TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-06-26, n. 201400360
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N. 00360/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M P, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via G.B. Pontani, 3;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri
pro tempore
, rappresentati e difesi
ope legis
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono pure legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del decreto Direzione Generale Pensioni Militari, III Reparto, del Ministero della Difesa 25/03/2009 n. 781/N, di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate e di concessione dell’equo indennizzo, nonché del parere 18/02/2009 del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 23364/2008, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;nonché per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “iniziale cardiopatia ipertensiva”, “steatosi epatica”, “sindrome ansioso depressiva”, “cervicoartrosi con sofferenza radicolare C5-C6”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, brigadiere dei Carabinieri, premette di avere svolto il proprio servizio nell’Arma dal 1976 all’1 aprile 2005, data di collocamento in congedo, e di essere stato destinato, dal 1992, presso la Stazione di -OMISSIS-. Espone di non avere avuto un orario lavorativo con turni regolari, svolgendo la propria attività anche di notte;la mancanza di regolarità dei turni di lavoro ha comportato anche la consumazione di pasti squilibrati a diverse ore della giornata.
Rappresenta di avere chiesto, con istanza del 5 ottobre 2004, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, sviluppatesi durante la permanenza presso la Stazione di -OMISSIS- (“disestesia transitoria arto superiore sinistro in iter diagnostico - depressione ansiosa - steatosi epatica - lombosciatalgia sinistra - ipertensione arteriosa sistemica di grado lieve di recente insorgenza”) e contestualmente il riconoscimento dell’equo indennizzo.
La Commissione Medica Ospedaliera di Perugia, con verbale n. 458 del 9 giugno 2005, ha riscontrato in capo al ricorrente : a) iniziale cardiopatia ipertensiva;b) steatosi epatica;c) sindrome ansioso depressiva;d) cervicoartrosi con sofferenza radicolare C5-C6”, giudicando la menomazione complessiva ascrivibile nella Tabella A, categoria 6 Max.
Con decreto n. 781/N in data 25 marzo 2009 il Ministero della Difesa, richiamando il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio pos. n. 23364/2008 del 18 febbraio 2009, ha rigettato l’istanza, riconoscendo le predette patologie non dipendenti da causa di servizio.
Deduce avverso tali atti i seguenti motivi di diritto :
1) Eccesso di potere per omessa e/o erronea valutazione dei fatti;irrazionalità manifesta, lamentando che l’effettiva attività svolta dal ricorrente, dal momento dell’assunzione della qualifica di brigadiere, nel 1992, è stata notevolmente stressante, caratterizzata non solo da impegni di ufficio, ma anche da servizi esterni diurni e notturni, in condizioni atmosferiche avverse, come attestato anche dal Comandante della Stazione di -OMISSIS- nella relazione di accompagnamento alla domanda di riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo del 5 ottobre 2004. Il parere del Comitato di Verifica non fornisce alcuna spiegazione scientifica delle ragioni per cui le patologie riconosciute dalla C.M.O. di Perugia sono state ritenute non dipendenti da causa di servizio.
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;eccesso di potere per omessa, carente, generica motivazione;eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del procedimento e difetto di istruttoria, nella considerazione che il diniego è motivato per relationem al parere del Comitato di Verifica, il quale, a sua volta, non contiene alcun riferimento alle effettive mansioni svolte dal ricorrente, senza valutarne l’idoneità a costituire fattori causali ed efficienti nella determinazione delle infermità denunciate. Il parere del Comitato di Verifica, discostandosi dalle risultanze del giudizio medico-legale della C.M.O. di Perugia, avrebbe dovuto esprimere le ragioni del proprio dissenso.
3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto il provvedimento ministeriale ha tralasciato ogni valutazione in ordine alla patologia “cervicoartrosi con sofferenza radicolare C5-C6”, che non viene neppure menzionata nel provvedimento, mentre era stata riconosciuta dalla C.M.O. di Perugia;tale patologia, già da sola considerata, avrebbe consentito un giudizio positivo in ordine alla concessione dell’equo indennizzo.
4) Violazione dell’art. 7 e dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per omessa preventiva comunicazione del parere del Comitato di Verifica quale sub procedimento autonomo;violazione del principio del contraddittorio.
5) Violazione degli artt. 5 e ss. del d.P.R. n. 461 del 2001, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso oltre il termine finale di conclusione del procedimento, previsto dal predetto testo normativo.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso.
All’udienza del 12 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Deve anzitutto essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, atteso che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Comitato di Verifica per le cause di servizio, incardinato presso il predetto Dicastero, nella controversia avente ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta e/o di liquidazione dell’equo indennizzo adotta un parere che formalmente si caratterizza come atto endoprocedimentale, in quanto tale privo di capacità lesiva, la quale discende direttamente dall’atto dell’organo di amministrazione attiva che lo ha recepito, facendolo proprio (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2008, n. 2028).
2. - Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto complementari, viene dedotta la manifesta illogicità e l’erronea valutazione di fatti da parte del parere espresso dal Comitato di Verifica, e del provvedimento di diniego, che, nell’escludere la dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, non avrebbero tenuto conto, né motivato in ordine al servizio svolto dal ricorrente, specie dal 1992, momento di assunzione della qualifica di brigadiere, caratterizzato da modalità di impiego particolarmente gravose e stressanti.
I motivi non appaiono meritevoli di positiva valutazione, e devono pertanto essere disattesi.
Giova premettere che, per giurisprudenza costante, gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le cause di servizio, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi la inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454).
Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal Comitato di Verifica.
