TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-06, n. 202305854

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-04-06, n. 202305854
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305854
Data del deposito : 6 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2023

N. 05854/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05856/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5856 del 2021, proposto da
M S, Associazione di Volontariato Comitato di Quartiere Villaggio Pescatori, rappresentati e difesi dagli avvocati P C, R S, V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sardinia Lng S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Zenit Sas, Soc. Coop. Non Solo Mare, La Corte in Giorgino S.r.l., Sca.Fe. S.r.l., Zenit Sas, Soc. Coop. Non Solo Mare, La Corte in Giorgino S.r.l., Sca.Fe. S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Benedetto Ballero, Stefano Ballero, Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

del decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero

della Cultura n. prot. 103 del 24 marzo 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.lgs.152/2006, veniva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un “Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari – Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL”, localizzato nel Comune di Cagliari, proposto dalla Sardinia LNG S.r.l. nonché, in quanto integranti il predetto provvedimento, del parere n. 3057 del 5 luglio 2019, reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, avente ad oggetto l'istruttoria di VIA relativa al “Progetto di un Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari, impianto di stoccaggio e rigassificazione GNL, ID_VIP 3639”, proposto originariamente da Isgas Energit Multiutilities S.p.A. (poi volturato a Sardinia LNG S.r.l.), con il quale è stato espresso “parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto […], subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali che seguono: a) salva la necessità di acquisire dall'Istituto Superiore di Sanità la Valutazione di Impatto Sanitario in attuazione del comma 5-bis dell'art. 26 del D.lgs. 152/2006, introdotta dall'art. 9 della Legge 221/2015;
b) nonché di regolarizzare l'Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004 afferente al Porto Canale di Cagliari incluso nel Piano Regolatore Portuale”;
della Valutazione dello studio dell'impatto sanitario, effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, AOO-ISS-0021714del 16 luglio 2019;
del Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), reso dall'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, con nota prot. 35244 del 2 dicembre 2020, con il quale detta Direzione esprimeva “parere tecnico istruttorio favorevole alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione del Terminal GNL nel Porto Canale di Cagliari (Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL) […], nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9”;
di ogni altro atto, parere, documento, ancorché non conosciuto o conoscibile, inerente e/o connesso alla procedura di cui trattasi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero della Cultura e di Sardinia Lng S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il proposto gravame parte ricorrente ha impugnato il decreto in epigrafe individuato del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero della Cultura, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale reso ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per il progetto di un “Terminal GNL (Gas Naturale Liquefatto) nel Porto Canale di Cagliari – Impianto di stoccaggio e rigassificazione di GNL” , unitamente ai connessi pareri tecnici espressi in senso favorevole (rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con l’apposizione di specifiche condizioni ambientali).

1.1. Nell’ambito della preliminare ricostruzione in fatto, parte ricorrente espone l’articolato procedimento conducente all’adozione degli atti gravati.

1.2. Alla luce delle dedotte circostanze in fatto, invoca la propria legittimazione ad agire sia in proprio – quale soggetto residente nel “Villaggio Pescatori”, collocato nell’area limitrofa al tenimento demaniale su cui è prevista la realizzazione del medesimo Terminal GNL – sia nella qualità di presidente di un’associazione di volontariato esponenziale dei diritti dei soggetti residenti nella medesima area, prospettando la sussistenza di un interesse qualificato rinvenibile nello stabile collegamento con la zona oggetto della realizzazione del suddetto Terminal GNL, alla luce del criterio della c.d. “vicinitas” elaborato in sede giurisprudenziale al fine di radicare l’interesse a ricorrere avverso la realizzazione di un’opera pubblica.

2. Nel premettere una ricostruzione normativa della procedura di VIA (alla luce della relativa ratio) e delle varie fasi di articolazione con riguardo alla specifica ipotesi in considerazione – riconducibile, in particolare, agli impianti di cui all’Allegato II, n. 1), della Parte II del medesimo d.lgs. n. 152/2006, assoggettati alla competenza statale – parte ricorrente affida il proposto gravame a due motivi di doglianza, inerenti alla dedotta violazione di legge nonché al prospettato eccesso di potere sotto plurimi profili.

2.1. Con il primo motivo, lamenta la violazione dell’articolo 22 d.lgs. n. 152/2006 (come modificato per effetto dell’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 104/2017 applicabile alla fattispecie in esame) ed in particolare della disposizione contemplata al comma terzo, lettera “d”, laddove è previsto che lo studio di impatto ambientale redatto dal proponente l’istanza di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 debba contenere “una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”.

