TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2024-02-12, n. 202402774

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2024-02-12, n. 202402774
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402774
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 02774/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00474/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2024, proposto da
-OMISSIS-a, rappresentato e difeso dall'avvocato T D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1. del giudizio e provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Commissione di cui all’art. 107, comma 4 del D.lgs 443/1992, del -OMISSIS- e notificato in pari data, reso a seguito di accertamento dei requisiti psicofisici in seconda istanza, nel concorso Pubblico per il reclutamento di n. 1758 (elevati a 1867) Allievi Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. del 31.03.2022, di non idoneità agli accertamenti dei requisiti psico-fisici per: “Esiti cicatriziali di rimozione chirurgica di tatuaggio in zona non coperta da uniforme (avambraccio dx), ai sensi dell’art. 123, comma 1, lettera c del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 ;

2. per quanto di interesse, insorto con il provvedimento impugnato di cui innanzi, del precedente giudizio (non definitivo) del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Commissione di cui all’art. 106, comma 3 del D.lgs 443/1992, del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in pari data, avente ad oggetto non idoneità agli accertamenti dei requisiti psicofisici per: “presenza di tatuaggio in zona non coperta da uniforme (terzo superiore avambraccio dx), ai sensi dell’art. 12, comma 7 del bando di Concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana –

IV

Serie Speciale n. 31 del 19 aprile 2022”
;

3. del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 1-OMISSIS-, comunicato a mezzo pec in pari data, di esclusione dal concorso per 1758 posti (elevati a 1867 posti) di Allievo Agente del Corpo della Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. del 31.03.2022 pubblicato in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 31 del 19.04.2022, per effetto del giudizio di non idoneità ai requisiti psico-fisici di cui innanzi;

4. dei relativi verbali, atti ed accertamenti medici afferenti all’accertamento dei requisiti psico-fisici nel concorso in oggetto;

5. del Decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, datato 24 novembre 2023 e pubblicato in pari data sul sito web dedicato al concorso, di approvazione delle Graduatorie e nomina dei vincitori del concorso a 1758 (elevati a 1867) posti di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria ruolo maschile e femminile indetto con P.D.G. del 31.03.2022 pubblicato in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 31 del 19.04.2022 ed in particolare, per quanto di specifico interesse, della graduatoria denominata “Graduatoria Aliquota B Uomini” della sezione del concorso a n. 703 posti (527 uomini;
176 donne), elevati a 812 (545 uomini;
267 donne) aperto ai cittadini italiani;

6. Per quanto di ragione e lesivo dell’interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha esposto di aver partecipato al concorso Pubblico, per il reclutamento di n. 1758 (1318 uomini e 440 donne) Allievi Agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, indetto con P.D.G. del 31.03.2022, pubblicato in G.U. 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 31 del 19.04.2022.

Il ricorrente, avendone i requisiti, ha partecipato al concorso ed ha svolto la prova scritta ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso, riportando il punteggio di -OMISSIS-, e pertanto ammesso a svolgere le prove di efficienza fisica, che ha superato.

Il ricorrente ha poi svolto gli accertamenti psico-fisici in data -OMISSIS- che si concludevano con esito negativo, come da giudizio di non idoneità per “presenza di tatuaggio in zona non coperta da uniforme (terzo superiore avambraccio dx), ai sensi dell’art. 12, comma 7 del bando di Concorso”.

Il ricorrente, che già documentava la rimozione del tatuaggio mediante sedute laser “q-swicht e Pico Discovery Plus”, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.lgs 443/1992, per sottoporsi a un nuovo accertamento da parte della Commissione medica di seconda istanza ai sensi del comma 4 del citato articolo 107 D.lgs 443/92.

Il ricorrente veniva quindi convocato per gli accertamenti di seconda istanza in data -OMISSIS-, ma in quella sede, nonostante avesse completato chirurgicamente la rimozione del tatuaggio, riceveva il giudizio di non idoneità per “Esiti cicatriziali di rimozione chirurgica di tatuaggio in zona non coperta da uniforme (avambraccio dx), ai sensi dell’art. 123, comma 1, lettera c del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 .

Il ricorrente, ritenendo che i predetti esiti cicatriziali non costituiscano fattore di non idoneità ai sensi dell’art. 123, comma 1, lettera c del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, ha impugnato i suddetti provvedimenti.

1.2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di ricorso:

I) Difetto d’istruttoria;
istruttoria errata e carente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 123, comma 1, lettera c del d. lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Carenza di motivazione. Violazione degli articoli 7 comma 2 e 12 comma 7 del bando di concorso.

In sintesi il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la presenza di un semplice esito cicatriziale determini la non idoneità al concorso;
ciò in asserita violazione del dettato normativo di cui alla lettera c dell’art. 123 del D.lgs n. 443/1992 il quale espressamente prevede che costituiscono causa di non idoneità: “le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche;
cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione;
tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali;
tumori cutanei.” Sostiene il ricorrente che dal dato testuale della norma si ricaverebbe che le cicatrici o esiti cicatriziali, sarebbero rilevanti ai fini della non idoneità solo se infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione”
. Mentre nel caso in esame la Commissione avrebbe rilevato un mero esito cicatriziale che non sarebbe contemplato dalla norma come causa di non idoneità, tanto più che la cicatrice avrebbe carattere temporaneo, e non sarebbe né infossata né aderente.

