TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-08-02, n. 202300487
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Pubblicato il 02/08/2023
N. 00487/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 210 del 2022, proposto da
- G A, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati F C, V G, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. E O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Potito Petrone, in Potenza, al corso 18 Agosto 1860 n. 2 e domicilio digitale in atti;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,- del diniego di accoglimento e cessazione degli effetti della S.C.I.A. pratica n. PPAGPP80R08F052B-30112021-0943, protocollo REP_PROV_MT/MT-SUPRO 61842/30-11-2021, a cura del Dirigente del servizio attività economiche – S.U.A.P. – commercio del comune di Matera;datato 31/01/2022;
- ove occorra, della nota del 15 dicembre 2021 protocollo REP_PROV_MT/MT-SUPRO 61842/30-11-2021 mediante la quale veniva comunicato l’avvio del procedimento di diniego di accoglimento e cessazione degli effetti della S.C.I.A. pratica n. PPAGPP80R08F052B-30112021-0943;
- di atti endoprocedimentali, anche ignoti, ed ogni altro atto o provvedimento inerente o connesso, presupposto, preparatorio, istruttorio o conseguente, anche oggetto di erronea presupposizione e quant’altro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. G A, in proprio e nella qualità di titolare di omonima impresa individuale, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’archiviazione della pratica di cui alla s.c.i.a. di subentro nell’esercizio dell’attività di commercio sul posteggio di mq.12,00 sito presso il cimitero di Contrada Pantanello, già di Vincenza Lucarella, di cui all’autorizzazione n. 782 del 3 novembre 2004, con conseguente inibizione dei relativi effetti e divieto di prosecuzione dell’attività, deducendone l’illegittimità da più angolazioni, per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile, versando in atti una relazione amministrativa.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 27 aprile 2022, con ordinanza n. 54/2022, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di “ fumus boni iuris ”, avuto tra l’altro riguardo «alla pertinenza alla fattispecie in esame della disposizione regionale di cui ha fatto governo l’atto avversato e alle condivisibili argomentazioni dell’Ente civico intimato».
4. Il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza del 29 luglio 2022, n. 3737, ha rigettato l’appello cautelare, condividendo la prognosi in ordine alla mancanza di “ fumus boni iuris ”.
4. All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, previo deposito di scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
5.1. L’atto avversato, sul versante motivazionale, si fonda sui seguenti elementi: a ) in data 30 novembre 2021 il ricorrente ha trasmesso al SUAP di Matera la s.c.i.a. di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso, a seguito della cessione dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio di tipo “A” presso il cimitero di Contrada Pantanello, giusta autorizzazione n.782 in data 3 novembre 2004; b ) sempre in data 30 novembre 2021 il ricorrente ha al SUAP di Matera l’ulteriore s.c.i.a. di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso relativa alla cessione dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio di tipo “A” presso il cimitero di Contrada Pantanello, giusta autorizzazione n.888 del 9 febbraio 2007; c ) il ricorrente ha così acquisito più posteggi nella medesima area pubblica, contravvenendo al divieto disposto dalla normativa vigente, di cui all’art. 29, comma 3, della legge regionale 20 luglio 1999, n.19, secondo cui non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato.
5.2. Secondo il deducente «la norma richiamata posta alla base del diniego di accoglimento e cessazione degli effetti della S.C.I.A. […] risulta non pertinente nel caso concreto e del tutto in contrasto con l’art. 33 della medesima legge regionale n. 19/1999, avente carattere assorbente e prevalente.
La tesi non ha pregio. Giova riepilogare, di seguito, il quadro normativo di riferimento:
- il commercio al dettaglio su aree pubbliche in Basilicata è disciplinato dal titolo VI della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19;
- per quanto qui rileva, il comma 3 dell’art. 29 della l.r. n. 19 del 1999 dispone che «non è consentito allo stesso operatore di utilizzare più di un posteggio nello stesso mercato. Tale divieto non si applica a chi, al momento di entrata in vigore della presente legge, sia già titolare di più posteggi nello stesso mercato ed alla società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato»;
- il successivo art. 33, ai commi da 1 a 3, prevede che: «1. La cessione dell'azienda per l'esercizio del commercio, su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto la reintestazione dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98. 2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98 alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di sub ingresso per causa di morte, alla data dell'atto di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la reintestazione della autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla predetta data non inizi l'attività entro un anno decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Il termine di un anno può essere prorogato al subentrante per causa di morte non in possesso del requisito di cui al comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 114/98 qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato. La sospensione dell'attività costituisce assenza giustificata sui mercati.