TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-02-26, n. 201500357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2015-02-26, n. 201500357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500357
Data del deposito : 26 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00497/2012 REG.RIC.

N. 00357/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M G, A C, M P B, rappresentati e difesi dagli avv. D G, M S, con domicilio eletto presso D G in Brescia, Via Romanino, 1;



contro

Comune di Villa D'Alme', rappresentato e difeso dall'avv. P B, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in Brescia, Via Romanino,16; C S, A Q;



nei confronti di

W (Erede S Carlo) S, R (Erede S Carlo) S, E (Erede S C.) S;



per

( A – ricorso principale)

la condanna, previa adozione degli idonei provvedimenti cautelari,

del Comune intimato a realizzare un idoneo accesso al civico 42 dei ricorrenti per il tramite della via pubblica Vieretta, intervenendo e ampliando l’attuale tracciato della strada pubblica e a risarcire il danno patrimoniale e non;

(B – I ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 8 maggio 2013)

la declaratoria di nullità ovvero l’annullamento, previa sospensione,

del provvedimento 26 febbraio 2013 prot. n°1173, con il quale il Sindaco del Comune di Villa d’Almé, in dichiarata ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 29 novembre 2012 n°6351, ha dato risposta alla istanza 23 febbraio 2010 prot. n°2085 della ricorrente M G;

di ogni altro provvedimento anche non noto presupposto, connesso ovvero consequenziale;

nonché la condanna

del Comune intimato a realizzare un idoneo accesso al civico 42 dei ricorrenti per il tramite della via pubblica Vieretta, intervenendo e ampliando l’attuale tracciato della strada pubblica e a risarcire il danno patrimoniale e non;

(C – II ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 12 novembre 2014)

l’annullamento

della deliberazione 1 settembre 2014 n°58, pubblicata all’albo pretorio dal giorno stesso, con la quale la Giunta del predetto Comune ha inteso adempiere a quanto disposto dalla ordinanza 20 febbraio 2014 n°99 di questo Giudice;

nonché la condanna

del Comune intimato a realizzare un idoneo accesso al civico 42 dei ricorrenti per il tramite della via pubblica Vieretta, intervenendo e ampliando l’attuale tracciato della strada pubblica e a risarcire il danno patrimoniale e non;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa D'Alme';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La complessa vicenda, di cui la presente causa rappresenta gli esiti ultimi in ordine di tempo, va riepilogata per migliore comprensione.

M G, la prima degli odierni ricorrenti, è proprietaria di un immobile, adibito ad abitazione sua personale, sito in Villa di Almé (Bg) alla via S. Mauro 42 e realizzato sull’area distinta al catasto di quel Comune al foglio 5 mappale 152 in base al permesso di costruire oneroso rilasciato il 7 gennaio 2005, reg. costruzioni n°51/2004 prot. n°7942, permesso che fra l’altro le ha prescritto per il rilascio l’arretramento di un metro lineare del muro di recinzione in lato sud - per essere previsto dal P.R.G. un allargamento della sede stradale- ed ha infine autorizzato la collocazione del passo carraio e del corrispondente accesso all’immobile sulla stessa strada delle quale era previsto l’allargamento, ovvero la via pubblica detta “Vieretta” (doc. 1 ricorrenti, copia permesso di costruire, ove l’ubicazione, gli estremi catastali del bene e la prescrizione di arretramento; doc. 5 ricorrenti, planimetria, ove la collocazione dell’ingresso e del passo carraio; doc. 8 ricorrenti, copia perizia giurata M, formata su incarico dell’Autorità comunale, da cui il carattere di strada pubblica della via Vieretta);

Successivamente, con atto 8 maggio 2007 rep. n°64014 racc. n°28875 Notaro Boni di Bergamo (doc. 16 ricorrenti, copia di esso), M G ha ceduto porzione di detto immobile ai consorti Carrara- Bonini, gli altri due odierni ricorrenti, i quali da ciò ricavano la asserita loro legittimazione al presente ricorso.

Nelle more dell’allargamento della via Vieretta, M G ha utilizzato per accedere all’immobile una strada di cantiere, che corre sul lato opposto dell’edificio con andamento grosso modo parallelo a via Vieretta ed insiste a titolo di concessione precaria sul terreno di una famiglia vicinante, certi Paganoni, localmente noti con denominazione collettiva come la “fraterna Paganoni” (doc. 17 ricorrenti, copia concessione precaria; doc. 10 ricorrenti, planimetria dello stato dei luoghi, ove è rammostrata la strada in parola; il termine “fraterna Paganoni” è poi usato, ad esempio, nella lettera del Comune 26 maggio 2009 prodotta in copia come doc. 21 ricorrenti).

Per quanto rileva ai fini di causa, va precisato che via Vieretta è una via comunale, più precisamente una “strada di costa”, con evidente allusione al suo andamento ascendente lungo la costa di una collina, che si trova nella località San Mauro del Comune di Villa di Almé, con una lunghezza complessiva di circa 450 metri e una larghezza costante di 2 metri; essa incomincia dipartendosi dalla via San Mauro, prosegue per alcune decine di metri e forma poi un gomito con scalinata, che la rende in quel punto impraticabile per i veicoli; superata la scalinata, riprende l’andamento rettilineo e forma un incrocio con una strada privata ad uso pubblico, sempre di proprietà della fraterna Paganoni, ma diversa dalla strada di cantiere precaria di cui si è detto; può quindi essere transitata da veicoli anche oltre la scalinata, perché gli stessi la possono raggiungere passando dalla strada Paganoni. Superato l’incrocio con la strada Paganoni, via Vieretta prosegue, sempre con andamento approssimativamente rettilineo, sino a costeggiare, al lato destro per chi sale la strada, il civico 41, residenza degli odierni controinteressati S e Q; prosegue infine costeggiando la proprietà G, sino al realizzando passo carraio del civico 42, collocato stavolta al lato sinistro, opposto quindi alla residenza dei consorti S ( per tutto ciò, v. la citata planimetria doc. 10 dei ricorrenti).

Nel corso degli anni M G si è scontrata con la sostanziale impossibilità di ottenere, dalla realizzazione dell’immobile ad oggi, un confacente accesso carrabile al civico 42 sulla via Vieretta, ovvero, nella sua prospettazione, di tradurre in pratica la

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