TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-01-24, n. 202200791
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Pubblicato il 24/01/2022
N. 00791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09352/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9352 del 2015, proposto da
A S, S C, M L, A C, I C, F C, F G, E S, G L, D I, G C, S T, S Inilli, R C e A V, rappresentati e difesi dagli avvocati A F e A C, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A F in Roma, Viale Regina Margherita, 46;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Direzione generale per il personale militare;
per l’annullamento
- della nota del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – V Divisione prot. n. MDGHIL 0271520 del 13 maggio 2015, avente ad oggetto “ Maresciallo Aiutante SCUDERI Antonio ed altri, effettivi alla Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri. Istanza per vedere riconosciuto, d’ufficio, il transito nel ruolo Ufficiali o, in subordine, il grado/qualifica superiore ”;
- ove occorrer possa, della nota n. MDGUDC0015047 del 16 aprile 2015, richiamata nella nota impugnata;
nonché per l’accertamento e la dichiarazione del diritto dei ricorrenti a ottenere quanto domandato e il conseguente accertamento e dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere al detto inquadramento economico-giuridico in capo ai ricorrenti, previa disapplicazione e/o annullamento degli atti di assunzione e di costituzione individuale del rapporto di lavoro e di inquadramento, e per l’accertamento del diritto dei medesimi a essere inquadrati nei modi e termini descritti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere a detto inquadramento economico-giuridico, con il pagamento di tutti gli arretrati maturati nei modi e termini di legge e comunque sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
nonché per l’annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 la dott.ssa F V D M e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti allegano di appartenere tutti al personale dell’Arma dei carabinieri e di essere inquadrati nel ruolo dei sottufficiali dell’Arma stessa, con la qualifica di orchestrali (componenti della Banda musicale), in quanto vincitori di concorso e in possesso del diploma di conservatorio.
I medesimi hanno sottoscritto, unitamente ad altri militari, un’istanza rivolta al Ministero della difesa, con la quale si chiedeva all’Amministrazione “ di voler rivalutare l’attività svolta dagli attuali esponenti con conseguente riconoscimento, a loro vantaggio, della categoria superiore di Ufficiale e/o quantomeno della qualifica superiore e del corrispondente trattamento economico-retributivo ”, in considerazione dello svolgimento dell’attività di orchestrale, sulla base del possesso del diploma di conservatorio, equiparato alla laurea magistrale.
Con la proposizione del ricorso, essi impugnano la nota della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del 13 maggio 2015, mediante la quale la predetta istanza è stata riscontrata negativamente.
Più in dettaglio, nella suddetta nota si è affermato che: (i) “ il particolare stato giuridico, l’inquadramento nel ruolo e le modalità per l’avanzamento del personale appartenente alle Bande Musicali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri è unitariamente disciplinato da specifiche norme del Codice dell’Ordinamento Militare (...) e, per il periodo antecedente alla sua entrata in vigore (9 ottobre 2010), dei Decreti Legislativi 27 febbraio 1991, n. 78 e 12 maggio 1995, n. 198 ”;(ii) “ la posizione degli interessati risulta definita in conformità a quanto disposto dalle citate Leggi ”.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo mezzo, i ricorrenti allegano che i diversi tipi di diploma rilasciati dai conservatori avrebbero tutti il medesimo valore, equivalente alla laurea magistrale, e la laurea è il titolo richiesto per l’accesso alle qualifiche apicali dell’Amministrazione, mentre per l’accesso alla qualifica di sottufficiale è richiesto il solo diploma di istruzione secondaria superiore. Conseguentemente, la nota impugnata sarebbe illegittima, essendo illogico equiparare i ricorrenti – in possesso del titolo superiore conseguito presso il conservatorio – ai pari grado che svolgono mansioni diverse.
