febbraio 2022.

6. Il giudizio relativo al ricorso – trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 ottobre 2022 – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Rileva, in tal senso, la dichiarazione dalla parte ricorrente depositata alla data del 27 settembre 2022.

La definizione in rito della presente controversia integra idoneo presupposto ai fini della compensazione fra le parti costituite delle spese di lite.

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