In proposito, parte ricorrente deduce come l’analisi delle possibili alternative al progetto, riportata nell’ambito della “Sintesi non tecnica” contenuta nell’istanza avanzata dal proponente controinteressato (e riprodotta nel successivo “Studio di compatibilità ambientale” in sede di integrazioni alla proposta medesima), non possa in alcun modo soddisfare i requisiti richiesti ex lege per la valutazione di dette alternative.

Al riguardo, invoca l’orientamento giurisprudenziale sul punto maturato volto a valorizzare la necessità di una valutazione in concreto del sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, da condurre alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa “opzione-zero” (ossia, dell’ipotesi di mancata realizzazione dell’impianto).

Nello specifico, denuncia il carattere meramente formale dell’analisi svolta dal soggetto proponente – riportata nello “Studio di impatto ambientale” – in quanto inidonea a soddisfare i requisiti sostanziali che una valutazione concreta delle varie alternative al progetto dovrebbe avere.

In proposito, deduce da un lato la genericità delle argomentazioni circa il confronto tra i benefici per l’ambiente derivanti dalla realizzazione o meno dell’impianto in quanto attingenti ad elementi meramente valutativi che non tengono conto dei precipui effetti sull’ambiente in un’area prossima ad insediamenti abitativi e inserita in un contesto ambientale e paesaggistico di pregio. Dall’altro lato, assume l’erroneità della valutazione del presunto indotto economico che conseguirebbe alla realizzazione dell’impianto, perché basata su una mera eventualità e priva della necessaria considerazione circa la sostanziale limitazione alle attività commerciali e produttive già presenti nell’area di interesse a causa della prossimità di un impianto così invasivo e fonte di notevole rischio.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la dedotta carenza sul piano motivazionale della valutazione dell’opzione zero – in quanto incompleta, illogica e contraddittoria – avrebbe viziato l’intero procedimento di VIA con conseguente illegittimità del decreto gravato (unitamente ai correlati pareri, tra cui in primis quello reso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, parimenti impugnato), determinando altresì una evidente violazione del principio di tutela della salute, individuale e pubblica, nonché del principio di libertà di impresa e di iniziativa economica.

Aggiunge il ricorrente che le medesime carenze motivazionali riguarderebbero anche l’analisi svolta con riferimento alle due opzioni alternative (in specie, l’“Alternativa CACIP” e l’“Alternativa banchina Ovest”) in quanto meramente fittizia e formalistica. Lamenta sul punto la collocazione di entrambe le aree – oggetto delle alternative prospettate – nel medesimo bacino territoriale (del Porto Canale di Cagliari) e alla stessa distanza (di soli 1.000 metri circa) dal sito prescelto per la realizzazione dell’impianto de quo, nonché l’evidente fungibilità tra le opzioni medesime che quindi non costituirebbero valide alternative alla soluzione progettuale prescelta, con conseguente frustrazione dell’orientamento giurisprudenziale sviluppatosi circa le “informazioni” richieste ex art. 22, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 152/2006.

2.2. Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente, evidenziando la portata assorbente delle precedenti censure formulate, intende dedurre nel concreto i vizi istruttori e le carenze motivazionali da cui risulterebbe affetta l’intera procedura di VIA, integranti violazione della normativa nazionale ed europea in materia di tutela ambientale nonché di principi di libertà di iniziativa economica e imprenditoriale sancita a livello costituzionale.

Il ricorrente si riferisce, in particolare, alla scelta di localizzazione del Terminal GNL, nella zona del Porto Canale limitrofa all’indicata area di interesse.

Al riguardo prospetta due profili di criticità, assunti quali indici concreti dell’erroneità dell’apprezzamento condotto dalle varie Amministrazioni coinvolte nel procedimento de quo, suscettibile di sindacato giudiziale secondo l’orientamento accolto dalla sentenza Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021, n. 1902, espressamente richiamata.

2.2.1. In proposito, deduce innanzitutto l’inidoneità dell’area prescelta ad ospitare un Terminal GNL, perché collocata in un contesto di estrema rilevanza ambientale connesso al tessuto economico-sociale preesistente connotato dalla vicinanza ad insediamenti abitativi oltre che dalla presenza di impianti produttivi essenzialmente relativi a servizi (non a produzione industriale), considerati i possibili rischi per la salute e la sicurezza pubblica attesa l’eventualità, nell’ipotesi di perdita di gas in fase di carico/scarico del GNL, di una nube incendiaria come rilevato nell’ambito del documento denominato “Studio di manovrabilità e navigabilità portuale” (punto 3.7.1).

