TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-11-13, n. 201810898
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Pubblicato il 13/11/2018
N. 10898/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06375/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6375 del 2010, proposto da
AIENDA AGRICOLA ORI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere n. 46 presso lo studio dell’avv. A P e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti M A del foro di Verona e E Ei del foro di Padova
contro
- COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato con DPCM 15 aprile 2009 ai sensi dell’art. 8 quinquies l. n. 33/09, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- AGEA – AGENZIA PER LE EROGAIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- decreto, con allegati (piano di ammortamento di Agea, nota Agea del 30/03/10, contratto di rateizzazione e schema di rinuncia al contenzioso), prot. n. CS.CCSLU.2010.518 del 12/04/10 con cui il Commissario straordinario, nominato con DPCM del 15 aprile 2009 ai sensi dell’art. 8 quinquies l. n. 33/09, ha accolto la domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente ed ha approvato il contratto allegato al provvedimento;
- ogni atto connesso tra cui il decreto commissariale del 10 marzo 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario ex art. 8 quinquies L. 33/09 e dell’Agea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 24/06/10 e depositato il 15/07/10 l’Azienda agricola Ori Claudia ha impugnato il decreto, con allegati, prot. n. CS.CCSLU.2010.518 del 12/04/10, con cui il Commissario straordinario, nominato con DPCM del 15 aprile 2009 ai sensi dell’art. 8 quinquies l. n. 33/09, ha accolto la domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente ed ha approvato il contratto allegato al provvedimento, e il decreto commissariale del 10 marzo 2010.
Il Commissario straordinario e l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, costituitisi in giudizio a mezzo della difesa erariale con comparsa depositata il 20/07/10, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 17 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’Azienda agricola Ori Claudia impugna il decreto, con allegati, prot. n. CS.CCSLU.2010.518 del 12/04/10, con cui il Commissario straordinario, nominato con DPCM del 15 aprile 2009 ai sensi dell’art. 8 quinquies l. n. 33/09, ha accolto la domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente ed ha approvato il contratto allegato al provvedimento, e il decreto commissariale del 10 marzo 2010.
Il Collegio, innanzi tutto, evidenzia che fattispecie analoghe a quella oggetto di causa sono state affrontate dalla Sezione con le sentenze nn. 5270/18 e n. 411/18 da intendersi in questa sede richiamate ai sensi dell’art. 74 d. lgs. n. 104/2010.
In ogni caso, per quanto concerne specificamente le doglianze articolate da parte ricorrente, il Tribunale, in via preliminare, dichiara inammissibili i profili d’illegittimità degli atti impugnati, relativi alla pretesa nullità della nomina del Commissario per la mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dello stesso, in quanto introdotti per la prima volta con la comparsa conclusionale (pagg. 14 e ss.) non ritualmente notificata a controparte.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che la ricorrente ha impugnato il decreto di “accoglimento della domanda di rateizzazione” e gli allegati quali il Piano di ammortamento di Agea, il contratto di rateizzazione, la nota Agea del 30/03/10 e lo schema di rinuncia al contenzioso, ma non ha precisato se la procedura sia stata portata a conclusione, con la trasmissione all’Agea del contratto di rateizzazione debitamente sottoscritto o meno..
In ogni caso, il ricorso è, nel merito, infondato.
Con una prima serie di censure (rubricate sub 1) la ricorrente prospetta l’illegittimità del gravato provvedimento di rateizzazione e del presupposto decreto commissariale del 10/03/10 in quanto gli atti in esame violerebbero i limiti previsti dagli artt. 8 quater e 8 quinquies d.l. n. 5/09 con riferimento specifico:
- alle previsioni relative alla restituzione in rate costanti posticipate in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile anziché in rate di pari importo per capitale ed interessi;
- alla mancata individuazione di un piano personalizzato di rateizzazione;
- alla necessità di sottoscrivere con firma autenticata da un pubblico ufficiale un atto negoziale condizionante la rateizzazione;
- alla rinuncia al contenzioso al cui perfezionamento è subordinata la rateizzazione;
- alla revoca della rateizzazione nel caso di pagamento di una sola rata;
- al pagamento del capitale residuo maggiorato degli interessi di mora.
I motivi sono infondati e, comunque, inaccoglibili in quanto:
- la predisposizione di un piano personale di rateizzazione non è prevista dall’art. 8 quinquies d. l. n. 5/09;
- le doglianze relative al metodo di rimborso sulla base del modello dell’ammortamento francese e alla previsione di uno strumento negoziale per regolare il rapporto sono inammissibili per carenza d’interesse in quanto dal gravame non emerge l’attualità della lesione arrecata all’interesse della ricorrente dalle disposizioni in esame. In ogni caso, l’utilizzazione dello schema negoziale per regolare il rapporto conseguente all’accoglimento della domanda di rateizzazione è coerente con il disposto dell’art. 8 quinquies d.l. n. 5/09 che prevede (commi 3 e 6) la necessità che l’azienda agricola manifesti la propria volontà di accettare la rateizzazione e di rinunciare ai giudizi pendenti. La previsione dell’autenticazione della sottoscrizione dell’atto, poi, è ragionevole, non sproporzionata, compatibile con la tempistica prevista per il perfezionamento della rateizzazione e rispondente all’esigenza di conferire certezza alla provenienza dell’atto stesso;
- ad analoga conclusione, in punto d’inammissibilità per carenza d’interesse, deve pervenirsi in riferimento alla doglianza relativa alle conseguenze del mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione dal momento che la ricorrente, al momento della proposizione del gravame, non ha nemmeno dedotto di versare nella condizione di inadempienza al piano predetto;
- l’art. 8 quinquies comma 3 d.l. n. 5/09, convertito dalla legge n. 33/09, prevede espressamente che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’art.