TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-06-17, n. 202400580

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-06-17, n. 202400580
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400580
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 00580/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00563/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2016, proposto da
Edil Europa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato D B, domiciliato presso la , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Ancona, Avvocatura Inps via S. Martino 23;

I.N.P.S. di Macerata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 24/3/2016 con cui l'INPS di Macerata ha disposto il respingimento della domanda di integrazione salariale per il periodo 15/2/2016-20/2/2016;

- del provvedimento di silenzio-rifiuto formatosi in data 18/7/2016 avverso il ricorso promosso al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee in data 18/4/2016;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 29 febbraio 2016 la ricorrente inoltrava domanda per il ricorso alla cassa integrazione guadagni, ai sensi dell'art. 5 comma 20 della L. 427/1975, in quanto nei giorni dal 15 al 20 febbraio 2016, a causa di avverse condizioni metereologiche, in un cantiere ove la società stava svolgendo lavori edili all'esterno, l'azienda era costretta a sospendere l'attività di 6 lavoratori per un totale di 74 ore.

Espone parte ricorrente che, nonostante la compilazione della domanda e ripetuti tentativi, l'invio della stessa non risultava possibile a causa di segnalazioni di errori, da parte del sistema, sul file allegato.

Veniva, quindi trasmessa una comunicazione all’INPS segnalando il problema. Dopo avere ricevuto istruzioni, lo studio incaricato dalla ricorrente confermava l’impossibilità di invio.

Dopo alcuni tentativi, effettuati secondo le indicazioni ricevute, il 10 marzo 2016, lo studio professionale incaricato dalla ricorrente comunicava nuovamente problemi nell'invio della domanda.

Dopo avere conferito in data 22 marzo 2016 con un funzionario INPS, una collaboratrice dello studio si recava all'INPS di Macerata, in data 23 marzo 2016. L’invio dava esito positivo, ma con l’impugnata comunicazione del 1 aprile 2016 la domanda veniva respinta in quanto il messaggio

INPS

1007 del 3 marzo 2016 prorogava il termine di presentazione delle domande solo fino al 21 marzo 2016. Detto provvedimento veniva impugnato con ricorso gerarchico. Nessuna risposta perveniva sul ricorso.

Parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dì legge, per carente e/o errata motivazione, per eccesso di potere e per violazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza, collaborazione e imparzialità.

Infatti, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 148/2015: "La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa". Nel caso specifico, il periodo rispetto al quale si chiedeva l'integrazione salariale andava dal 15 al 20 febbraio 2016 ed il primo tentativo di deposito della domanda avveniva regolarmente in data 29 dicembre 2016.

Da quel momento, la ricorrente avrebbe tentato ripetutamente l'invio della domanda, senza tuttavia riuscirvi, per cause estranee alla medesima. I tentativi venivano ripetuti sino al 10 marzo 2016, quando lo Studio incaricato chiedeva nuovamente istruzioni all’ente. Il problema veniva risolto solo con un incontro personale il 22 marzo 2016, con invio della domanda il successivo 23 marzo. Il messaggio INPS, 1407 del 3 marzo 2016 con il quale l'Istituto prorogava i termini d'invio delle domande in questione costituirebbe inequivocabile dimostrazione che la causa ostativa al deposito delle domande derivava da anomalie del sistema e non da condotte errate o omissive dell'azienda stessa.

Si è costituito l’INPS, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 In primo luogo deve essere respinta l’eccezione di tardività dedotta da INPS. Nel termine per ricorrere deve infatti essere contato il silenzio rigetto sul ricorso amministrativo presentato da parte ricorrente. Infatti, il decorso del termine di novanta giorni previsto dall'art. 6, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro il quale il ricorso gerarchico deve essere deciso dall'Autorità amministrativa, non ha effetti sostanziali ma soltanto processuali nel senso che l'inerzia dell'autorità adita mediante ricorso gerarchico, alla scadenza dello "spatium deliberandi" di 90 giorni, non genera un atto di contenuto negativo, presunto "ex lege", ma costituisce un limite di legge oltre il quale, al dichiarato fine acceleratorio dei procedimenti, l'interessato non è tenuto ad attendere l'esito del ricorso amministrativo da lui stesso promosso e può senz'altro adire il giudice per tutelarsi in sede di legittimità contro l'atto amministrativo reputato lesivo (tra le tante Tar Sicilia Palermo, 13 giugno 2018 n. 1353). Tale termine è applicabile anche alle domande in materia di CIG (Cons. Stato, III, 24 aprile 2019 n. 2637).

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