TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-08, n. 202300342

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-08, n. 202300342
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300342
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 00342/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, che agisce in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale Territoriale Nord-Est - Motorizzazione Civile di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio della Motorizzazione Civile di Pesaro Registro Ufficiale U. -OMISSIS- del 20/06/2022, avente ad oggetto: “Revisione della patente di guida Cat. B. n. -OMISSIS- con scadenza il 30/05/2028”, notificato in data 22/06/2022;

- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compreso:

- il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale Territoriale del Nord Est - Motorizzazione Civile di Ancona - Sezione di Pesaro Urbino Registro Ufficiale U. -OMISSIS- del 16/12/2021, avente ad oggetto: avvio procedimento ai sensi art. 7 della legge n. 241/1990 – incidente stradale il 02/03/2021, notificato in data 17/01/2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale Territoriale Nord-Est - Motorizzazione Civile di Pesaro Urbino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente assume di essere stato coinvolto in un sinistro stradale in data 2 marzo 2021, mentre era alla guida della propria autovettura. In particolare, asserisce che si trovava nei pressi di un attraversamento pedonale, incolonnato dietro ad altri veicoli, quando il veicolo che lo precedeva convergeva a sinistra coprendogli per qualche istante la visuale di quell’angolo di strada e occultandogli la vista di un pedone che si trovava davanti alla propria autovettura in procinto di attraversare sulle apposite strisce. La velocità ridotta consentiva di evitare l’investimento;
il pedone, infatti, veniva urtato leggermente, cadendo a terra dopo aver perso l’equilibrio.

Il ricorrente riferisce di aver prestato immediato soccorso e di essersi subito accertato delle condizioni di salute del pedone.

Ne conseguiva una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 191, comma 1, del codice della strada oltre alla decurtazione di n. 8 punti dalla patente.

Con atto Registro Ufficiale U. -OMISSIS- del 16 dicembre 2021, a distanza di nove mesi dal sinistro, l’Amministrazione inviava al ricorrente un avviso di avvio del procedimento di revisione della patente ex art. 128 del codice della strada quale conseguenza della comunicazione dell’incidente da parte del Comando di Polizia Locale dell’-OMISSIS- del 13 aprile 2021.

A tale atto di avvio del procedimento il ricorrente rispondeva mediante produzione di memoria difensiva del 18 gennaio 2022, evidenziando la carente e/o insufficiente motivazione del provvedimento di revisione tecnica della patente di guida e chiedendo l'annullamento del relativo procedimento amministrativo.

Ciò nonostante, nel mese di giugno 2022, a distanza di circa un anno e tre mesi dall’incidente e di circa sei mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento, l’Amministrazione, con l’atto qui impugnato, ha disposto la revisione della patente tramite nuovo esame di idoneità tecnica.

Avverso l’anzidetto provvedimento e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi:

- violazione ed errata applicazione dell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione, non avendo l’Amministrazione motivato sulle effettive e concrete ragioni per le quali ha ritenuto sussistere dubbi in ordine all’inidoneità tecnica del ricorrente alla guida;

- violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria ed erroneità dei presupposti, non avendo l’Amministrazione adeguatamente esposto i motivi per i quali ha valutato di non dover accogliere le osservazioni dell’interessato;

- violazione del principio di affidamento, violazione dell’art. 1, comma 2 bis , della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà, stante il lungo lasso di tempo trascorso tra l’incidente e il provvedimento impugnato, tale non soltanto da ingenerare affidamento sull’accoglimento delle osservazioni, ma anche da rendere ingiustificata la misura adottata rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza stradale con essa perseguite, avendo il ricorrente fruito della propria patente sin dal mese di marzo 2021.

Si è costituita in giudizio, per resistere, l’intimata Amministrazione.

Con ordinanza n. 323 del 2022, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta in ricorso sulla base della seguente motivazione: “ Ritenuto, come peraltro già evidenziato in sede cautelare monocratica, che, nella comparazione dei contrapposti interessi, appaia allo stato prevalente quello del ricorrente alla sospensione dell’atto impugnato, sia in considerazione della gravità del pregiudizio correlato all’impossibilità di guidare, sia tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso ad oggi dal sinistro da cui trae origine detto provvedimento, durante il quale il ricorrente medesimo è rimasto nella disponibilità della sua patente di guida (il che avvalora il convincimento dell’insussistenza di ragioni di particolare urgenza alla immediata esecuzione dell’atto gravato);
”.

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

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