TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202300964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202300964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300964
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 00964/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00806/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 806 del 2017, proposto dalla Iblea Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gambino sito in Palermo, Piazzale Ungheria n. 84;



contro

Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana del 28 dicembre 2016, pubblicato nella GURS del 20 gennaio 2017, di determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2016 e degli schemi dei contratti approvati con gli operatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, la società Iblea Medica s.r.l. ha chiesto l’annullamento del Decreto dell’Assessore per la Salute della Regione Siciliana del 28 dicembre 2016 di determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2016 e degli schemi dei contratti approvati con gli operatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica.

In fatto la ricorrente deduce di fornire prestazioni di dialisi nella provincia di Ragusa e di essere destinataria della ripartizione provinciale dei budget che la Regione, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 5/2009, eroga in favore delle singole strutture accreditate.

Il Decreto Assessoriale sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 della l.R. 5/2009 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – violazione del giusto procedimento - illegittimità della procedura seguita dalla P.A. Violazione e/o falsa applicazione della l. N. 241/1990 e della l.r. n. 10/1991. Consequenziale illegittimità della convocazione - contraddittorietà sotto altro profilo. La ricorrente lamenta che l’assegnazione dell’aggregato regionale e provinciale doveva essere frutto di una procedura di negoziazione con le organizzazioni sindacali e le strutture interessate, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 5/2009. L’Assessorato alla Sanità, invece, non avrebbe mai convocato le associazioni di categoria per attuare il preventivo confronto e per stabilire i criteri in base ai quali determinare il budget delle singole strutture accreditate;

II. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 25 della l.r. 5/2009 sotto altro profilo – violazione del principio di buona fede – eccesso di potere per sviamento. Ancora, l’Amministrazione Regionale avrebbe violato nuovamente la normativa citata non avendo rispettato i tempi previsti per la fissazione dei tetti di spesa e per l’assegnazione dei budget, decidendo per contro, solo a posteriori, di approvare gli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica. Nel caso di specie, infatti, l’Assessore alla Salute fissava gli aggregati di spesa provinciali per l’anno 2016 non in via preventiva, entro il mese di febbraio, così come disposto dall’articolo 25 comma 4, ma alla fine del mese di dicembre dell’anno 2016;

III. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992 – eccesso di potere per difetto di istruttoria del procedimento relativo alle determinazioni delle tariffe. Il Ministero della salute con Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2012 ha determinato le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica. Il Decreto richiamato ha, altresì, specificato i criteri generali ai quali le Regioni devono attenersi per adottare il proprio sistema tariffario, precisando che trattasi dei medesimi criteri previsti per la determinazione delle tariffe massime nazionali richiamate

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