Nel ricorso si rammenta, poi, che il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 (“ Riordinamento della banda musicale dell’Arma dei carabinieri ”) riconosceva che i militari musicisti svolgono compiti tecnicamente e culturalmente superiori rispetto a quelli di appartenenza, laddove prevedeva il passaggio alla qualifica superiore, previa apposita selezione, di coloro che erano addetti a tali mansioni da almeno due anni all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sarebbe evidente la ratio della normativa richiamata: la disciplina in commento non avrebbe senso, infatti, se si ritenesse corretta la corrispondenza tra la mansione di orchestrale e quella di attuale inquadramento dei ricorrenti.
A ciò dovrebbe aggiungersi che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 3- bis , della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al diploma rilasciato dai conservatori di musica è stato conferito il valore di laurea, e la legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha equiparato tale diploma alla laurea magistrale.
Inoltre, il concorso sostenuto dai ricorrenti per l’accesso alla Banda dell’Arma dei carabinieri sarebbe equiparabile a quello per l’accesso agli enti lirico-sinfonici, con la conseguenza che i ricorrenti, da ritenere “professori d’orchestra”, dovrebbero vedersi riconosciuto almeno un profilo economico-retributivo superiore rispetto all’attuale.
Tali considerazioni varrebbero anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore della legge n. 508 del 1999, alla quale sarebbe da riconoscere valore meramente ricognitivo.
Ancora, rileverebbe la circostanza che il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 (“ Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78 ”) prevede, quale requisito per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente, il solo possesso del diploma di laurea.
Sulla scorta di tali considerazioni, i ricorrenti allegano che, “ in ragione delle mansioni inequivocabilmente diverse rispetto a quelle di inquadramento (...) ed in ragione del titolo richiesto nella fattispecie per l’accesso al relativo concorso, i ricorrenti dovrebbero quindi ottenere una riqualificazione con corrispondente trattamento economico-retributivo nei termini di legge, ovvero in quella superiore da liquidarsi quantomeno in via equitativa corrispondente alle differenze economico-retributive tra ciò che è stato percepito e quello che dovrebbe ai medesimi spettare e che corrisponde, nell’attuale ordinamento dell’Arma, a quella di Ufficiale (qualifica superiore rispetto quella di appartenenza ovvero quella superiore al ruolo Marescialli) oltre agli interessi e alla rivalutazione se e come dovuti per legge ”. E ciò tanto più tenuto conto del fatto che ad oggi i concorsi per l’accesso alla Banda musicale dell’Arma prevedono obbligatoriamente il possesso sia del diploma di scuola secondaria di secondo grado, sia del diploma di conservatorio.
2.2. Con il secondo motivo si sostiene l’illiceità o illegittimità degli atti di assunzione e di inquadramento dei ricorrenti, in quanto attribuiscono ai medesimi la posizione di sottufficiali marescialli orchestrali, senza tenere conto del titolo di studio posseduto e richiesto per lo svolgimento dell’attività di orchestrale.
Il quadro normativo vigente in materia dovrebbe essere interpretato in conformità ai principi costituzionali, pena l’illegittimità costituzionale di tale disciplina.
2.3. Con il terzo motivo si afferma che l’Amministrazione avrebbe basato il rigetto dell’istanza dei ricorrenti sull’erroneo assunto che questa avesse ad oggetto la modifica delle previsioni normative relative alle qualifiche di inquadramento del personale della Banda musicale, mentre i medesimi ricorrenti chiedevano “ di provvedere non già al loro inquadramento, quanto invece al riconoscimento a loro vantaggio della qualità del lavoro svolto e, conseguentemente, del corrispondente trattamento economico ”. I ricorrenti avrebbero svolto, infatti, un’attività di cui l’Amministrazione di appartenenza si sarebbe costantemente giovata, e tale attività costituirebbe la manifestazione di capacità derivanti esclusivamente dal bagaglio di conoscenze derivanti dal possesso del diploma di conservatorio.
Ove si ritenesse ancora vigente l’equiparazione degli orchestrali ai sottufficiali, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 78 del 1991, dal decreto legislativo n. 198 del 1995 e dal Codice dell’ordinamento militare, emergerebbe l’illegittimità costituzionale della relativa disciplina, per violazione degli articoli 1, 3, 36 e 97 della Costituzione.
3. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio e ha depositato una relazione, nella quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia in quanto diretto a ottenere un diverso inquadramento rispetto a quello già disposto, nei confronti dei ricorrenti, con provvedimenti ormai inoppugnabili, sia in quanto proposto nella forma del gravame collettivo, nonostante la disomogeneità delle posizioni dei singoli ricorrenti.
Con riguardo a questo secondo aspetto, l’Amministrazione ha allegato e documentato in giudizio che le situazioni dei ricorrenti sono molto eterogenee, atteso che i medesimi sono stati reclutati in posizioni differenti e, soprattutto, a seguito di procedure nelle quali erano richiesti titoli diversi, e in particolare:
(i) uno di essi (S C) ha partecipato a un concorso che non prevedeva tra i requisiti richiesti né il possesso del diploma di conservatorio, né il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
(ii) altri ricorrenti (A S, M L, A C, I C, F C, F C, E S, G L, D I e G C) sono stati reclutati nella Banda dell’Arma in esito a un concorso nel quale si richiedeva il possesso del solo diploma nello strumento prescelto, e non anche il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
(iii) altri ancora (A V, S T, R C e S Inilli) sono infine risultati vincitori di concorsi in cui si richiedeva il possesso di entrambi i predetti titoli.
Nel merito, l’Amministrazione ha allegato l’infondatezza delle censure dedotte.
4. I ricorrenti hanno successivamente depositato memorie.
5. All’udienza pubblica del 27 ottobre 2021 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nella presente controversia i ricorrenti assumono, in sostanza, di aver diritto all’inquadramento nei ruoli degli ufficiali ovvero, quanto meno, a un trattamento giuridico-economico più consono alla loro professionalità e al titolo di studio posseduto (diploma di conservatorio), il quale è richiesto per accedere al ruolo degli orchestrali della Banda dell’Arma dei carabinieri.
Come detto, essi fondano le proprie doglianze principalmente sulla circostanza che, per effetto della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in particolare dell’articolo 4, comma 3- bis – aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera c) , del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 22 novembre 2002, n. 268 – e della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228 (v. articolo 1, commi da 102 a 107), è stata ormai riconosciuta l’equipollenza tra i diplomi finali rilasciati dai conservatori di musica, conseguiti congiuntamente al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, e i diplomi di laurea magistrale rilasciati dagli istituti universitari.
Stante la riconosciuta equipollenza di detti titoli alla laurea magistrale, la nomina a orchestrale implicherebbe, o meglio dovrebbe implicare, l’inquadramento nei ruoli degli ufficiali, anche in ragione dell’alta specializzazione e professionalità musicale che è richiesta agli orchestrali delle Forze armate.
2. Al riguardo, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’approfondimento delle questioni in rito sollevate dall’Amministrazione, attinenti all’inoppugnabilità dell’inquadramento, nonché al carattere collettivo del ricorso e alla sua possibile inammissibilità per l’eterogeneità delle posizioni dei ricorrenti;eterogeneità in relazione alla quale dovrebbe anche considerarsi che il provvedimento impugnato, formalmente unitario, contiene in realtà plurimi atti, ognuno dei quali avente un destinatario determinato, la cui condizione e storia di servizio dovrebbero essere diverse nei diversi casi.
3. A prescindere da quanto precede, infatti, il ricorso è palesemente infondato nel merito, per le ragioni che si espongono di seguito.
4. Occorre rilevare anzitutto che, con la nota impugnata, l’Amministrazione della difesa si è limitata a evidenziare che l’inquadramento degli orchestrali della Banda dell’Arma dei carabinieri è stabilita da un’apposita disciplina legislativa e che lo specifico inquadramento dei ricorrenti è conforme alla predetta normativa. E, al riguardo, i medesimi ricorrenti non allegano di essere stati inquadrati in modo diverso da quanto previsto dalla disciplina di settore.
L’Amministrazione non avrebbe potuto quindi dare altra risposta all’istanza, contrariamente a quanto allegato nel ricorso.
