TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-01-28, n. 201001124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-01-28, n. 201001124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201001124
Data del deposito : 28 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10209/2009 REG.RIC.

N. 01124/2010 REG.SEN.

N. 10209/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 10209/2009 RG, proposto dalla sig. M S I, rappresentata e difesa dall'avv. F A, con domicilio eletto in Roma, via dei Fienaroli n. 6, presso lo studio dell’avv. VINCENTI,

contro

l’AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per l'annullamento

della nota prot. n. 142699 del 27 ottobre 2009, pervenuta il successivo 5 novembre, con cui l’Agenzia ha accolto solo in parte l’istanza attorea in data 26 settembre 2009, intesa ad ottenere l’accesso ai documenti colà indicati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza camerale del 13 gennaio 2010 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, la ricorrente in persona e l’Avvocato dello Stato ELEFANTE;

Ritenuto in fatto che la sig. M S I assume d’aver partecipato al concorso pubblico, per esami, a complessivi 60 posti del profilo professionale <<Funzionario tributario>>, area funzionale C, pos. funz. C2, a suo tempo indetto dall’Agenzia delle dogane;

Rilevato che la sig. IACOVELLI dichiara l’avvenuta sospensione, dopo l’effettuazione delle prime due prove d’esame e tra il 2006 ed il 2008, del procedimento concorsuale a causa, a suo dire, del contenzioso intercorso tra l’Agenzia delle dogane e candidati privi dei requisiti d’ammissione;

Rilevato altresì che la sig. IACOVELLI rende noto l’avvio, dal 15 dicembre 2008, dello stage teorico-pratico di cui all’art. 10 del bando, cui sono stati ammessi tutti i candidati comunque risultati idonei alle prove scritte del concorso de quo;

Rilevato inoltre che la sig. IACOVELLI fa presente di non conoscere i nominativi di quei candidati ammessi a detto stage ed alla successiva prova orale senza possederne i requisiti, né a quale titolo specifico i concorrenti, che avevano proposto il citato contenzioso, siano stati ammessi al concorso medesimo;

Rilevato pure che la sig. IACOVELLI ha proposto, in data 26 settembre 2009, un’istanza intesa ad ottenere l’accesso ai documenti inerenti alla posizione di detti candidati ma, con la nota prot. n. 142699 del 27 ottobre 2009, pervenuta il successivo 5 novembre, l’Agenzia delle dogane ha accolto solo in parte tal richiesta;

Rilevato quindi che la sig. IACOVELLI si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando detta nota e deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe s’appalesa del tutto privo di pregio, anzitutto perché, tra quelli richiesti, gli atti non formati o comunque non detenuti dalla P.A. intimata, per definizione, non sono ostensibili ope legis, né essa è tenuta a procurarli al privato;

Considerato altresì che è parimenti da rigettare la pretesa attorea d’accedere ad atti giudiziari o processuali, in quanto, in virtù dell’art. 22, c. 2 della l. 7 agosto 1990 n. 241, tali atti non rientrano tra quelli amministrativi ostensibili e si rendono conoscibili attraverso forme diverse da quelle indicate dalla normativa generale sull’accesso;

Considerato inoltre che, per quanto attiene alla richiesta attorea d’accedere agli atti d’ammissione dei candidati sprovvisti dei requisiti allo stage teorico-pratico del 15 dicembre 2008 e di quelli soprannumerari allo stage iniziato il 25 febbraio 2009 per i soggetti, rettamente la P.A. intimata, in assenza d’altre statuizioni formali, si limita a consegnare alla ricorrente le lettere di convocazione di tali soggetti, giacché la conoscenza sottesa a tali documenti già di per sé esauriscono l’interesse attoreo all’accesso ai relativi nominativi ed al titolo di partecipazione, indipendentemente dalla legittimità, o meno di quest’ultimo, che non è oggetto del diritto d’accesso;

Considerato pure che, in disparte ogni valutazione sull’esistenza dell’interesse attoreo all’accesso, non ha titolo la ricorrente a pretendere, attraverso la cognizione di atti processuali inerenti a terzi, di sindacare la tutela giurisdizionale accordata a costoro e la strategia difensiva della P.A. intimata al riguardo, giacché ciò è preordinato non già ad acquisire conoscenza a difesa delle proprie e meritevoli posizioni soggettive,bensì per effettuare un vero e proprio controllo generalizzato sul comportamento complessivo di detta P.A. in ordine al concorso de quo;

Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.


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