TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-10-21, n. 201902455

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-10-21, n. 201902455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902455
Data del deposito : 21 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/10/2019

N. 02455/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00414/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 414 del 2017, proposto da
R P, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Currao in Catania, via Verdi 127;

contro

Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

della disposizione n. 539 del 12.12.2016 emessa dal Dipartimento di Protezione Civile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale è stata respinta l’istanza volta ad ottenere il contributo di ricostruzione o delocalizzazione, ai sensi del d.lgs. n. 504/1992 e dell’O.P.C.M. 2865/2010, di immobile colpito dal dissesto franoso che ha interessato la contrada Zappa del Comune di Raccuja, in relazione al quale è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

Si è costituita la Regione Sicilia - Dipartimento della Protezione Civile, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2019 le parti sono state avvertite dell’esistenza di un possibile profilo di difetto di giurisdizione e la causa è stata assegnata in decisione.

Osserva il Collegio che la norma che viene in considerazione è rinvenibile nell’art. 7 della citata O.P.C.M. 2865/2010, che prevede: “ Ai proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla data dell’evento calamitoso, distrutta è corrisposto un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione, fino al 70% del valore, determinato tramite perizia giurata, e, comunque, non superiore ad euro 150.000,00. In caso di acquisto o ricostruzione nell’ambito del territorio comunale viene riconosciuta un’ulteriore maggiorazione pari al 30% del contributo riconosciuto. È altresì concesso ai proprietari di unità immobiliare distrutta non destinata a prima abitazione, nel limite di una sola unità immobiliare, un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione, fino al 50% del valore determinato tramite perizia giurata e, comunque, non superiore ad euro 100.000,00. I lavori di ricostruzione, non possono comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’unità immobiliare né modifiche alla configurazione, all’estetica ed ai parametri edilizi dell’edificio originario. Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni d’immobile costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di delocalizzazione, il contributo è concesso contestualmente alla cessione del diritto di proprietà sull’unità abitativa in favore del comune di ubicazione della stessa ”.

Si ricava dalla lettura della norma che la concessione del contributo di delocalizzazione non presuppone l’esercizio di alcun potere discrezionale, bensì l’accertamento di meri dati fattuali. L’oggetto del giudizio è costituito, quindi, da diritti soggettivi patrimoniali in un settore non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La cognizione della controversia spetta, pertanto, al giudice ordinario.

In tal senso si è espressa anche parte della giurisprudenza, affermando che “ Le controversie, relative al riconoscimento ed alla quantificazione dei contributi per la ricostruzione e/o riparazione degli immobili distrutti e/o danneggiati dal terremoto, spettano alla cognizione del giudice ordinario, atteso che l’attività amministrativa nella specifica materia risulta rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, senza che residui all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità, neanche in ordine alla determinazione della misura dei citati contributi e/o alle modalità accessorie della relativa disciplina;
tale normativa, non lasciando all’Amministrazione alcuna valutazione di tipo discrezionale, finisce per condizionare la fruibilità dei benefici contributivi esclusivamente alla sussistenza e/o ricognizione dei presupposti da essa stessa individuati;
e dal carattere vincolato sia nell’ an che nel quantum dell’azione amministrativa discende che la posizione giuridica dei soggetti richiedenti, aspiranti al conseguimento dei predetti contributi, assume la configurazione e/o la consistenza non di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, azionabile soltanto dinanzi al giudice ordinario, la cui giurisdizione si estende necessariamente anche a tutte le vicende esecutive dell’utilizzo e/o delle modalità applicative dei contributi ex l. 14 maggio 1981 n. 219, compresa la loro delocalizzazione e/o il trasferimento del contributo e del permesso di costruire, quando non vi siano impedimenti attinenti alla normativa urbanistica e/o edilizia
” (Tar Basilicata, 23 ottobre 2015 n. 658).

In conclusione deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

In considerazione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci riguardo alla giurisdizione in materia, appare equo compensare le spese del giudizio.

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