Prospetta altresì l’evidente diversità delle condizioni di localizzazione del progetto di cui trattasi rispetto agli impianti similari già esistenti a livello europeo indicati come termini di confronto nell’ambito della medesima “Relazione generale” presentata dal soggetto proponente.

2.2.2. Si duole, inoltre, della carenza di istruttoria anche con riguardo ai profili inerenti alle misure di sicurezza predisposte dalla società proponente con riferimento alle funzionalità del Terminal GNL, con riguardo al rischio di incidenti – registratisi per impianti similari a quello di cui trattasi – all’interno dell’area interessata, limitrofa a quella in cui si collocano i menzionati insediamenti abitativi e produttivi (posizionati nella zona di residenza dei soggetti interessati alla proposizione del gravame in odierna trattazione).

Assume parte ricorrente che tali profili sarebbero insufficienti a tutelare l’ambiente, la popolazione e gli stabilimenti produttivi situati nei pressi del Porto nonché gli stessi utenti, alla luce del contenuto dello studio di valutazione di impatto sanitario (VIS) e del conseguente parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS);
sostiene, in particolare, che nei predetti documenti tali aspetti risulterebbero sottostimati, riflettendosi le dedotte carenze – inficianti la fase procedimentale – sul provvedimento finale di VIA in termini di denunciata illegittimità per eccesso di potere.

2.3. In conclusione, parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione in via cautelare.

3. Le amministrazioni intimate e la società controinteressata si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.

4. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, i soggetti in epigrafe indicati hanno presentato istanza di intervento ad adiuvandum ex art. 50 c.p.a., rappresentando la pendenza di analogo ricorso proposto dai soggetti medesimi avverso gli stessi atti gravati nella presente sede.

4.1. Parte ricorrente e la società controinteressata hanno depositato rispettiva documentazione.

4.2. La società controinteressata ha altresì prodotto memoria difensiva, recante l’articolazione delle ragioni dedotte a supporto della sostenuta inammissibilità e infondatezza del ricorso.

4.3. Parte ricorrente ha poi avanzato istanza di abbinamento al merito.

5. Alla camera di consiglio del 23 giugno 2021 la Sezione, preso atto della domanda formulata dalla parte ricorrente, ha rinviato la causa a data da destinarsi, invitando le parti a depositare istanza di prelievo al fine della fissazione dell’udienza di merito, come riportato nel relativo verbale.

6. In vista della trattazione nel merito del ricorso, le parti in causa hanno depositato memoria ex art. 73 c.p.a.

6.1. La ricorrente e la controinteressata hanno altresì depositato memoria di replica.

6.2. Successivamente, in vista dell’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il ricorrente ha depositato memoria;
la controinteressata ha prodotto memoria di replica;
le resistenti amministrazioni e parte ricorrente hanno poi depositato istanza di passaggio in decisione alla luce degli scritti difensivi prodotti.

7. All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023, fissata per effetto della riassegnazione disposta con decreto del Presidente f.f. della Terza Sezione n. 11/2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

1.1. In proposito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso, si ritiene di poter soprassedere per ragioni di economia processuale alla disamina dei profili in rito sollevati nelle memorie difensive prodotte dalle parti resistenti.

2. Ciò posto, i due motivi di doglianza proposti in ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto involgenti censure essenzialmente coincidenti ovvero strettamente connesse sul piano logico-giuridico.

2.1. Al riguardo, il Collegio ritiene di poter rinviare al pertinente contenuto del recente pronunciamento reso dalla Sezione con riguardo a censure di analogo tenore proposte avverso i medesimi atti gravati nella presente sede (cfr., in particolare, TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 6 dicembre 2022, n. 16268), intendendo a tal fine riprendere e riportare i principali passaggi del percorso motivazionale articolato nel richiamato precedente della Sezione.

2.2. La questione posta all’esame del Collegio, nello specifico, investe la valutazione di impatto ambientale (VIA) condotta ex art. 25 d.l.gs. n. 152/2006 con specifico riguardo alla prescelta localizzazione dell’impianto (nella specie, riferito alla realizzazione di Terminale per lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto – GNL) all’interno del Porto Canale di Cagliari in zona demaniale, sotto un duplice profilo: i) da un lato, rispetto all’esame delle “alternative ragionevoli” inclusa la c.d. “opzione zero” – relativa all’ipotesi di mancata realizzazione dell’intervento – quale elemento necessario dello “studio di impatto ambientale” elaborato dal proponente a corredo dell’avanzata istanza di VIA, in base al combinato disposto degli articoli 22, comma 3, lett. d), e 23, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152/2006; ii) dall’altro, rispetto alla considerazione degli effetti del progetto su molteplici fattori involgenti i diversi interessi coinvolti (pubblici e privati), riconducibili in particolare ai possibili rischi per la salute della popolazione e per la sicurezza pubblica, nonché alle ricadute in termini pregiudizievoli sugli interessi privati connessi all’insediamento abitativo ovvero all’esercizio di attività economiche già presenti nell’area portuale limitrofa al sito prescelto.

