TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-06, n. 202304066

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-07-06, n. 202304066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304066
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 04066/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01472/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2023, proposto da
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato D A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, I.P.S.A.R. Osvaldo Conti di Aversa, Istituto di Istruzione Superiore Sannino – De Cillis di Napoli, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli n. 3881/2022 del 07/07/2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 04.08.2021, la prof.ssa Ariemma ha adito il Tribunale del Lavoro di Napoli per accertare il suo diritto, quale docente di ruolo in servizio a tutti gli effetti, al riconoscimento ed alla materiale liquidazione della conseguente retribuzione, ovvero alla riattivazione della sua liquidazione a far tempo dal 13.09.2017, data dell’illegittimo collocamento anticipato in quiescenza, tenuto conto anche della anzianità di servizio maturata per il tempo in cui è risultata illegittimamente in quiescenza:13.09.2017 – 10.12.2019.

Per l’effetto, ha chiesto la condanna della convenuta Amministrazione Scolastica a liquidare le maturate e maturande differenze tra quanto percepito da quando è stata illegittimamente collocata in quiescenza – 13.09.2017 – rispetto a quanto avrebbe dovuto esserle corrisposto in termini retributivi, oltre accessori di legge. Nonché, al risarcimento di tutti i pregiudizi, anche non patrimoniali, subiti per l’illegittima mancata riattivazione del trattamento retributivo una volta ripreso il servizio per il venir meno del provvedimento di anticipato collocamento in quiescenza.

A fondamento dell’azione era la circostanza che la ricorrente, docente di ruolo a tempo pieno di chimica e tecnologie chimiche, in servizio (all’epoca) presso l’I.I.S. Sannino De Cillis di Napoli ed attualmente presso l’I.P.S.A.R. Osvaldo Conti di Aversa, a seguito del verbale della Commissione Medica di Verifica di Napoli n. 2379 del 13.9.2017, era stata dichiarata non idonea in modo permanente ed assoluto al servizio, ex art. 55 octies d.lgs. n. 165/2001.

Conseguentemente, con disposizione del 27.9.2017 n. 6795/A35, il Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza, la collocava anticipatamente a riposo a far data dal 13.9.2017.

Tuttavia, la Commissione Medica di Seconda istanza, in accoglimento del proposto reclamo, con verbale n. 38274 del 20.11.2019, ha, invece, ritenuto la ricorrente idonea alla funzione di docente.

Ne è perciò seguito il provvedimento del 9.12.2019, prot. n. 9359/A35, con il quale la Dirigente Scolastica dell’I.I.S. S - D C ha disposto la ripresa del servizio della ricorrente a far data dal giorno successivo.

Ciononostante, la ricorrente ha continuato a percepire il trattamento pensionistico a suo tempo attivato e non, invece, l’ordinaria retribuzione.

Con sentenza n. 3881/2022 del 07/07/2022, di cui si chiede l’ottemperanza in questa sede, il Giudice adito, in accoglimento della proposta azione, ha così deciso:

- Dichiara il diritto della ricorrente, quale docente di ruolo in servizio a tutti gli effetti, al riconoscimento ed alla materiale liquidazione della conseguente retribuzione, a far data dal 10.12.2019, tenuto conto anche della anzianità di servizio maturata per il tempo in cui è risultata illegittimamente in quiescenza: 13.09.2017 – 10.12.2019;

- Per l’effetto condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento dell’aliunde perceptum, ossia alla differenza tra la retribuzione spettante e quanto effettivamente percepito a titolo di pensione dalla ricorrente oltre accessori ex lege;

- Dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale relativamente al periodo compreso tra il 13.09.2017 – 10.12.2019, in cui era stata illegittimamente collocata in quiescenza;

- Per l’effetto condanna le Amministrazioni convenute, in solido tra di loro, a liquidare la differenza tra quanto percepito e le retribuzioni che avrebbe dovuto percepire, dal 13.09.2017 al 9.12.2019 a titolo di risarcimento del danno;

- Rigetta la domanda di risarcimento danno non patrimoniale;

Compensa per ¼ le spese di lite e condanna le resistenti in solido a corrispondere la restante parte che liquida in euro 1200,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario, con attribuzione.

Tale decisione, spedita con la formula esecutiva, è stata ritualmente notificata all’Amministrazione Scolastica, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, in data 13.07.2023, unitamente ad una espressa diffida e messa in mora per la sollecita esecuzione, con il rispristino dell’ordinaria retribuzione e liquidazione delle maturate differenze. Senza riscontro alcuno, se non la liquidazione delle spese di giustizia fissate nel dispositivo.

Ne è perciò seguito altro invito lo scorso 30 gennaio ma dal medesimo esito.

Ovvero, solo apparentemente l’amministrazione (USR per la Campania) ha inteso dare esecuzione alla sentenza limitandosi a richiedere al dirigente scolastico dell’I.S.I.S.S. O. CONTI di Aversa, ove attualmente presta servizio la ricorrente, di procedere alla ricostruzione di carriera ed alla quantificazione delle maturate differenze retributive.

Ad oggi, a distanza ormai di quasi 2 anni dalla pubblicazione della sentenza del Giudice del Lavoro, la prof.ssa Ariemma continua a percepire il trattamento di quiescenza in luogo della retribuzione ed

ovviamente nulla le è stato liquidato a titolo di differenze e di risarcimento del danno.

Non si è costituito il Ministero intimato.

Alla camera di consiglio del 7 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti delle considerazioni che seguono.

Nella specie, l’azione risulta proposta nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 114 c.p.a.

La sentenza della cui ottemperanza si tratta è stata notificata presso la sede del Ministero intimato;
inoltre, avverso la stessa non è stato proposto appello.

Risulta, inoltre, ampiamente trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del titolo in forma esecutiva da parte del ricorrente, termine previsto per il completamento delle “procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro” dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, va ordinato al Ministero intimato di dare esecuzione completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina in un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’istruzione o funzionario del proprio ufficio dallo stesso delegato, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art.

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