TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-01-26, n. 202300125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2023-01-26, n. 202300125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300125
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00125/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00893/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2020, proposto da
Chemipul Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati L N e M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della nota prot. n. 5639 del 21 gennaio 2020, prodotta nell’ambito del giudizio di ottemperanza definito con sentenza T.A.R. Lecce n. 406/2020, pubblicata il 26.03.2020;

per il contestuale riconoscimento della revisione prezzi per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione conclusosi in data 28.02.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. L. Nilo, per la parte ricorrente, e avv. C. Consales per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Premesso che:

- a) con sentenza n. 1597 del 16.10.2019, resa sul ricorso r.g.n. T.A.R. Lecce 2451/2015, questa Sezione accoglieva il ricorso di Chemipul Italiana s.r.l. (di seguito solo “Chemipul”) limitatamente all’obbligo di provvedere, da parte dell’ASL, sull’istanza di revisione prezzi che era stata presentata dalla ricorrente per gli anni 2012, 2013, 2014 e fino alla scadenza (il 28.02.2015) del contratto sottoscritto in data 30.1.2006;

- b) il contratto prevedeva (art. 6), in presenza di determinate condizioni, la revisione periodica del prezzo, a partire dall’inizio del secondo e terzo anno contrattuale (v. contratto in all. 3 ricorso odierno);

- c) persistendo l’inerzia dell’ASL, Chemipul chiedeva a questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta ;

- d) con nota prot. n. 5639 del 21.1.2020 (allegata alla memoria di costituzione in giudizio dell’ASL del 20 ottobre 2020) la P.A., in ottemperanza alla

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