TAR Latina, sez. I, sentenza 2012-07-31, n. 201200620
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N. 00620/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2002, proposto da:
Società H3g - S.p.a., in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti G D C, D A, N I, L A G, con domicilio eletto presso Giancarlo Avv. Damiani Chersoni in Latina, viale dello Statuto, 35;
contro
Comune di Aprilia (Lt), in persona del sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
PROVVEDIMENTO 23.5.2002, PROT. N. 19173 DI RICHIESTA CONCESSIONE EDILIZIA INSTALLAZIONE IMPIANTO E RETE TELEFONIA CELLULARE
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 19.9.2002, tempestivamente depositato, la società H3G - S.p.a. premette in punto di fatto di essere titolare di licenza individuale per la prestazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili, secondo lo standard UMTS, per l’installazione della relativa rete ai sensi dell’art. 6, comma 6, lett. e) del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;che in ottemperanza agli obblighi previsti dal capitolato d’oneri, l’istante è tenuta ad installare sul territorio nazionale una rete radiomobile, con specifici obblighi di copertura da garantire nei termini stabiliti;che la ricorrente presentava richiesta di esame preliminare del progetto per l’installazione di detta stazione radio base da realizzare in Aprilia, presso il sito di via Mascagni;
Soggiunge la società ricorrente che, con nota 5.12.2001, prot. n. 48794, il visto progetto veniva respinto, sul rilievo dell’intervenuto parere dell’Ufficio Ecologia - Ambiente e Territorio.
Con successiva istanza 25.2.2002, prot. n. A50672/2002, la società H3G richiedeva il rilascio di una concessione edilizia relativa al sito ricadente nel territorio del Comune di Aprilia, distinto in catasto terreni, al Foglio n. 69, particella 72 e ricompreso in zona di PRG “Dl” destinata a centri commerciali e servizi privati.
Il relativo intervento edilizio, sarebbe consistito essenzialmente nella installazione di un impianto tecnologico e, precisamente, nella realizzazione di una struttura compatta, consistente in n. 3 antenne di dimensioni ridotte (larghezza 20 cm., spessore 10 cm., altezza 130 cm.), collocate in prossimità di un capannone artigianale già esistente.
Con l’impugnato provvedimento, l’amministrazione soprassedeva sulla vista istanza, sul rilievo che: “ la richiesta avanzata dalla S.V. volta ad ottenere la concessione edilizia per le opere di cui all’oggetto potrà essere esaminata allorché verrà approvato il Piano di risanamento e tutela dalle esposizioni ai campi elettromagnetici ”.
Avverso detto atto è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti i seguenti vizi: 1) violazione dell’ art. 4 della L. 28.1.1977, n. 10, violazione dell’art. 4 della L. 4.12.1993, n. 493 in relazione al principio generale dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria illogicità manifesta difetto di motivazione;2) violazione del principio di tipicità nominatività degli atti amministrativi;violazione dell’ art. 4 e 33 della L. 17.8.1942, n. 1150;violazione della L.