TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-09-26, n. 202314257
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Pubblicato il 26/09/2023
N. 14257/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08036/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8036 del 2023, proposto da Gpe Licodia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C M, V V, L D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Sicilia, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, Presidenza della Regione Siciliana, rappresentati e difesi come in atti;
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA, PREVIA CONCESSIONE DELLA MISURA CAUTELARE, ANCHE PROPULSIVA, DELL'ILLEGITTIMITÀ
del silenzio serbato dal MASE rispetto al suo obbligo di provvedere in relazione all''adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) ai sensi dell''art. 25 comma 2-quater del D.lgs. 152/2006 (“Codice dell''Ambiente”), alla realizzazione dell'' impianto agro-fotovoltaico denominato “FV_LICODIA 177”, della potenza di 177,77 MW ubicato nella Regione Sicilia, nel Comune di Caltagirone (CT), in località Ramione, e le relative opere di connessione alla rete da realizzarsi nei Comuni di Licodia Eubea (CT) e Mazzarrone (CT), in località Marineo (il “Progetto”);
e/o, in via meramente eventuale e subordinata, del silenzio serbato dal MIC rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell''art. 25 del Codice dell''Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA sul Progetto;
E PER LA CONSEGUENTE PRONUNCIA
sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio al rilascio del provvedimento di VIA positivo a favore della ricorrente sulla base dello schema di provvedimento già predisposto in relazione al Progetto dalla commissione tecnica per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l''energia e il clima di cui all''art. 8 comma 2-bis del Codice dell''Ambiente;
CON CONDANNA
del MASE ad emettere tale provvedimento di positivo VIA anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta;
O, IN SUBORDINE, PER LA CONDANNA
del MASE a concludere il procedimento di VIA anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta;
O, IN ULTERIORE SUBORDINE, PER LA CONDANNA
in via meramente eventuale e subordinata, del MIC ad emettere il proprio concerto a favore del MASE anche mediante la nomina di un Commissario ad Acta;
NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA, PER L''ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE,
della comunicazione prot. n. 53674 del 5 aprile 2023 con cui il MASE nella sola parte in cui ha comunicato alla ricorrente (i) di non poter emettere il provvedimento di VIA nonostante siano scaduti i termini perentori ex lege previsti poiché sarebbe indispensabile l''acquisizione del concerto con il predetto Ministero per poter emettere il provvedimento di VIA;e (ii) che non sarebbero attivabili i poteri sostitutivi previsti dalla legge;
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che all’odierna camera di consiglio parte ricorrente ha rinunciato al gravame con dichiarazione resa a verbale, accettata dalla controparte presente (mentre le altre parti evocate in giudizio risultano essersi costituite in data 14.09.2023 e aver depositato memoria in data 15.09.2023);
Ritenuto, pertanto, che al Collegio si impone una declaratoria in conformità e che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite;