TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-06-17, n. 201606981

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-06-17, n. 201606981
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606981
Data del deposito : 17 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10963/2014 REG.RIC.

N. 06981/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10963/2014 REG.RIC.

N. 13874/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10963 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. C B, L F, con domicilio eletto presso Adriano Casellato in Roma, viale Regina Margherita, 290;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 13874 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. C B, Alice Bassoli, con domicilio eletto presso Adriano Casellato in Roma, v.le Regina Margherita, 290;



contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

-OMISSIS-;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 10963 del 2014:

del provvedimento prot. n. M-D/GMIL/0949927 del 26.5.2014 con il quale si dispone la non ammissione alla rafferma biennale e il collocamento in congedo illimitato alla data di scadenza della ferma prefissata e del provvedimento del 15.6.2014 di collocamento in congedo illimitato per fine ferma..

quanto al ricorso n. 13874 del 2015:

del decreto n. 147/2015 di approvazione delle graduatorie di merito, distinte per categorie/specitalità, relative all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare per il 2014, dei vfp4 reclutati ai sensi della l. 23 agosto 2004, n. 226.

nonché, con motivi aggiunti,

del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per l’immissione nel servizio permanente di cui al foglio M_D GMIL 1081751 del 8.8.2014 comunicato via PEC il 5.11.2015.


Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 aprile 2016 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il ricorrente premette di essersi arruolato come Volontario ferma breve annuale nel 2007 nella Marina Militare, di essersi nuovamente arruolato nel 2009 e, seguito di superamento del quinto concorso, come VFP4 con decorrenza 16/06/2010; di aver nell'agosto del 2010 effettuato un incidente stradale a seguito del quale era stato condannato, con patteggiamento della pena, per il reato di omissione di soccorso.

Per tale motivo in data 24/09/2010 la PA gli aveva comunicato in data 24/09/2010 avviso di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare ai sensi dell’art. 14 d.lvo n. 215/2000; procedimento disciplinare che, invece, è rimasto senza esito; presumibilmente – secondo il ricorrente (vedi in particolare la memoria integrativa depositata il 29.8.2014 in cui lamenta “l’inversione dei procedimenti” che dimostrerebbe, secondo l’interessato,l’intenzione della PA di proseguire nel rapporto, inducendolo nell’incolpevole affidamento ingenerato, altresì, dall’invito a partecipare ad un corso di lingua straniera diramato a tutti gli interessati al corso stesso in data 16.5.2015) perché per il medesimo fatto era stata già irrogata la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per sette giorni (punizione di cui, passati i due anni di servizio, chiedeva la cancellazione per evitare che potesse incidere negativamente sugli avanzamenti di carriera), che tuttavia non gli aveva impedito di conseguire nel giugno del 2013 avanzamento al grado di sottocapo di terza classe. Egli espone altresì di aver presentato in data 15 gennaio 2014 istanza di ammissione alla rafferma per ulteriori due anni, ai sensi dell'art.12 della legge 23 agosto 2004 n.226; di aver successivamente presentato in data 8/03/2014 domanda di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Con il ricorso n. 10963/2014 egli impugna il provvedimento di cui al dispaccio prot. n. M-D/GMIL/0949927 del 26.5.2014 con cui l’istanza di ammissione alla rafferma biennale è stata respinta ai sensi dell’art. 954 co 3 bis del d.lvo n. 66/2010 per difetto del requisito dell’incensuratezza e della non sottoposizione a processo penale ed è stato disposto il collocamento in congedo illimitato alla data di scadenza della ferma prefissata del ricorrente, nonché il provvedimento del 15.6.2014 di collocamento in congedo illimitato per fine ferma.

Prima della proposizione del ricorso il ricorrente aveva presentato un’istanza di misure cautelari provvisorie ex art. 61 CPA respinta con DP n. 2723/2014.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che resiste solo formalmente.

