TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-11-25, n. 202201013
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Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01013/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00516/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 516 del 2022, proposto da
Associazione "Vivere il Centro Storico di Genova O.D.V.", rappresentata e difesa dagli avvocati M S S ed E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P e N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Ufficio Territoriale del Governo di Genova, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la Regione Liguria, il Ministero dell'Economia e Finanze, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Generale della Guardia di Finanza, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Genova e dagli enti che compongono il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito della diffida 11/5/2022 e successivo sollecito del 27/7/2022, con i quali l'Associazione ricorrente ha chiesto di assumere, con urgenza, tutti i provvedimenti necessari a tutelare in modo efficace e stabile il bene primario della salute pubblica, anche nella sua declinazione riferita al riposo notturno dei cittadini residenti nel centro storico di Genova, eliminando l'inquinamento acustico connesso al fenomeno della cd. "Movida" (e, in particolare, della cd. "Malamovida").
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’Associazione Vivere il Centro Storico di Genova O.d.V. agisce ai sensi degli artt. 31 e 117, c.p.a. affinché il Tribunale accerti e dichiari: l'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e dagli Enti che compongono il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito della diffida inoltrata dall'Associazione l'11/5/2022;- l'obbligo dei predetti Enti di esercitare, entro un termine congruo, i poteri di cui agli artt. 9 legge n. 447/1995 e 50 d.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l'obbligo del Comune di Genova di adottare provvedimenti di tipo generale volti ad eliminare l'inquinamento acustico legato al fenomeno della cd. "Movida" (e, in particolare, della cd. "Malamovida") nel centro storico di Genova;- in subordine, l'obbligo per gli stessi Enti di adottare un provvedimento esplicito, entro un termine congruo, relativamente all'atto di diffida inoltrato dall'Associazione l'11/5/2022.
Alla domanda ex art. 31 c.p.a. accede domanda di condanna degli anti intimati, ciascuno per quanto di propria competenza, ad emanare, anche ai sensi degli artt. 9 legge n. 447/1995 e 50 d.lgs. n. 267/2000, i provvedimenti di tipo generale volti ad eliminare l'inquinamento acustico legato al fenomeno della cd. "Movida" (e, in particolare, della cd. "Malamovida") nel centro storico di Genova, entro un termine congruo.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo di Genova, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto più profili (attinenti al difetto di giurisdizione, venendo in discorso una posizione avente consistenza di diritto soggettivo;all’inammissibilità di un’azione avverso il silenzio, volta a sollecitare l’esercizio di poteri extra-ordinem , quali quelli d’ordinanza ex artt. 9 legge n. 447/1995 e 50 d.lgs. n. 267/2000;al difetto di legittimazione attiva dell’associazione;al difetto di legittimazione passiva degli enti che compongono il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica).
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Genova, a sua volta eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso vuoi per difetto di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente (sotto i profili della mancanza di data certa della sua costituzione, avvenuta in data successiva all’inoltro della diffida a provvedere e in funzione della proposizione dell’azione giudiziaria;della mancata prova della affermata qualità di residenti nel centro storico dei propri associati;della natura individuale e non “adespota” della posizione soggettiva azionata, consistente nel diritto a non subire emissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità), vuoi per l’impossibilità di agire avverso il silenzio per sollecitare l’adozione di atti generali di contenuto ampiamente discrezionale, vuoi, infine, per mancata notifica ad almeno un controinteressato (gli esercizi commerciali attorno ai quali si concentra la “movida”), nel merito controdeducendo e illustrando i numerosi provvedimenti già adottati o in progetto al fine di rimediare alla denunciata situazione di degrado cittadino.
Nella camera di consiglio del 18 novembre 2022 la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.
Il ricorso è palesemente inammissibile, sotto l’assorbente profilo della inutilizzabilità dell’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per sollecitare l’adozione di ordinanze extra ordinem o di atti di natura regolamentare o generale.
Difatti, lo speciale rimedio del ricorso avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. può essere attivato esclusivamente in pendenza di un procedimento d’ufficio o ad istanza di parte ( “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo” ), al fine di far accertare dal giudice l'illegittimità dell'inerzia dell'autorità nei casi in cui questa abbia un obbligo di provvedere, non già allo scopo di far aprire un procedimento.
Ne segue che, in caso di poteri amministrativi espressione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale anche nell’ an – qual è certamente il potere di ordinanza extra ordinem - ad eventuali istanze volte a sollecitare l'esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l'obbligo di provvedere e, quindi, a configurare ipotesi di silenzio-inadempimento, utili per la proficua proposizione del rimedio giurisdizionale offerto dagli art. 31 e 117 c.p.a. (così, per tutte, T.A.R. Liguria, I, 26.7.2016, n. 893).
Del resto, anche soltanto da un punto di vista puramente logico prima che giuridico, la stessa natura “extra ordinem” del potere di ordinanza, ovvero la sua attitudine a contrastare situazioni non tipizzate dalla legge e non fronteggiabili con i provvedimenti ordinariamente previsti dall’ordinamento (donde il requisito della “contingibilità”) esclude già di per se - “per la contraddizion che nol consente” - che nell’ambito dell’ordinamento giuridico sia reperibile un obbligo di provvedere esattamente in quel senso, azionabile ex art. 31 c.p.a..
Conclusione che vale – se possibile, a più forte ragione – allorché l'atto di cui si chiede l'adozione sia a contenuto regolamentare o generale (cfr., per tutte, Cons. di Stato, sez. V, 12/4/2021, n. 2930, con riferimento ad atti di pianificazione del territorio).
In relazione alla situazione di grave degrado denunciata e comprovata dall’associazione ricorrente, sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.