TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-01-10, n. 201100004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-01-10, n. 201100004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100004
Data del deposito : 10 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00815/2010 REG.RIC.

N. 00004/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00815/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 815 del 2010, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dagli avv. M D e L F, con domicilio eletto presso l’Avv. M D, in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Comune di Montecosaro, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso l’Avv. F Belli, in Ancona, via Menicucci, 1;

nei confronti di

Impresa Agricola Castignani Srl, A R, M R, Provincia di Macerata, non costituiti;

per l'ottemperanza

della sentenza del TAR Marche n. 152/2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecosaro;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con il presente ricorso, il sig. M agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 152/2008, con la quale erano stati annullati:

- la deliberazione della Giunta Comunale di Montecosaro n. 187/2001;

- la concessione edilizia n. 3/2002, rilasciata dall’Amministrazione alla società controinteressata Castignani S.r.l.

Con tali provvedimenti, il Comune aveva:

- declassificato un tratto intermedio di strada vicinale adiacente le proprietà Castignani e Romagnoli, assegnandolo in proprietà ai citati soggetti;

- classificato come tratto di strada vicinale la variante realizzata dall’impresa Castignani su una parte del lotto interessato.

In questo modo, il Comune riteneva di aver perseguito l’interesse pubblico al miglioramento del sistema viario della zona, senza esborso di denaro, visto che la variante sarebbe stata realizzata a spese del privato (il quale in cambio otteneva un ampliamento del lotto di proprietà, il che gli consentiva di realizzare un box per i cavalli).



2. Il sig. M, ritenendosi danneggiato dall’iniziativa edificatoria della controinteressata, aveva impugnato i suddetti provvedimenti di fronte a questo Tribunale, conseguendo l’accoglimento del ricorso (citata sentenza n. 152/2008).

In esecuzione del giudicato, la Giunta Comunale (deliberazione n. 73 del 19/6/2008) per un verso revocava in autotutela l’atto già annullato (per incompetenza) dal Tribunale, per altro verso dava incarico al responsabile dell’Ufficio Tecnico di assumere i provvedimenti in merito alla concessione edilizia rilasciata alla ditta Castignani. Il funzionario adottava l’ordinanza di demolizione n. 27 dell’1/7/2008, con cui preavvisava altresì che, in caso di mancata spontanea ottemperanza, il provvedimento sarebbe stato eseguito d’ufficio e a spese della ditta.



3. L’ordinanza non veniva però eseguita, né da parte dei destinatari, né tantomeno d’ufficio, per il che il sig. M proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato;
con sentenza n. 159/2009 tale ricorso veniva però respinto dal T.A.R., sul presupposto che il Comune, con l’adozione dei summenzionati provvedimenti, aveva dato esecuzione alla sentenza n. 152/2008.

A questo punto, l’odierno ricorrente rivolgeva al Comune una diffida ad eseguire i propri precedenti atti, non ottenendo alcun riscontro.

Con ricorso iscritto al n. 772/2009 R.G., il sig. M impugnava allora il silenzio-inadempimento formatosi sulla citata diffida. Anche questo ricorso veniva però respinto, non ritenendo il Tribunale sussistente l’inerzia della P.A. (sentenza n. 1448/2009, la quale, nella parte motiva, afferma che “ …il Collegio è dell’avviso che il ricorso non meriti accoglimento, non tanto perché il ricorso di cui all’art. 21-bis della L. n. 1034/1971 non sarebbe esperibile a fronte dell’inesecuzione di un provvedimento già adottato dall’Amministrazione, quanto piuttosto perché il Comune intimato ha già espresso la volontà di non dare integrale esecuzione alla sentenza n. 152/2008.

In relazione al primo profilo, va osservato infatti che:

- per un verso, tenuto conto del concreto svolgersi della vicenda che ha visto contrapposto il sig. M e le parti intimate, una declaratoria di inammissibilità del presente ricorso, unita alla reiezione del ricorso per l’ottemperanza, suonerebbe come una vera e propria beffa per l’odierno ricorrente, il quale, pur avendo ottenuto la vittoria nel giudizio impugnatorio, si vedrebbe privato della possibilità di conseguire il risultato sostanziale a cui ha diritto in base alla sentenza n. 152/2008;

- per altro verso, non è del tutto vero che l’esecuzione della citata sentenza consisteva solo nell’adozione dei provvedimenti effettivamente assunti dal Comune (revoca della deliberazione di Giunta Comunale e ordinanza di demolizione), per il resto venendo in causa solo comportamenti materiali. Al contrario, l’esecuzione forzata di un’ordinanza di demolizione comporta sicuramente l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi, quali ad esempio il verbale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime, l’affidamento ad un’impresa privata (previa, se del caso, svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica) della demolizione, e così via. Pertanto, seppure è vero che a questi atti debbono poi seguire azioni materiali, è indiscutibile che l’iter procedimentale da seguire per giungere alla concreta rimozione di un’opera edilizia abusiva non si chiude certo con l’adozione dell’ordinanza di demolizione (e, facendosi forte di tali argomenti, il ricorrente avrebbe potuto anche impugnare la sentenza n. 159/2009).

Ma, come detto, la ragione del rigetto del presente ricorso sta nel fatto che nella specie manca un silenzio inadempimento del Comune di Montecosaro, il quale, con la citata nota del 30/7/2009, ha in pratica detto a chiare lettere che non è intenzionato ad eseguire integralmente la sentenza n. 152/2008. Seppure si deve ammettere che la comunicazione di avvio del procedimento non ha natura provvedimentale (per cui, salvo casi particolari, essa non è immediatamente impugnabile), ai fini della decisione del ricorso sul silenzio essa assume una valenza peculiare, visto che esprime la volontà dell’Amministrazione… ”).

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