3. Alla disamina nel merito delle censure articolate giova premettere un breve richiamo, per i profili di interesse ai fini della presente controversia, agli approdi ermeneutici della prevalente giurisprudenza amministrativa circa l’individuazione della funzione precipua del procedimento di VIA e della natura giuridica del potere esercitato dall’Amministrazione, ai fini della conseguente delimitazione del sindacato giudiziale ammesso sui relativi atti.

3.1. In proposito è stato evidenziato, alla luce del vigente quadro normativo in materia (a livello europeo e nazionale), che “ La V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. In altri termini, trattasi di un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE). Essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di "impatto ambientale", si identificano nella alterazione "qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa" che viene a prodursi sull'ambiente, laddove quest'ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal "sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti" (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 152 del 2006)” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 7 settembre 2020, n. 5379).

Nell’evidenziare la portata dell’istituto – “… finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente inteso in senso ampio” – e “… la natura ampiamente discrezionale delle scelte effettuate, giustificate alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti …” , è stato chiarito che “… nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti” (in tal senso, cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, sent. 14 marzo 2022, n. 1761).

3.2. Dalla ricostruzione dell’esatta natura del potere esercitato dall’Amministrazione in sede di VIA discende che “il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto extrinsecus, nei limiti della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità e non alla sostituzione dell’amministrazione” , in base al principio di separazione dei poteri.

Ne consegue, sul piano della perimetrazione del controllo giudiziale sugli atti amministrativi recanti la valutazione di impatto ambientale in quanto espressivi di ampia discrezionalità amministrativa, che “… il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali: I) deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti;
II) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa;
III) deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi…” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. n. 1761/2022, cit., e i precedenti giurisprudenziali ivi richiamati).

Si perviene, dunque, alla conclusione che “… il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria (come nei casi in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato …) o quando l’atto sia privo di idonea motivazione” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5379/2020;
in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. n. 1761/2022, cit.).

3.3. Per quanto concerne, in particolare, il profilo motivazionale ed istruttorio nel caso di provvedimenti di VIA – ai fini del relativo controllo giudiziale – è stato altresì precisato in sede interpretativa che “il modello procedimentale vigente nel nostro ordinamento impone all’autorità procedente di esplicitare le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell’opera da un lato e, dall’altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l’ambiente, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. n. 5379/2020, cit.).

4. Facendo applicazione alla fattispecie per cui è causa degli esposti principi declinati in ambito giurisprudenziale, va rilevato – alla luce del contenuto degli atti procedimentali depositati in giudizio e delle risultanze documentali in atti – che gli elementi dedotti in ricorso a fondamento dei vizi denunciati non configurano macroscopici difetti di istruttoria ovvero carenza di idonea motivazione, né tantomeno integrano ipotesi di manifesta illogicità e incongruità ovvero di travisamento fattuale in ordine alla compiuta valutazione di impatto ambientale, nei limiti del sindacato ammesso in sede giudiziale a fronte di atti – come quelli oggetto di gravame nella presente sede – connotati da ampia discrezionalità amministrativa.

5. In proposito, seguendo nella disamina delle censure l’ordine delle questioni articolato in ricorso, va anzitutto evidenziato che non sussistono i denunciati vizi incentrati sulla dedotta violazione dell’articolo 22, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 152/2006.

5.1. In via preliminare, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento per i profili di specifico interesse.

L’articolo 23 del d.lgs. n. 152/2006, nel disciplinare la presentazione dell’istanza e l’avvio del procedimento di VIA, annovera tra la prevista documentazione a corredo dell’istanza medesima il c.d. “studio di impatto ambientale” (SIA) elaborato dal proponente (cfr. comma 1, lettera “b”).

L’invocato articolo 22 dello stesso decreto legislativo, nel delineare il contenuto dello studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente, include tra le informazioni minime da riportare “una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali” (cfr. comma 3, lettera “d”).

Infine, il successivo articolo 25 del suddetto decreto specifica al comma 1 che “L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale” – includente l’indicazione dei profili sopra menzionati – oltre che “delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonchè dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32” .