5. Ne deriva che le censure dedotte nell’odierno gravame possono essere prese in considerazione soltanto quali critiche rivolte non già nei confronti dell’operato del Ministero della difesa, bensì contro l’impianto della predetta normativa di settore, della quale, non a caso, i ricorrenti prospettano l’illegittimità costituzionale.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che i profili di illegittimità costituzionale allegati siano manifestamente infondati.
La disciplina censurata risulta infatti rispondente alla peculiare posizione dei componenti delle bande musicali e alle mansioni assegnate ai predetti militari. Tale normativa non presenta, pertanto, profili di irragionevolezza e non può, inoltre, ritenersi contraria all’esigenza di assicurare ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, né al principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
6. Giova ricordare che la disciplina legislativa in materia – a partire dal decreto legislativo n. 78 del 1991 (cfr. articoli 7-9) e dal decreto legislativo n. 198 del 1995 (cfr. articolo 52), e trasfusa poi nel vigente Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – ha previsto e prevede tuttora l’inquadramento degli orchestrali della Banda dell’Arma dei carabinieri quali sottufficiali, a eccezione del maestro direttore e del maestro vice direttore, che sono invece inquadrati nel ruolo ufficiali in servizio permanente effettivo.
Più in dettaglio, secondo il vigente Codice dell’ordinamento militare:
- “ 1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.
2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 è inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli. ” (articolo 1510, relativo ai “ Ruoli dei musicisti ”);
- “ 1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata è così determinata: a) un maestro direttore;b) un maestro vice direttore;c) centodue orchestrali;d) un archivista.
2. Il personale della banda è compreso nell’organico della Forza armata di appartenenza.
3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all’organico stabilito al comma 1. ” (articolo 1511, relativo agli “ Organici delle Bande ”);
- “ 1. I maestri direttori e i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli: a)…;b) ….c) ….;d) per l’Arma dei carabinieri, ruolo normale ” (articolo 1512, avente ad oggetto “ Maestro direttore e maestro vice direttore ”);
- è al maestro direttore, poi, che ai sensi dell’articolo 1513 spettano le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti, che possono essere svolte, in alternativa, dal solo maestro vicedirettore, in caso di assenza o impedimento del primo (v. articolo 1514, relativo alle “ Funzioni del maestro vice direttore ”);
- si deve altresì evidenziare che l’articolo 1515 prevede una articolazione del ruolo dei musicisti delle bande musicali in “tre parti” e “sei qualifiche”, con varie denominazioni, che, tuttavia, sono comunque attribuite ai diversi gradi dei sottoufficiali marescialli (e mai a ufficiali).
7. Una prima considerazione che può trarsi dalle norme sopra passate in rassegna è che corrisponde a una precisa scelta del legislatore, nell’ambito del Codice dell’ordinamento militare, l’avere attribuito esclusivamente ai sottoufficiali (per l’Arma dei carabinieri così come per le altre Forze armate) il ruolo dei musicisti, riservando a ufficiali esclusivamente le due posizioni apicali di maestro direttore e di maestro vicedirettore.
A ulteriore conferma di quanto precede, anche la vigente norma regolamentare di cui all’articolo 953, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così recita: “ Nei confronti degli orchestrali e dell’archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale dei rispettivi ruoli marescialli e ispettori ”.
8. In relazione a quanto precede, poiché non è riscontrabile alcuna identità tra le funzioni svolte dai sottufficiali orchestrali e le funzioni specifiche attribuite al maestro direttore e al maestro vice direttore, non emerge alcun profilo di irragionevolezza dell’attuale disciplina normativa, la quale differenzia le rispettive posizioni.
9. Invero, la pretesa dei ricorrenti di voler attribuire ai sottufficiali del ruolo dei musicisti il grado di ufficiali – mediante un intervento di tipo additivo o “manipolativo” sull’assetto normativo vigente, richiesto alla Corte costituzionale previo incidente di costituzionalità da sollevare nel presente giudizio – si fonda, in modo pressoché esclusivo, sulla asserita equipollenza tra il diploma di conservatorio e la laurea (quest’ultimo titolo di regola richiesto per l’accesso alla carriera di ufficiale).