Produce poi un certificato di un medico chirurgo (specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, dottore di ricerca in chirurgia sperimentale ricostruttiva senologia chirurgica) il quale attesterebbe che il ricorrente “è stato sottoposto a rimozione chirurgica di un tatuaggio avambraccio destro con ricostruzione mediante innesto cutaneo in data 12 luglio 2023. Gli esiti cicatriziali di tale intervento hanno carattere temporaneo e non costituiscono ne determinano cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione” .

Conclude, il ricorrente, rilevando che la motivazione dei provvedimenti impugnati (Esiti cicatriziali di rimozione chirurgica di tatuaggio in zona non coperta da uniforme) sarebbe palesemente errata e carente, “in considerazione sia del fatto che gli esiti cicatriziali di per sé non sono contemplati come motivo di esclusione, sia perché non è vietata la rimozione di un tatuaggio che, alla data del -OMISSIS- (convocazione in seconda istanza) era totalmente rimosso chirurgicamente” .

II) Illegittimità derivata del decreto del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, datato 13 dicembre 2023 recante la esclusione dal concorso.

Secondo il ricorrente il Decreto di esclusione dal concorso sarebbe affetto da illegittimità derivata per gli stessi motivi che rendono illegittimo il giudizio di non idoneità della Commissione per gli accertamenti psicofisici.

III) Illegittimità derivata della graduatoria pubblicata per i medesimi motivi innanzi indicati.

Sostiene infine il ricorrente che anche l’impugnata graduatoria sarebbe affetta di illegittimità derivata in conseguenza dei medesimi motivi innanzi illustrati.

1.3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, depositando una memoria difensiva con la quale ha insistito per la declaratoria di infondatezza del ricorso nel merito.

1.4. Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso è stato posto in decisione per l’immediata definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti presenti, stante la superfluità di ulteriore istruzione, la regolarità della notifica del ricorso e la mancata opposizione delle parti presenti, rese edotte di tale eventualità da parte del Presidente.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Sotto un primo profilo va rilevato che:

- l’art. 12, comma 7 del bando recita: “Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art.123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n.443 e successive modifiche e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria”;

- l’art. 12 comma 7 del bando di concorso riprende pertanto il contenuto dell’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che si riferisce, specificamente, all’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

In particolare l’art. 123, comma 1, lett. c), d.lgs. 443/1992, prevede, tra le cause di non idoneità, “le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili: malattie cutanee croniche;
cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione;
tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali;
tumori cutanei. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria”
.

Per quanto precede rileva che la causa di esclusione era specificamente prevista dalla lex specialis del concorso e che detta previsione trova anche adeguata copertura normativa.

2.2. Sotto altro profilo, la legittimità dell’esclusione in casi del tutto analoghi a quello in esame, è stata pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa, avendo ancora di recente il Consiglio di Stato affermato che “[…] il tatuaggio è causa di esclusione qualora esso, quale che ne sia l'entità o il soggetto rappresentato, sia collocato nelle parti del corpo non coperte dall'uniforme, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a tutti i tipi di uniforme utilizzate o utilizzabili nell'ambito del servizio. In particolare, l'amministrazione non è titolare di alcuna discrezionalità, non dovendo procedere ad alcuna valutazione, dovendo bensì solo prendere atto degli esiti di un mero accertamento tecnico” (Cons. Stato. Sez. II, n. 1167 del 25 gennaio 2022 che richiama Cons. Stato Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1690;
vedi anche Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2019, n. 6640 e 18 marzo, 2011, n. 1690).

2.3. Nemmeno rileva la circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui i tatuaggi sarebbero in fase di rimozione, atteso che sul punto il Consiglio di Stato ha affermato “come sia rilevante che lo stesso fosse visibile al momento della visita concorsuale, tant’è che in sede di visita medica la commissione lo ha rilevato e segnalato, accertando la sussistenza della causa di esclusione” .

Va al riguardo rilevato che dall’esame della documentazione fotografica versata in atti, il Collegio ha potuto constatare che al momento della visita medica, era ancora particolarmente visibile ed evidente la presenza di tatuaggio in zona non coperta dall’uniforme (terzo superiore avambraccio dx).

Infatti, il “residuo di un tatuaggio” in via di rimozione non lo rende invisibile, bensì elemento deturpante valutabile dalla Commissione medica che senz’altro accerta la causa di esclusione.

2.4. D’altra parte, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in applicazione del principio di imparzialità e di parità di trattamento tra i candidati di un concorso pubblico, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione rileva la data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La circostanza poi, che nel caso dei requisiti psicofisici tale termine sia di fatto posticipato al momento della visita medica, non consente in ogni caso di attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti, e successivi al momento della visita (Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2020, n. 658 e 30 giugno 2020, n. 4109;
Sez. II, 1 settembre 2021, n. 6155).

Non è pertanto ipotizzabile la possibilità di posticipare la visita medica al momento della completa rimozione del tatuaggio poiché ciò contrasterebbe con il generale principio di imparzialità e di parità di trattamento dei candidati.

2.5. In definitiva ciò che rileva, secondo la giurisprudenza amministrativa, è la presenza visibile del tatuaggio (o dei suoi segni postumi) al momento della procedura concorsuale, e dalla documentazione fotografica della visita medica prodotta in giudizio dal Ministero resistente risulta evidente che il ricorrente presentava i segni cicatriziali di rimozione del tatuaggio ben visibili ove indossata l’uniforme estiva, sicché la Commissione medica non ha potuto che esprimere un giudizio di non idoneità ai sensi della già citata normativa.

3. Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.

4. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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