5.2. In sede interpretativa, sul punto è stato evidenziato che “Tali previsioni … stabiliscono di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, e di indicare espressamente le ragioni della scelta effettuata e ciò al chiaro fine di rendere la scelta trasparente e di evitare attività che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l’interesse sotteso all’iniziativa. In altri termini, l’Autorità procedente è tenuta a valutare le possibili alternative alla soluzione proposta, ivi compresa l’alternativa di non realizzazione dell’intervento in quanto inutile o poco utile o comunque utile in maniera insufficiente a renderlo prevalente sugli interessi contrapposti, e deve compiere un attento e puntuale bilanciamento dei delicati e rilevanti interessi in gioco al fine di privilegiare la soluzione maggiormente funzionale al perseguimento del pubblico interesse e maggiormente idonea a non ledere inutilmente, o in maniera sproporzionata, gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. IV, sent. 29 novembre 2018, n. 6777).

6. Ciò posto, alla luce della documentazione in atti va anzitutto rilevato che lo studio di impatto ambientale predisposto dal soggetto proponente (odierno controinteressato) reca l’espressa indicazione delle alternative prese in esame – quali, in particolare, l’opzione “zero” e due soluzioni progettuali alternative parimenti insistenti sulla zona del Porto Canale (rispettivamente, al lato Nord e a quello opposto sul fronte Ovest) – unitamente alla relativa analisi, includente da un lato il confronto dei vantaggi e svantaggi correlati all’ipotesi di mancata realizzazione dell’intervento, dall’altro le criticità connesse alla diversa localizzazione dell’impianto (nei due siti alternativi considerati) rispetto alla realizzazione e alla conseguente gestione dell’opera nonché dell’ambiente in cui l’opera stessa si inserisce rispetto all’ubicazione prescelta in considerazione degli aspetti ivi evidenziati (cfr. documento n. 11 depositato dalla società controinteressata il 21 giugno 2021, pagine 121 ss. e pagina 19).

Giova a tal fine precisare le caratteristiche principali dell’opera, espressamente indicate negli atti procedimentali: il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di un impianto di stoccaggio e rigassificazione caratterizzato da una struttura in banchina per la connessione e lo scarico del GNL dalle navi metaniere, un complesso di tubazioni criogeniche per il trasporto del fluido nell’impianto, un sistema di stoccaggio, pompaggio e rigassificazione di parte del GNL stoccato, oltre ad una stazione per il filtraggio, la misura e l’odorizzazione del gas naturale, propedeutica e necessaria per l’immissione del gas nelle reti di trasporto (in tal senso, cfr. tra l’altro il decreto n. 103/2021, recante il giudizio di compatibilità ambientale, in specie pag. 2).

6.1. Muovendo per comodità espositiva dall’esame delle censure incentrate sull’analisi delle soluzioni alternative richiesta in base al richiamato articolo 22, comma 3, lettera d), va altresì rilevato – sulla scorta delle risultanze documentali in atti inerenti all’articolazione della fase procedimentale – che dall’espletato procedimento di VIA emergono ulteriori riferimenti, all’esito delle integrazioni documentali fornite dal proponente medesimo, come evidenziato dalla stessa Regione interessata, alle ragioni esposte a giustificazione della scelta di escludere le indicate soluzioni alternative in termini di localizzazione, rappresentate in particolare dal carattere “ strategico ” dell’ubicazione prescelta “… in virtù della presenza del Porto canale che, senza ulteriori infrastrutturazioni, andrebbe a costituire un polo nel Mediterraneo per il rifornimento di GNL per il trasporto marittimo (Bunkering Point)” (cfr. parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, n. 3057 del 5 luglio 2019, di cui al doc. n. 4 depositato dalla controinteressata, pag. 15).

Dagli atti di causa emerge, inoltre, l’esplicita presa d’atto dell’Amministrazione competente circa i criteri di scelta per l’ubicazione dell’impianto (rispetto alle soluzioni alternative prospettate) esternati dal proponente nello studio di impatto ambientale. Si tratta, in particolare, delle “ condizioni di sicurezza in caso di evento accidentale o di uno stato di emergenza che richiede l’immediato allontanamento della nave dall’area portuale ”, “le destinazioni d’uso già previste per aree alternative” , “le caratteristiche di manovrabilità” . Segue poi la valutazione, ad opera della stessa P.A., in ordine all’avvenuto esame e confronto dell’ubicazione prescelta con le soluzioni alternative indicate e alle esposte motivazioni a sostegno della scelta definitiva, con condivisione dei relativi esiti (cfr. parere n. 3057/2019, cit., pagine 20 e 46).