Tuttavia tale “presupposto” appare di per sé del tutto inadeguato a porsi quale “premessa” atta a giustificare una radicale riconfigurazione del ruolo dei musicisti componenti di banda quando, come già detto, l’attuale configurazione di questo ruolo, anche per quanto riguarda l’inquadramento dei suoi componenti nei diversi gradi di sottoufficiale, corrisponde a una scelta precisa, ampiamente discrezionale, compiuta dal legislatore, la quale non manifesta elementi di irragionevolezza o incostituzionalità ove si ponga mente, in primo luogo, al fatto che la perimetrazione della figura dell’ufficiale, nei suoi diversi gradi e nella sua complessità di funzioni, mansioni e via dicendo, non dipende certo dal solo possesso di un titolo di laurea ma, in modo ben più pregnante, dall’attribuzione di funzioni “ di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo (…) ”, proprie degli ufficiali delle Forze armate e di quelli dell’Arma dei carabinieri, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 838 e dell’articolo 846 cod. ord. mil.
10. Al riguardo, i ricorrenti si limitano a sostenere, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, che, nell’ambito della Banda, “ se pure si può distinguere tra un esecutore ed un direttore (in senso ampiamente gerarchico), occorre tener presente che l’esecuzione in questione supporta margini di autonomia e necessita competenze simili se non analoghe a quelle del Direttore, comunque ben diversi da quelli degli altri ruoli ”.
Tali considerazioni non inducono, tuttavia, a ritenere che le mansioni di un orchestrale della Banda dell’Arma possano integrare le funzioni di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo proprie di un ufficiale di qualsiasi grado.
Semmai, pur nella evidente specialità del ruolo e dei compiti di un militare orchestrale, funzioni assimilabili a quelle proprie di un ufficiale (comando, direzione, indirizzo, coordinamento e controllo) sono riferibili, per analogia, soltanto al maestro direttore ed al maestro vicedirettore, i quali, non a caso, nell’ordinamento militare, sono degli ufficiali, seppur caratterizzati da uno sviluppo di carriera del tutto peculiare rispetto agli altri ufficiali.
Si rammenta, infatti, che al solo maestro direttore della Banda competono funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti (cfr. articolo 1513 cod. ord. mil.).
Non sembrano, pertanto, ravvisabili elementi stringenti di sorta per sostenere la “necessità” di riconoscere agli orchestrali il diritto all’inquadramento economico, se non anche giuridico, degli ufficiali, facendo discendere tale diritto unicamente dalla riconosciuta equipollenza tra il diploma di conservatorio e il diploma di laurea magistrale.
11. A quest’ultimo riguardo, peraltro, l’elemento, certamente significativo e qualificante del possesso del diploma di conservatorio risulta eccessivamente enfatizzato da parte ricorrente, considerato che le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevedono che le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (quali i conservatori musicali) e i titoli di studio universitari debbano essere riconosciute “ al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso ”.
Analogamente, l’articolo 1, commi 102 e 103, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228 riconosce tale equipollenza “ al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso ”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la circostanza che, ai fini dell’accesso ai concorsi per i quali è richiesto il titolo universitario, siano spendibili anche i diplomi di conservatorio non implica, di per sé, alcuna ricaduta ai fini dell’inquadramento o del trattamento economico di quanti siano stati invece reclutati in base al possesso del predetto diploma ovvero ne siano comunque in possesso e svolgano mansioni corrispondenti a quelle per le quali sono stati assunti.
Si osserva, d’altro canto, che il rapporto di impiego del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, per aspetti quali il reclutamento e la progressione di carriera, risulta disciplinato dai rispettivi ordinamenti di settore, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e come ribadito, inoltre, dall’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
12. Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene, come anticipato, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti.
13. In definitiva, il ricorso va respinto.
14. La natura del giudizio e la novità delle questioni poste sorreggono, tuttavia, la compensazione delle spese tra le parti.