TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-10-10, n. 202402816
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2024
N. 02816/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in proprio e nella qualità di mandanti del costituendo RTI con -OMISSIS- in relazione alla procedura -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Centrale Unica di Committenza c/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita in giudizio;
l’Istituzione Comunale “ Marsala Schola ”, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita in giudizio;
il Comune di Marsala, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore non costituito in giudizio;
nei confronti
della-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Giangiorgio Macdonald, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 cpa presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
della -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
della -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Scimeca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determina del Direttore della Istituzione Comunale Marsala Schola -OMISSIS-, avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara della C.U.C. "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a.r.l." e l’aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico-OMISSIS- del “Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti – completamento anno scolastico 2023/2024 e anni scolastici 2024/2025, 2025/2026” (-OMISSIS-), pubblicata all’albo pretorio online del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 27 maggio 2024;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali di procedura telematica nn. 1, 2 del Seggio di Gara della CUC e dei verbali nn. 3, 4 e 5 della Commissione Giudicatrice di gara nominata e costituita dalla CUC, rispettivamente dei giorni 15 (n. 1) e 24 (n. 2) gennaio 2024 e 20 (n. 3) e 27 (nn. 4 e 5) marzo 2024 pubblicati sulla piattaforma di gara ed approvati con la determina impugnata sub a);
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota CUC prot.-OMISSIS-
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota dell’Istituzione comunale Marsala Schola prot. -OMISSIS-
- ove occorra e per quanto di ragione ed in via subordinata, del disciplinare di gara, nella parte in cui (art. 34) non prevede elementi specifici ai fini della valutazione di congruità dell’offerta;
- ove occorra e per quanto di ragione ed in via ulteriormente subordinata, della Determina CUC n. 43/bis del 20 marzo 2024 di nomina della Commissione Giudicatrice;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché attualmente non conosciuto, dal quale sia potuto derivare pregiudizio alle odierne ricorrenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-. il 29\7\2024:
PER L’ANNULLAMENTO
a) della Determina del Direttore della Istituzione Comunale Marsala Schola -OMISSIS-, avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara della C.U.C. "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a.r.l." e l’aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico -OMISSIS-. del “Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale gestione servizio informatico iscrizione e prenota-zione pasti – completamento anno scolastico 2023/2024 e anni scolastici 2024/2025, 2025/2026” (-OMISSIS-), pubblicata all’albo pre-torio online del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 27 maggio 2024;
b) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali di procedura telematica nn. 1, 2 del Seggio di Gara della CUC e i verbali nn. 3, 4 e 5 della Commissione Giudicatrice di gara nominata e costituita dalla CUC, rispettivamente dei 15 (n. 1) e 24 (n. 2) gennaio 2024 e 20 (n. 3) e 27 (nn. 4 e 5) marzo 2024 pubblicati sulla piattaforma di gara ed approvati con la determina impugnata sub a);
c) ove occorra e per quanto di ragione, della nota CUC prot.-OMISSIS-
d) ove occorra e per quanto di ragione, della nota dell’Istituzione comunale Marsala Schola prot. -OMISSIS-
e) ove occorra e per quanto di ragione ed in via subordinata, del disciplinare di gara, nella parte in cui (art. 34) non prevede elementi specifici ai fini della valutazione di congruità dell’offerta;
f) ove occorra e per quanto di ragione ed in via ulteriormente subordinata, della Determina CUC n. 43/bis del 20 marzo 2024 di nomina della Commissione Giudicatrice;
g) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché attualmente non conosciuto, dal quale sia potuto derivare pregiudizio alle odierne ricorrenti
NONCHÉ
- per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione della gara in questione e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica), e
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dai soggetti intimati con altri offerenti;
- per l’accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d’ora, pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita;
- per l’eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D .Lgs. 104/2010 ss.mm.ii.;
NONCHÉ, ANCORA
per l’ipotesi in cui non venissero conseguiti l’aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio o per qualunque altra causa) venisse affidato ai ricorrenti solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l’accoglimento della domanda di condanna dei soggetti intimati a risarcire per equivalente monetario i danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che si indica già nel 15% dell’importo a base d’asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare e, trattandosi di debito di valore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
E CON RISERVA
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-. il 2\8\2024 :
PER L’ANNULLAMENTO
a) della Determina del Direttore della Istituzione Comunale Marsala Schola -OMISSIS-, avente ad oggetto l’approvazione dei verbali di gara della C.U.C. "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a.r.l." e l’aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico-OMISSIS- del “Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti – completamento anno scolastico 2023/2024 e anni scolastici 2024/2025, 2025/2026” (-OMISSIS-), pubblicata all’albo pretorio online del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 27 maggio 2024;
b) ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali di procedura telematica nn. 1, 2 del Seggio di Gara della CUC e i verbali nn. 3, 4 e 5 della Commissione Giudicatrice di gara nominata e costituita dalla CUC, rispettivamente dei 15 (n. 1) e 24 (n. 2) gennaio 2024 e 20 (n. 3) e 27 (nn. 4 e 5) marzo 2024 pubblicati sulla piattaforma di gara ed approvati con la determina impugnata sub a);
c) ove occorra e per quanto di ragione, della nota CUC prot.-OMISSIS-
d) ove occorra e per quanto di ragione, della nota dell’Istituzione comunale Marsala Schola prot. -OMISSIS-
e) ove occorra e per quanto di ragione ed in via subordinata, del disciplinare di gara, nella parte in cui (art. 34) non prevede elementi specifici ai fini della valutazione di congruità dell’offerta;
f) ove occorra e per quanto di ragione ed in via ulteriormente subordinata, della Determina CUC n. 43/bis del 20 marzo 2024 di nomina della Commissione Giudicatrice;
g) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché attualmente non conosciuto, dal quale sia potuto derivare pregiudizio alle odierne ricorrenti
NONCHÉ
- per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione della gara in questione e la stipula del conseguente contratto (tutela in forma specifica), e
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dai soggetti intimati con altri offerenti;
- per l’accoglimento della conseguente domanda di subentro, che fin d’ora, pure, in quanto occorra, formalmente si esplicita;
- per l’eventuale applicazione di sanzioni alternative ex art. 123 D. Lgs. 104/2010 ss.mm.ii.;
NONCHÉ, ANCORA
per l’ipotesi in cui non venissero conseguiti l’aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio o per qualunque altra causa) venisse affidato ai ricorrenti solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l’accoglimento della domanda di condanna dei soggetti intimati a risarcire per equivalente monetario i danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che si indica già nel 15% dell’importo a base d’asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare e, trattandosi di debito di valore,