Non risulta dunque fondata, alla luce delle risultanze degli atti del procedimento di VIA depositati in giudizio (incluso il gravato parere di VIA, sui punti richiamati non oggetto di contestazione), la prospettazione in ricorso circa l’asserito carattere “fittizio” delle soluzioni alternative indicate e il presunto carattere meramente “formale” della relativa analisi.

Non può, inoltre, condividersi l’argomentazione addotta a supporto della sostenuta “non ragionevolezza” delle soluzioni alternative proposte in quanto insistenti sulla medesima area (cioè, la zona del Porto Canale di Cagliari).

Risultano infatti, esplicitate dal proponente nello studio di impatto ambientale sottoposto all’Amministrazione competente (cfr. doc. n. 11, cit., in specie pagine 5 e 6), le ragioni alla base dell’individuazione del Porto Canale di Cagliari, nel cui ambito sono state identificate le soluzioni progettuali, ossia quella prescelta e le due soluzioni alternative.

Dal contenuto del suddetto documento emerge, in particolare, che: il Porto Canale costituisce l’unico porto della Sardegna incluso tra i 14 porti italiani “core” delle reti transeuropee di trasporto (Reti TEN-T) del Regolamento UE 1315/2013 individuati per garantire la “disponibilità di combustibili puliti alternativi;
inoltre, il Porto Canale è posto in un’area complessivamente limitrofa al tracciato delle reti di trasporto del gas GPL (Gas Petrolio Liquefatto) esistenti a servizio dell’area vasta di Cagliari – con conseguente agevolazione del collegamento del progetto di terminal GNL alla rete già esistente a servizio dell’area vasta di Cagliari – oltre che collocato in prossimità al luogo di ubicazione del progetto di metanodotto (vicino alla dorsale Sarroch/Oristano/Porto Torres).

Gli elementi indicati – non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente – valgono dunque ad escludere l’asserita irragionevolezza delle soluzioni alternative proposte, non potendo dunque configurare sotto tale profilo la dedotta violazione dell’art. 22, comma 3, lettera d), d.lgs. n. 152/2006.

6.2. Proseguendo la disamina del motivo di doglianza con riguardo alle proposte censure focalizzate sulla “opzione zero”, va altresì rilevato – sulla scorta delle risultanze documentali in atti inerenti all’articolazione della fase procedimentale – che pure sotto tale profilo emerge, dall’espletato procedimento di VIA, la valutazione in concreto condotta dall’Amministrazione tramite l’esplicita presa d’atto dell’operato confronto tra benefici ed effetti negativi (per quanto concerne l’impatto sulle varie componenti ambientali) correlati all’ipotesi di mancata realizzazione del progetto.

Risulta altresì la condivisione finale dei relativi esiti sul piano valutativo (cfr. parere n. 3057/2019, cit., pagine 20, 21 e 46), riconducibili all’esposta considerazione che “la mancata realizzazione dell’opera non consentirebbe l’impiego di GNL, con i benefici che ne derivano in termini di riduzione delle emissioni atmosferiche su più larga scala” .

In tale contesto emerge al riguardo la puntuale indicazione che “il progetto riveste un valore strategico per … la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi come delineato dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale” , considerato che la “Regione Sardegna … risulta ancorata caratterizzata dalla assenza di una rete di trasporto del gas naturale” , contribuendo dunque alla “metanizzazione dell’isola” tramite l’impiego e lo sviluppo di “una rete di distribuzione in ambito regionale di una fonte energetica a basso impianto ambientale, quale il GNL, a scapito delle fonti fossili tradizionali e maggiormente inquinanti” , con relativo “contributo al miglioramento della qualità dell’aria” (cfr. cfr. parere n. 3057/2019, pagine 20 e 21, cit.).

Tramite le esposte considerazioni, dunque, il provvedimento di VIA, nel recepire integralmente il contenuto del parere reso dalla Commissione tecnica di verifica (cfr. decreto n. 103/2021, pagine 3 e 4), dà conto sul piano motivazionale della valutazione comparativa sul punto condotta in concreto nonché della correlata istruttoria svolta nel contesto dell’articolato procedimento posto in essere ex artt. 23 e 24 d.lgs. n. 152/2006 – implicante il coinvolgimento di una pluralità di amministrazioni per gli aspetti di relativa pertinenza – le cui distinte fasi trovano puntuale ricostruzione nelle premesse al decreto recante il giudizio di compatibilità ambientale, nonché in alcuni passaggi riportati nel testo del parere reso dalla Commissione tecnica di VIA-VAS.

