TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-28, n. 202400331
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2024
N. 00331/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2008, proposto da Soc. Blue Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D, L F, con domicilio eletto presso lo studio Avv. M D in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Ancona - Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Soc. Adriatic Container Terminal S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Coppari, Matteo Rossi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Matteo Rossi in Ancona, via Matteotti, 110;
per l'annullamento
- del provvedimento 4.9.2008 n.79 con cui la Capitaneria di Porto di Ancona ha autorizzato la società Adriatic Container Terminal all’esercizio in autoproduzione dell’attività di servizio integrativo antincendio;
- nonché di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, e comunque connessi e correlati, ed altresì, per quanto occorrer possa, della ordinanza della Capitaneria di porto di Ancona n. 76/2006, limitatamente alla parte in cui, all' art. 5, co. 1, lett. J), si prevede la sufficienza del superamento da parte del personale addetto al servizio integrativo antincendio di un generico corso di qualificazione per servizio antincendio riconosciuto valido dal Ministero degli interni, oppure dal Ministero dei Trasporti (corsi a.i. di base ed avanzato) senza alcuna specificazione circa i contenuti del corso
medesimo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Capitaneria di Porto di Ancona - Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale - e di Soc. Adriatic Container Terminal S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il mezzo di gravame all’esame, notificato il 26 settembre 2008 e depositato il 1° ottobre 2008, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, rappresentando di esercitare attività di impresa autorizzata all’esercizio del servizio anti incendio nel porto di Ancona, di operare con le dotazioni di cui all’art. 18 dell’ordinanza n. 4 del 2004 dell’Autorità portuale e di impiegare in tale attività sei unità di personale specializzato.
A seguito di accesso agli atti, la società ricorrente veniva a conoscenza del qui gravato atto n. 79 del 2008 della Capitaneria di Porto di Ancona, mediante cui la società controinteressata aveva ottenuto autorizzazione per svolgere il servizio di guardia ai fuochi.
Avverso tale atto sono mosse le seguenti censure, compendiate nei relativi motivi di diritto.
Primo motivo. Incompetenza assoluta. Violazione e falsa applicazione della l. 84/1994.
Si dice, in sintesi, che sulla base della legge citata, competerebbe in via esclusiva all’Autorità portuale di Ancona la disciplina ed il controllo delle attività connesse al traffico portuale, anche per quanto concerne la prevenzione di incidenti, mentre alla Capitaneria di Porto competerebbe la vigilanza in materia di sicurezza della navigazione.
Infatti, si dice l’ordinanza n. 4 del 2004 dell’Autorità portuale di Ancona, avrebbe compiutamente disciplinato la materia, con previsione dell'intervento della Capitaneria di Porto nella fase istruttoria della verifica di idoneità dei richiedenti l'autorizzazione a svolgere servizi antincendio.
L’ordinanza n. 4/2004 citata sarebbe, a dire di parte ricorrente, ben più rigorosa e coerente rispetto alla finalità istituzionale del perseguimento della sicurezza in ambito portuale rispetto ai provvedimenti della Capitaneria di Porto di Ancona quivi impugnati.
Secondo motivo. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione dell'ordinanza della Capitaneria del Porto di Ancona n. 76/2006. Errore di fatto. Carenza di presupposti.
La censura è specificamente indirizzata verso l’autorizzazione n. 079/e/2008.
Si lamenta che il servizio di guardia ai fuochi consiste nella prevenzione antincendio obbligatorio al verificarsi di operazioni portuali che riguardino l'imbarco, lo sbarco e la movimentazione di merci pericolose. La società ricorrente, si dice, ha dovuto sottostare per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del servizio, ad una lunga serie di test e di controlli sia sulle attrezzature utilizzate sia relativamente alla formazione e preparazione del personale addetto; criteri meno rigorosi sarebbero viceversa previsti in relazione allo stesso tipo di attività se autorizzata in autoproduzione.
Si afferma, inoltre, che in attuazione dell'art. 8 della 1. 690/1940, e dell'art. 20 della 1. 850/1973, la Capitaneria di Porto di Ancona ha adottato l’ordinanza n. 76/2006, con la quale ha stabilito all'art. 1 che " il servizio integrativo di vigilanza e prevenzione antincendio, nell' ambito portuale e nella rada del porto di Ancona, è svolto sotto la responsabilità degli interessati che possono avvalersi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero di organismi privati all' uopo autorizzati o, nei casi espressamente previsti dalla presente ordinanza, di altro personale ritenuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti, fermo restando, per i titolari di concessioni demaniali marittime e di servizi, la
possibilità di avvalersi dell'autoproduzione, così come intesa dalla 1. 287/1990, con l'utilizzo di proprio personale comunque in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della presente ordinanza, previa disponibilità di efficienti dotazioni antincendio ritenute necessarie, come descritto all' ultimo comma dell'art. 18 seguente ".
Risulterebbe, dunque, si dice, per tabulas che il presupposto necessario per l'autorizzazione all'autoproduzione dell'attività di servizio antincendio sarebbe la titolarità di una concessione demaniale marittima e/o di servizi portuali.
Senonché tale presupposto difetterebbe, si afferma, completamente in capo alla società controinteressata, la quale non sarebbe titolare di alcuna concessione tra quelle indicate all'art. 1 della ordinanza citata.
La limitazione disposta dalla normativa speciale, si deduce, sarebbe connessa ad esigenze di sicurezza proprie dell’attività antincendio.
Dunque l’autoproduzione, si dice, costituirebbe una deroga al principio generale per cui il servizio antincendio dovrebbe essere autorizzato soltanto verso strutture e persone di massima professionalità specifica.
Nel caso che ci occupa, si dice, la controinteressata svolgerebbe attività di terminalista, per l'imbarco e lo sbarco di containers, dunque oggetto della sua attività sarebbe istituzionalmente la prestazione di servizi in favore di terzi (armatore - comandante della nave), sicché sarebbe concettualmente escluso che possa parlarsi di autoproduzione nel senso previsto dall' art. 9 della L.
287/1990.
Terzo motivo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, mancata verbalizzazione di adempimenti endoprocedimentali. Difetto di motivazione.
Si lamenta che il verbale d'esame svoltosi in data 27.11.2007 sarebbe illegittimo per l'assoluta
carenza di qualsiasi indicazione idonea non solo a consentire di avere contezza