TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2012-07-17, n. 201206483
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N. 06483/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00091/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2008, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dagli avv. A L, G A, con domicilio eletto presso A L in Roma, via A. Crivellucci 21;
contro
Ministero della Difesa, non costituito;
per l'annullamento
del provvedimento di mancata valutazione ai fini del conferimento della qualifica di luogotenente per cessazione dal servizio permanente per infermita'
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2012 il cons. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica Militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 10 gennaio 2006, impugna il provvedimento prot. 03-II/62007 con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare non lo “valutato per il conferimento della qualifica di luogotenente in quanto cessato dal servizio permanente durante i lavori della commissione permanente per l’avanzamento dei sottufficiali”.
L’interessato deduce violazione di legge, eccesso di potere e sviamento.
Come seguono le censure articolate in ricorso:
a)i tempi dell’Amministrazione sono stati così lunghi che al momento della valutazione egli, per gravissimi motivi di salute, è stato giudicato completamente inidoneo al servizio militare e nemmeno posto in valutazione per l’avanzamento al grado di “luogotenente”;
b)il DPR n. 302/2004 indica espressamente la luogotenenza come grado e non come qualifica, sicché egli aveva diritto alla valutazione;
c)la lungaggine del procedimento di valutazione ha creato i presupposti per una disparità di trattamento nei confronti di chi ha potuto, invece, beneficiare di una celere valutazione;
d)perdendo l’avanzamento di grado, si sono perse anche ingenti somme di danaro che rendono più difficile la tutela previdenziale;
e)sono stati violati i precetti di imparzialità e logicità dell’azione amministrativa;
f)errata s’appalesa la definizione di “qualifica alla luogotenenza” in palese violazione del R.D.L. 1971 del 1919 e delle tabelle allegate al dpr n. 302/2004;
g)l’art. 39 della L. n. 212/1983 prevede che il sottufficiale incluso nei quadri di avanzamento debba essere promosso anche se sopravvenga il decesso o la permanente inabilità fisica;idoneo principio, in merito al diritto di acquisire il grado superiore, è previsto anche dal D.Lvo n. 196/1995;
h)sono stati violati i termini di conclusione del procedimento amministrativo.
All’udienza del 30 maggio 2012 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha partecipato alla procedura di avanzamento per il conferimento della “qualifica di luogotenente”, aliquota 31/12/2005.
L’Amministrazione resistente ha escluso il ricorrente dalla procedura di avanzamento al grado di Luogotenente essendo stato, costui, dichiarato permanentemente inabile al servizio incondizionato e collocato a riposo.
L’esclusione dallo scrutinio è stata motivata sulla scorta di una “giurisprudenza consolidata” secondo cui “condizione necessaria per il conferimento delle promozioni è la persistenza attuale del rapporto di servizio, posto che finalità precipua delle promozioni stesse è la migliore utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione per cui il dipendente collocato a riposo prima dello scrutinio non può essere promosso, anche se le promozioni decorrono da data anteriore a quella della risoluzione del rapporto”.
Orbene, non è contestato, in punto di fatto, che il ricorrente fosse in possesso, alla data del 31 dicembre 2005, dei requisiti di base per essere valutato ai fini dell’avanzamento al grado superiore.
Egli è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto a decorrere dal 10 gennaio 2006.
Neppure è in dubbio, al Collegio, che la “luogotenenza” (per il conferimento della quale è stata indetta la procedura di avanzamento al 31 dicembre 2005) costituisca un “grado” e non una “qualifica”, tanto ricavandasi per tabulas dal D.M. 18 aprile 2002 e dal D.P.R. 5 novembre 2004, n. 302.
L’esclusione appare, al Collegio, illogica, irragionevole e priva di fondamento normativo.
Recita l’art. 21 del D.Lvo 12 maggio 1995, n. 196 (ratione temporis vigente):
“1.Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perché raggiunto dai limiti di età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.
2.Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perché deceduto, nonché al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento”.
Statuisce l’art. 17 del medesimo decreto:
“Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.
Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.
Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
Qualora durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Omissis ….”
Le disposizioni in commento (cfr art. 21, c. 2°, D.Lvo n. 196/1995, ratione temporis vigente) prevedono testualmente (in claris non fit interpretatio) che la promozione al grado superiore è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato.
Il ricorrente si trovava nelle condizioni oggettive per essere sottoposto allo scrutinio, ferma restando la natura discrezionale della valutazione e l’incertezza del suo esito.
Le disposizioni di cui sopra individuano, altresì, in modo chiaro ed in equivoco, le cause di esclusione del personale dall’aliquota di avanzamento.
Trattandosi di norma che incide sullo status del lavoratore, condizionandone lo sviluppo di carriera, essa deve intendersi di stretta interpretazione.
La decisione dell’Amministrazione di escludere il sig. Giannotte dalla procedura di valutazione per l’avanzamento al grado di Luogotenente non trova, pertanto, alcun fondamento normativo.
Essa s’appalesa, altresì, irragionevole ed illogica.
L’esclusione dall’aliquota di avanzamento si concretizzerebbe, infatti, in una irragionevole compromissione e compressione delle aspettative morali, economiche e previdenziali del militare che appaiono, nel contemperamento degli interessi in gioco, eccessivamente sacrificate dall’Amministrazione senza una plausibile esigenza che non sia stata quella di un generico riferimento alla “migliore utilizzazione del personale”.
Il Collegio ritiene che, nella particolarità della fattispecie esaminata, il ricorrente abbia, dunque, maturato, tenuto conto delle condizioni in cui è maturata la vicenda, titolo alla valutazione de qua.
L’orientamento giurisprudenziale (risalente) evocato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato non appare al Collegio conferente, ovvero del tutto pertinente, essendosi formato con riferimento al rapporto di pubblico impiego non militarizzato e con riguardo a fonti normative non sovrapponibili a quelle che regolano puntualmente la presente controversia.
Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo, e va, perciò, annullato con l’effetto che l’Amministrazione dovrà procedere alla valutazione del ricorrente inserito nell’aliquota di avanzamento al 31 dicembre 2005 per l’avanzamento al grado di luogotenente.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.