TAR Milano, sez. II, sentenza breve 2021-03-17, n. 202100679
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2021
N. 00679/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. -OMISSIS-, con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata dell’avv. -OMISSIS- (-OMISSIS-@pec.it);
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Esami Avvocato presso la Corte d’Appello di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati ex lege presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, ubicati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento:
- del verbale contenente il giudizio di non idoneità all'esercizio della professione forense espresso all'esito della prova orale, tenutasi in data -OMISSIS-, dalla V Sottocommissione d'esame istituita preso la Corte d'Appello di Milano;
- dell’autorizzazione del 13 novembre 2020 disposta dalla Commissione Centrale allo svolgimento della prova orale con modalità parzialmente telematiche, nonché della relativa richiesta formulata dal Presidente della Sottocommissione;
- del verbale dei Presidenti delle Sottocommissioni dell’Esame di Avvocato 2019, del -OMISSIS-.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Lorenzo Cordi' nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2021, tenutasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 7 dell’11 gennaio 2021), come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
1. Con ricorso introduttivo del giudizio, il dott. -OMISSIS- impugna la valutazione espressa nel verbale del -OMISSIS-, redatto dalla Quinta Sottocommissione esaminatrice e recante un punteggio insufficiente al superamento della prova orale prevista per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, chiedendone, in via cautelare, la sospensione degli effetti con conseguente ordine di rinnovazione della medesima prova davanti ad una nuova e diversa Commissione d’esame.
2. In punto di fatto, il ricorrente deduce di sostenere l’esame orale - con modalità parzialmente telematica - dinanzi alla Quinta Sottocommissione Esaminatrice presso la Corte di Appello di Milano. Nella specie, mentre il candidato, il Presidente della Sottocommissione, il Segretario verbalizzante ed alcuni commissari presenziano personalmente all’esame, altri membri della Sottocommissione partecipano con modalità da remoto (attraverso l’applicativo denominato “ Microsoft Teams ”). All’esito della prova, il candidato riporta un punteggio complessivo pari a 145 punti, inferiore, dunque, alla soglia di 180 punti previsti per il conseguimento dell’abilitazione.
3. Avverso il verbale che riporta il giudizio di non idoneità espresso dalla V Sottocommissione, il ricorrente articola tre motivi di ricorso, con i quali deduce:
a) l’illegittimità della scelta di effettuare la prova orale con modalità parzialmente telematiche in ragione dell’assenza di una norma di legge ratione temporis applicabile che autorizzasse simile tipologia di svolgimento;
b) l’illegittimità della scelta di effettuare la prova orale con modalità parzialmente telematiche in virtù del mancato rispetto della procedura autorizzatoria descritta dall’art. 254, co. 3, del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, considerato, in ogni caso, non più vigente al momento dello svolgimento della prova orale, come sostenuto nel primo motivo di ricorso;
c ) l’illegittimità del verbale di inidoneità per violazione dei criteri di valutazione dell’esame orale del candidato di cui all’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e agli artt. 6 e 8 del D.M. del 25 febbraio 2016; in particolare, il ricorrente evidenzia come le domande sottopostegli dalla Sottocommissione esaminatrice non siano state formulate sulla base di quesiti estratti a sorte, con conseguente violazione delle disposizioni summenzionate, oltre che delle indicazioni provenienti dalla Commissione Centrale istituita per l’Esame di Abilitazione del 2019, recepite dalla riunione dei Presidenti delle Sottocommissioni presso la Corte di Appello di Milano, con verbale del -OMISSIS-, nonché dalla Quinta Sottocommissione, con verbale del -OMISSIS-.
4. Si costituisce in giudizio l’Amministrazione, chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensiva, per insussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris e, comunque, il rigetto dello stesso ricorso nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. In vista dell’udienza del 16 marzo 2021, l’Amministrazione deposita memoria difensiva e produzioni documentali. In data 12 marzo 2021 il ricorrente deposita memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso. All’udienza del 16 marzo 2021 (tenutasi secondo le modalità indicate in epigrafe), la causa è trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente il Collegio osserva come sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. In primo luogo, ricorrono i presupposti di cui