TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-15, n. 202310265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-06-15, n. 202310265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310265
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 10265/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2017, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, viale L. Muzii 19;



contro

Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati E L, P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della semplificazione e per la pubblica amministrazione, in persona del Ministro in carica;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la trasposizione dinanzi al Tar adito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso dalle odierne ricorrenti (oltre che dalla dott. ssa -OMISSIS-) tendente ad ottenere l'inquadramento nella posizione C4 a seguito di concorso in cui le medesime sono state giudicate idonee;

nonché per l'annullamento della nota Inps del -OMISSIS-, con cui è stata rigettata l'istanza delle odierne ricorrenti tendente all'inquadramento nella posizione C4 a seguito di concorso in cui le medesime sono state giudicate idonee.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa erariale e dell’Istituto previdenziale.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 maggio 2023 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti espongono di essere dipendenti dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, qualificate in posizione C2, e di aver preso parte alla procedura di progressione orizzontale per l’accesso alla posizione C4 indetta con determinazione del direttore generale del 23 giugno 2008 prot. n. -OMISSIS- risultando collocate, all’esito, in posizione idonea, in forza della graduatoria pubblicata con successiva determinazione del 23 luglio 2009 prot. n. -OMISSIS-.

Proseguono esponendo che con successiva determinazione del 10 dicembre 2010 prot. n. -OMISSIS- del 10/12/10, l’Istituto ha bandito una nuova procedura di progressione orizzontale per l’accesso alla medesima posizione C4 senza tenere conto, tuttavia, della perdurante efficacia delle graduatorie derivanti dalla menzionata procedura del 2008.

Sulla base di tali presupposti, lamentando il perdurante mancato scorrimento delle graduatorie in cui erano risultate essere inserite, in data 20 maggio 2016 hanno avanzato espressa richiesta all’Istituto previdenziale di inquadramento nella posizione C4 con decorrenza 1° gennaio 2010 ovvero, in via subordinata, con decorrenza 1° gennaio 2011.

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