TAR Brescia, sez. II, sentenza 2021-11-09, n. 202100940
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Testo completo
Pubblicato il 09/11/2021
N. 00940/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
MI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Urbani e Giuseppe Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sirmione, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianpaolo Sina in RE, via Armando Diaz n. 9;
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Donatella Mento in RE, via Cipro n. 30;
per l’accertamento
dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda formulata dalla ricorrente e registrata al protocollo comunale n. 23047 (acquisita presso gli Uffici della Regione Lombardia con prot. n. 22952 del 29.10.2019) per conseguire l’autorizzazione all’apertura di una grande struttura di vendita in Comune di Sirmione (BS) alla Via Verona n. 78;
o, in subordine, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio
sull’atto di significazione e diffida del 5.1.2021 (trasmesso al Comune di Sirmione con pec del 6.1.2021);
nonché per l’accertamento
ai sensi dell’art. 31 comma 3 c.p.a., della fondatezza della pretesa stante il carattere vincolato dell’attività amministrativa richiesta e l’assenza di ulteriori margini di esercizio della discrezionalità a fronte delle evidenti illegittimità che hanno connotato l’operato dell’Amministrazione resistente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
per l’annullamento
- del diniego, comunicato con pec del 4.3.2021, dell’autorizzazione all’apertura di una Grande Struttura di Vendita (G.S.V.) disposto dal Comune di Sirmione – Settore Edilizia Privata Urbanistica e SUAP;
- ove e per quanto occorra, della Relazione tecnica di incompatibilità urbanistica, a firma del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica, depositata in occasione della Conferenza dei servizi convocata dalla Regione quale atto endoprocedimentale (peraltro mai notificata all’odierna ricorrente) della stessa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sirmione e della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Mara Bertagnolli e lette le note d’udienza depositate dalle parti in causa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è il soggetto gestore di un compendio immobiliare di proprietà della Mion Immobiliare s.p.a., già prevalentemente avente destinazione florovivaistica (e solo in minima parte destinato ad abitazione di servizio e commerciale), che ha formato oggetto di due piani di recupero, in ragione dell’attuazione dei quali è stato possibile ottenere le autorizzazioni commerciali per l’avvio di tre distinte attività commerciali (due medie strutture di vendita e una contigua attività per la somministrazione di alimenti e bevande), che sono state, quindi, realizzate sulla scorta di due diverse convenzioni urbanistiche.
Successivamente, l’odierna ricorrente ha chiesto il rilascio di un’autorizzazione per l’avvio di un’attività di grande struttura di vendita derivante dall’accorpamento delle due medie strutture già esistenti.
Parallelamente, adducendo la necessità di adeguare le strutture esistenti a sopravvenute esigenze di organizzazione merceologica e di regolamentazione dei flussi che frequentano le attività commerciali, la ricorrente ha presentato una CILA (acquisita dal Comune il 15 marzo 2020) per l’esecuzione di opere rispetto a cui la stessa ricorrente ha dichiarato che “l’insediamento delle Grande Struttura di Vendita