In tale contesto, non vale ad inficiare la valutazione sul punto effettuata l’ulteriore censura connessa al denunciato travisamento fattuale asseritamente viziante l’apprezzamento in termini favorevoli del ravvisato “impulso alle attività produttive portuali” quale vantaggio correlato alla realizzazione del progetto.

La prospettazione in ricorso (circa le ricadute negative sulle attività produttive in essere nella zona portuale associate alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto de quo), infatti, da un lato appare fondata su argomentazioni generiche non supportate da elementi concreti. Dall’altro, sottende una ricostruzione dell’apprezzamento rimesso all’Amministrazione non corrispondente al modello normativo, implicante un “bilanciamento dei delicati e rilevanti interessi in gioco” secondo l’interpretazione delineata in sede giurisprudenziale (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, sent. n. 6777/2018, cit.).

Le argomentazioni sul punto prospettate, infatti, non si conciliano con il carattere complessivo della valutazione spettante all’Amministrazione: l’apprezzamento in concreto condotto investe, nel caso di specie, i benefici in termini socioeconomici associati all’intervento non solo “in ambito locale” ma anche “su vasta scala”, con specifico riguardo all’ “incremento della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti e della fornitura energetica, favorendo gli utenti finali in termini di potenziale riduzione delle tariffe per effetto dei meccanismi di concorrenza” (cfr. parere n. 3057/2019, pag. 20, cit.).

7. Le ulteriori censure, prospettate nell’ambito del medesimo motivo, involgono profili attinenti all’asserita mancata considerazione dei precipui effetti negativi dell’opera sull’ambiente circostante, poi ulteriormente sviluppati nell’articolazione del secondo motivo, focalizzato sulla prospettazione di due criticità inficianti l’apprezzamento condotto dalla P.A. procedente.

Tali doglianze, dunque, ben possono trattarsi congiuntamente, investendo la valutazione di impatto ambientale in concreto effettuata, relativamente al progetto di cui trattasi e alla relativa ubicazione, conducente all’avversato giudizio di conformità ambientale.

7.1. Le suddette censure risultano infondate: gli elementi dedotti a sostegno delle doglianze formulate, infatti, non trovano alcuna corrispondenza nel complesso degli atti procedimentali, tra cui i medesimi pareri gravati (di verifica dell’impatto ambientale e di valutazione dello studio di impatto sanitario), per la parte non avversata;
né tantomeno valgono ad integrare vizi suscettibili di controllo in sede giudiziale, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in ordine al sindacato ammesso su atti espressivi di ampia discrezionalità amministrativa, nel cui novero indubbiamente rientrano gli atti oggetto di contestazione.

8. In proposito, occorre osservare che dal testo complessivo del parere reso dalla Commissione tecnica di VIA-VAS (n. 3057/2019), emerge l’avvenuto esame ad opera del proponente delle ricadute del progetto sulle componenti ambientali nell’ambito del confronto con la c.d. “opzione zero” (cfr., in specie, pag. 21) nonché l’esplicitazione dell’analisi svolta dal proponente medesimo relativamente agli impatti ambientali della soluzione progettuale prescelta sia con riguardo alla fase di realizzazione dell’opera (pagine 46-55) sia per quanto concerne la fase successiva di esercizio dell’impianto (pagine 56-73), articolata con specifico riguardo alle singole componenti ambientali;
risulta, poi, la puntuale valutazione dei suddetti elementi ad opera dell’Amministrazione competente (rispettivamente, pag. 20 e pagine 73 ss.).

8.1. Quanto alle censure di parzialità dell’analisi condotta ed erroneità della valutazione compiuta con riguardo ai rischi per la salute e la sicurezza pubblica connessi all’eventuale perdita di gas in fase di carico/scarico del GNL e al conseguente pericolo di innesco di un incendio, va evidenziato – alla luce della documentazione versata in atti – che l’aspetto indicato è stato preso in specifica considerazione sia nell’ambito degli elaborati predisposti dal proponente a corredo dell’istanza di VIA, sia ad opera della competente autorità pubblica nel contesto del procedimento espletato.

Risulta, infatti, che il proponente ha curato l’analisi dei rischi di incidenti e della relativa frequenza, anche con riguardo all’ipotesi di rilascio di GNL e dell’eventuale innesco incendiario correlato, nell’ambito del “Rapporto preliminare di sicurezza” redatto ai sensi degli artt. 15 e 16 d.lgs. n. 105/2015 (cfr. documento n. 12 depositato dal controinteressato, in specie pagine 42 e ss., unitamente al documento n. 10 denominato “mappe delle conseguenze degli scenari accidentali credibili”, al medesimo Rapporto allegato con il numero 3.5).

