TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2016-12-21, n. 201602092
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Pubblicato il 21/12/2016
N. 02092/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02562/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R S, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cinque C.F. CNQFNC64B21G568M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, corso Umberto i N.75;
contro
Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z C.F. ZNNFRZ73C25C129D, con domicilio eletto presso Salvatore Mascolo in Napoli, via V.Colonna N.9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Quanto al ricorso introduttivo:
dell’ordinanza n. 29 dell’8 marzo 2016, recante la demolizione di opere abusive, notificata il successivo 9;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- dell’ingiunzione prot. n. 0033605/U del 28 luglio 2016, notificata il successivo 29 luglio, di pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.p.r. 380/2001, nella misura massima prevista di € 20.000,00, per inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 29 dell’8 marzo 2016,
- del provvedimento prot. n. 0038766/U del 12 settembre 2016 di rigetto della domanda di accertamento di conformità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pompei;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2016 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- trattandosi di sanzione pecuniaria, benché nella misura massima, il pregiudizio grave ed irreparabile appare insussistente, essendo il danno patrimoniale, eventualmente arrecato, comunque ristorabile;
- che le doglianze rappresentate dal ricorrente possono essere adeguatamente vagliate nella sede di merito, che potrà essere fissata previa motivata istanza di prelievo;