Con ordinanza n. 4104/2014 l’istanza di sospensiva è stata respinta per difetto di fumus; la pronuncia è stata confermata, con la medesima motivazione, dal Consiglio di Stato che ha respinto l’appello cautelare con ordinanza n.5485/2014.

Con successivo ricorso il ricorrente ha impugnato il Decreto n.147 del 29 agosto 2015 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha approvato le graduatorie di merito - distinte per categoria/specialità - relative all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, nel CEMM e nelle CP, per il 2014, dei VFP4 reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226 nella parte in cui non include il ricorrente, facendo richiamo al provvedimenti di esclusione dalla procedura concorsuale; impugna altresì, quale atto presupposti, il Decreto del Ministro della Difesa 8 settembre 2009, con il quale sono state disciplinate le modalità per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) reclutati ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 113; nonché la Circolare n. M D GMIL 0835398 del 4 marzo 2014 emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e successive modifiche, con la quale è stata disciplinata l'ammissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate, per il 2013 e 2014 dei VFP4 in parola nella parte in cui prevede il requisito di non essere stati né condannati né sottoposti a processo penale.

Con motivi aggiunti il ricorrente impugna altresì il provvedimento con cui la Direzione Generale per il Personale Militare ha disposto l'immissione in ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare inseriti nella predetta graduatoria, confermando l’esclusione del ricorrente in quanto privo del requisito prescritto dal paragrafo 3 sottoparagrafo a, 2 ° alinea della Circolare del 4 marzo 2014.

In vista dell’udienza per la trattazione del merito la PA ha depositato rapporto difensivo ed il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale con cui chiede, tra l’altro, la riunione dei ricorsi in esame ed invoca, a suo favore, la recente giurisprudenza in tema di sentenza di assoluzione sopravvenuta.

All’udienza pubblica del 13.4.2014 i ricorsi sono trattenuti in decisione.

Va in via preliminare disposta riunione dei ricorsi stante l’evidente nesso di connessione tra i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, il ricorso avverso l’atto consequenziale ed i motivi aggiunti.

Si può prescindere dal rilevare d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo, che è rivolto avverso atti meramente applicativi dell’art. 3 co. 1 lett. d) del DM 8.7.2005 – che costituisce la lex specialis che disciplina il procedimento di rafferma dei volontari in ferma quadriennale - che prescrive, quale requisito imprescindibile per la rafferma, quello di “non essere condannato o imputato in procedimento penale”, e del successivo comma 2 che prevede che i requisiti debbano essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di ammissione alla rafferma - che non risulta impugnato dal ricorrente, il quale non deduce alcuna censura avverso le clausole (lesive) applicate con gli atti in contestazione.

Infatti il ricorso in esame è infondato nel merito, come già preannunciato in sede cautelare con l’ordinanza n. 4104/2014, confermata dal Consiglio di Stato che ha respinto l’appello cautelare con ordinanza n. 5485/2014, le cui considerazioni e conclusioni sono condivise dal Collegio.

Il provvedimento impugnato, infatti, non configura un atto di ritiro del precedente provvedimento di arruolamento o degli altri atti assunti durante la ferma quadriennale, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, in quanto non è stato adottato per emendare un provvedimento afflitto da vizi di legittimità originaria o di inopportunità sopravvenuta , bensì costituisce un provvedimento nuovo ed autonomo, con cui viene inibito al ricorrente di fruire di un ulteriore periodo di servizio volontario ai sensi dell'art.12 della legge 23 agosto 2004 n.226 per mancato possesso dei requisiti prescritti per la rafferma biennale dall’art. 3 co. 1 lett. d) e co. 2 del DM 8.7.2005 (che sono peraltro meramente riproduttivi di quanto già prescritto dall’art. 4 e 11 della stessa legge 23 agosto 2004 n.226 che prescrive per l’arruolamento volontario nelle diverse Forze Armate il requisito dell’incensuratezza).

Ne consegue che risulta in conferente il richiamo alle previsioni della legge n. 241/90 sugli atti di ritiro – che il ricorrente assume

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