Occorre peraltro precisare, secondo un ormai risalente indirizzo giurisprudenziale, che nella materia in esame non si verte dinanzi a decisioni di merito amministrativo, quanto piuttosto al cospetto di valutazioni tecniche, enucleabili allorchè l’Amministrazione, per provvedere su di un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta od indiretta e tale discrezionalità, qualora si sia manifestata attraverso apprezzamenti tecnici, è sindacabile in sede giurisdizionale in base non al mero controllo formale ed estrinseco all’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, ma alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601).
Ciò premesso, il parere n. 23364/2008 del Comitato di Verifica esclude la dipendenza da causa di servizio delle infermità “iniziale cardiopatia ipertensiva”, “steatosi epatica” e “sindrome ansioso depressiva”, in quanto, con riguardo alla prima patologia, esclude la configurabilità di stress psico-fisico nel servizio prestato;con riguardo alla patologia “steatosi epatica” ne viene imputata l’insorgenza solamente a squilibri alimentari, e comunque a cause non riferibili agli eventi di servizio;con riferimento alla patologia “sindrome ansioso depressiva” si afferma l’inesistenza di documentate situazioni di conflittualità relative al servizio idonee a favorirne lo sviluppo.
Il parere risulta corretto quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo utilizzato;nè può ravvisarsi un’incompatibilità, sotto il profilo della coerenza ed adeguatezza motivazionale, con i presupposti di fatto della vicenda. Ed invero, agli atti è depositata la relazione di accompagnamento all’istanza di equo indennizzo del Comandante della Stazione di -OMISSIS-, il quale dà atto di un servizio effettuato (dal ricorrente) in località disagiata (dal punto di vista orografico ed idrografico), con clima umido e freddo, ma senza segnalare modalità di svolgimento continuativamente o prevalentemente extra ordinem , così da determinare specifiche condizioni di stress, ovvero di sforzo fisico;convergenti conclusioni si desumono dai rapporti di servizio prodotti dall’Amministrazione.
Giova, ancora, aggiungere che non è configurabile un onere di motivazione del parere del Comitato di Verifica, il cui contenuto sia difforme rispetto al giudizio medico legale espresso dalla C.M.O., atteso che la competenza a stabilire l’eventuale rapporto di derivazione tra prestazioni di servizio ed insorgenza di un’infermità ricade in via esclusiva sul Comitato di Verifica a norma del d.P.R. n. 461 del 2001 (Cons. Stato, Sez. II, 24 dicembre 2012, n. 2724). Più chiaramente, la funzione attribuita al Comitato di Verifica è diversa da quella assegnata alle Commissioni Mediche Ospedaliere, giacchè non si configura come mera revisione del loro precedente giudizio sanitario, ma si fonda su ulteriori profili;compito della Commissione è solo la diagnosi sull’infermità, l’indicazione della categoria, il giudizio di idoneità al servizio, mentre spetta al Comitato accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità a pronunciarsi con parere motivato sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio (Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2013, n. 3864). Dato, dunque, che il Comitato di Verifica non svolge la funzione di revisione del precedente giudizio sanitario reso dalla C.M.O., fondandosi invece su ulteriori profili di complessiva valutazione tecnico-discrezionale, allorchè disattende il precedente giudizio non è tenuto ad uno specifico e diffuso onere motivazionale, ma ha solo l’obbligo di articolare il proprio parere con una concreta considerazione delle risultanze istruttorie e diagnostiche già scrutinate dalla Commissione.
3. - Con il terzo motivo viene poi dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti nell’assunto che i provvedimenti impugnati hanno tralasciato la valutazione della patologia “cervicoartrosi con sofferenza radicolare C5-C6”, diagnosticata dalla Commissione Medica Ospedaliera.
La censura non appare meritevole di positiva valutazione.
Ed invero tale patologia non era espressamente indicata nell’istanza del 5 ottobre 2004, sulla quale l’Amministrazione ha provveduto con il decreto direttoriale del 25 marzo 2009.
4. - Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, nell’assunto che il diniego impugnato non sia stato preceduto dal preavviso di rigetto dell’istanza.
Il motivo è infondato.
Ed invero, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di Verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, che non è dunque tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto, anche nella prospettiva dell’art. 21 octies della medesima legge, l’eventuale partecipazione predecisoria non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (Cons. Stato, Sez. II, 12 agosto 2013, n. 812;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 18 aprile 2013, n. 2057;T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 14 giugno 2013, n. 970). Si aggiunga a ciò anche l’ulteriore considerazione per cui il procedimento di concessione dell’equo indennizzo per infermità dovuta a causa di servizio ha natura previdenziale, ed anche per tale ragione fuoriesce dall’ambito di applicazione dell’art. 10 bis.
5. - L’ultimo mezzo di gravame deduce la violazione degli artt. 5 e seguenti del d.P.R. n. 461 del 2001, lamentando il mancato rispetto del termine finale del procedimento.
Il motivo, se non inammissibile per la sua estrema genericità, è comunque infondato, in quanto il termine di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 461 del 2001 entro cui deve essere concluso il procedimento per il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio non ha natura perentoria, sicchè la sua violazione non si traduce nell’illegittimità del provvedimento finale (in termini T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 febbraio 2013, n. 165;T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 5 ottobre 2012, n. 1635), atteso che lo spirare del termine non può comportare la consumazione del potere, specie a fronte di un interesse pretensivo, e quindi al cospetto di un procedimento ad istanza di parte.
6. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.
Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla materia del contendere, per compensare tra le parti le spese di giudizio.