TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-01-07, n. 202100014

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-01-07, n. 202100014
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202100014
Data del deposito : 7 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2021

N. 00014/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00622/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 622 del 2019, proposto da
LO NO PI AL, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Ciccia Messina e Matteo Giacolono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Principi D'Acaja 20;



contro

Ministero dell'Interno - Questura Torino - Commissariato di Pubblica Sicurezza Barriera di Milano - Torino, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;



per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Torino, Cat. 6/D/2019/P.A.S., del 13 marzo 2019, recante sospensione, per la durata di giorni 5 (cinque) della licenza per la vendita di armi comuni da sparo e parti di esse, armi antiche, artistiche e rare e di armi da punta e/o da taglio, di cui il ricorrente è titolare e di ogni altro atto a questo preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui il verbale di identificazione del 9 gennaio 2019;

nonché per la condanna al risarcimento del danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Torino - Commissariato di Pubblica Sicurezza Barriera di Milano - Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 la dott.ssa Silvia Cattaneo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, c. 2, d.l. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il sig. LO NO PI AL, in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della Armeria AL di AL LO NO PI & C. s.a.s., ha impugnato il decreto Cat. 6/D/2019/P.A.S., adottato in data 13 marzo 2019, con cui il Questore della Provincia di Torino ha sospeso, per la durata di cinque giorni, la licenza per la vendita di armi comuni da sparo e parti di esse, armi antiche, artistiche e rare e di armi da punta e/o da taglio, di cui è titolare, articolando le seguenti doglianze: violazione ed errata interpretazione degli artt. 221 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e 97 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), oltre che dell’art. 6, comma 7, del D.lgs. n. 204/2010; eccesso di potere per istruttoria carente e per illogicità manifesta, in particolare, per l’omessa valutazione, da parte della Questura, della tipologia di munizioni oggetto di vendita e di successiva denuncia da parte dell’esercente.

Il ricorrente ha inoltre domandato il risarcimento del danno subito.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All’udienza del 15 dicembre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la memoria di replica depositata dal ricorrente il 23 novembre 2020: ai sensi dell’art. 73, c. 1, cod.proc.amm. solo il deposito effettuato da parte avversa di "nuovi documenti" o di "nuove

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