Sui profili in considerazione, poi, si è espressa la competente autorità pubblica tramite il nulla osta di fattibilità (cfr. nota prot. U.0001047.24-01-2018 di cui al doc. n. 3 depositato dalla parte controinteressata), rilasciato ai sensi degli articoli 17 e 10 del medesimo d.lgs. n. 105/2015 dal Comitato Tecnico Regionale della Sardegna – presso il Ministero dell’Interno, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile – ed espressamente richiamato nel corpo del medesimo decreto (impugnato) recante il giudizio di compatibilità ambientale (cfr. decreto n. 103/2021, pag. 3), il cui contenuto non è stato oggetto di censura nell’ambito del proposto ricorso.

Il Comitato tecnico regionale, all’esito delle valutazioni condotte anche alla luce dell’integrazione documentale ad opera del proponente acquisita nel contesto del relativo procedimento, nel pronunciarsi in tema di analisi degli eventi incidentali ha sul punto concluso che “tutti gli scenari risultano comunque caratterizzati da frequenze di accadimento molto basse (inferiori a 10-6 eventi/anno o molto prossimi) e pertanto costituiscono certamente un rischio remoto” , specificando che “l’attività del terminale GNL risulta pienamente compatibile con il territorio circostante. Inoltre, le conseguenze di un evento incidentale sono da ritenersi non critiche per aspetti ambientali in quanto la sostanza di riferimento è il Metano. Sulla base delle indicazioni contenute nel punto 6.3.3 del DM LL.PP. 9 maggio 2001, gli eventi incidentali considerati possono essere quindi ritenuti non significativi” e per l’effetto ritenendo conclusa in termini positivi la relativa istruttoria, con l’apposizione di alcune “ prescrizioni ” (cfr. pagine 8 ss.).

8.2. Inoltre, non può condividersi la prospettazione in ricorso circa l’asserita contraddittorietà del parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità - ISS (cfr. nota prot. A00-ISS-0021714 del 16 luglio 2019, di cui al doc. n. 5 depositato dal controinteressato) sull’assunto della non conciliabilità tra l’affermazione ivi riportata, riferita all’indicata determinazione di un “rischio basso” di incidenza sulla salute della popolazione, e le precisazioni rese in ordine al carattere “previsionale” delle stime effettuate e alla necessità di predisporre misure integrative e di controllo.

Tali precisazioni, infatti, corrispondono alla natura e alla portata della valutazione di impatto sanitario – sulla quale l’Istituto medesimo è stato chiamato a rendere un parere in merito alla documentazione all’uopo fornita dal proponente – come delineate dalla normativa primaria.

L’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, infatti, alla lettera “b-bis” – introdotta per effetto del successivo d.lgs. n. 104/2017, di recepimento della direttiva europea 2014/52/UE – reca l’espressa definizione della “ valutazione di impatto sanitario ” quale elaborato predisposto dal proponente “… al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione ”.

In base alla nozione delineata in sede normativa, dunque, l’indicata valutazione mostra carattere necessariamente previsionale, in quanto effettuata “ex ante” in ordine ai potenziali effetti per la salute umana associati all’attività di determinati impianti, per sua natura pienamente compatibile con l’eventuale adozione – in sede di parere reso dal soggetto pubblico competente – di misure integrative ovvero di controllo successivo, potenzialmente idonee a configurare specifiche “condizioni ambientali” del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. o-quater, d.lgs. n. 152/2006.

Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, laddove il decreto n. 103/2021 – recante il giudizio di compatibilità ambientale – all’articolo 4 richiama espressamente le suddette condizioni poste nell’ambito del parere dell’ISS, ai fini della relativa ottemperanza.

9. Infine, risultano inammissibili le proposte censure per la parte articolata nell’ambito della memoria ex art. 73 c.p.a. di parte ricorrente depositata in data 26 settembre 2022 (e altresì richiamata nella memoria da ultimo versata in atti il 6 febbraio 2023), riguardante il prospettato contrasto degli atti gravati con il sopravvenuto d.p.c.m. 29 marzo 2022, in quanto involgenti profili di doglianza introdotti nell’ambito del presente giudizio tramite memoria difensiva non notificata alle controparti (in senso analogo, cfr. ex multis, da ultimo, Cons. St., sez. VII, sent. 29 settembre 2022, n. 8127).

10. In conclusione, per le ragioni esposte i motivi di gravame articolati risultano infondati e il ricorso va pertanto respinto.

11. Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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