TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2023-12-19, n. 202319181
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 19181/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08564/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8564 del 2023, proposto da Acciaierie D’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L T, S G, A P e F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, non costituita in giudizio;
per l’annullamento in parte qua,
previa sospensione cautelare degli effetti,
- della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. -OMISSIS-del 29.05.2023 (“ ACCIAIERIE D’ITALIA S.p.A. – sede legale in MILANO ed unità di Marghera (VE), Novi Ligure (AL), Milano (MI), Racconigi (CN), Taranto (TA), Genova (GE), Legnaro (PD) e Paderno Dugnano (MI). Avvio del procedimento di riesame del Decreto Direttoriale n. 889 del 20/05/2022 ”) di avvio del procedimento di riesame del Decreto Direttoriale-OMISSIS-, nella parte in cui ha sospeso il procedimento attivato da Acciaierie d’Italia S.p.A. il 24 febbraio 2023 per l’autorizzazione alla prosecuzione della CIGS oltre il termine inizialmente previsto dal decreto -OMISSIS-, subordinandone agli esiti delle risultanze del procedimento di riesame (doc. 1);
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2023 il dott. Rosario Carrano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato e depositato in data 8 giugno 2023, la parte ricorrente, premesso di essere una società che svolge attività di impresa, qualificata ex lege di interesse strategico nazionale, nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dell’acciaio, costituita nell’ambito dell’operazione di affitto di ramo d’azienda con obbligo condizionato di acquisto concordata dalla propria controllante Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. (“ADIH”) e da Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (“Ilva”), ha impugnato la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. -OMISSIS-del 29.05.2023 di avvio del procedimento di riesame del Decreto Direttoriale-OMISSIS-, nella parte in cui ha sospeso il procedimento attivato da Acciaierie d’Italia S.p.A. il 24 febbraio 2023 per l’autorizzazione alla prosecuzione della CIGS oltre il termine inizialmente previsto dal decreto -OMISSIS-, subordinandone agli esiti delle risultanze del procedimento di riesame.
A sostegno della propria domanda, ha allegato che con nota dell’1° marzo 2022, ADI ha avviato la procedura per la richiesta di concessione della CIGS con la causale dell’attuazione di un programma di riorganizzazione riguardante tutte le unità produttive di ADI; la fase del confronto, svoltasi in sede ministeriale ex art. 24 del d.lgs. n. 148 del 2015, in ragione del coinvolgimento di unità produttive situate in più regioni, si è conclusa con un verbale di mancato accordo; all’esito del confronto la Società ha formulato la richiesta di intervento dell’ammortizzatore sociale e la misura è stata riconosciuta con autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 25, co. 5, del d.lgs. n. 148 del 2015, recata dal Decreto Direttoriale-OMISSIS-; il Decreto ha approvato, per tutte le unità operative di ADI, “ il programma di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28.03.2022 al 27.03.2023 ” e autorizzato “ la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti ”; in prossimità della scadenza temporale della misura, ADI ha avviato – con nota del 24.02.2023 – una procedura ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 148 del 2015, per l’autorizzazione alla prosecuzione della CIGS nelle more del completamento del programma di riorganizzazione; la procedura ha riguardato le medesime unità produttive prese in considerazione dalla misura accordata con il Decreto Direttoriale -OMISSIS-; la proroga della misura richiesta è stata pari a dodici mesi per tutti gli stabilimenti ad eccezione di quello di Taranto, per il quale la durata massima della CIGS in prosecuzione non ha potuto superare il 19.06.2023, nel rispetto della dotazione massima consentita dall’art. 4, co. 1, e 22, co. 1, del d.lgs. n. 148 del 2015, nell’ambito del quinquennio mobile; in data 29.3.2023, presso il Ministero del lavoro è stata raggiunta un’intesa con quota parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RR.SS.UU.) e delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) convocate per l’esame congiunto ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 148 del 2015; le parti intervenute hanno concordato che ADI avrebbe presentato l’istanza di completamento del programma di CIGS per riorganizzazione aziendale ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. a), e che il trattamento straordinario sarebbe stato richiesto per un numero massimo di 3.000 lavoratori; in ossequio al predetto accordo, la Società ha formulato la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione della CIGS, il cui rilascio è stato sospeso dal MLPS con il Provvedimento impugnato, nelle more degli esiti del procedimento di riesame avviato, ex art. 25, comma 6, d.lgs. n. 148 del 2015.
Inoltre, ha esposto che con riferimento alla sola unità di produttiva Taranto, la Società – per via dell’imminente scadenza dell’intervento, fissata al 19.06.2023 – ha avviato con nota del 25.05.2023 la procedura per CIGS in deroga ai sensi dell’art. 22- bis d.lgs. n. 148 del 2015 o, in subordine, ex art. 44, comma 11- ter , d.lgs. n. 148 del 2015, per la richiesta di ulteriore periodo di CIGS nella misura massima prevista dalle norme citate, ovvero dodici mesi, nel caso di cui all’art. 22- bis o al 31.12.2023, nel caso di cui all’art. 44, co. 11- ter .
Ciò posto, ha dedotto che a seguito delle verifiche sull’adempimento degli impegni assunti dall’azienda con il programma posto a supporto della domanda di CIGS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, con nota prot. -OMISSIS-del 20.05.2023, la procedura di riesame del Decreto Direttoriale -OMISSIS-; l’avvio della procedura di riesame si basa su una segnalazione pervenuta alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, riguardante