TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2024-02-12, n. 202400523
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Testo completo
Pubblicato il 12/02/2024
N. 00523/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01719/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, nato a-OMISSIS-, -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, in proprio e n.q. di tutrice legale di -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato P G, con domicilio digitale come da Reginde ed elettivo in Bagheria, via Libertà n. 26;
contro
Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati U I e Claudio Trovato, entrambi con domicilio digitale come da Reginde ed elettivo presso lo studio legale Trovato in Palermo, via G. Leopardi n. 23;
nei confronti
-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- e -OMISSIS-, nata a-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Bernardette Baiamonte, con domicilio digitale come da Reginde ed elettivo in Bagheria, via Bernardo Mattarella n. 2;
-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- e -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Cosima Ticali, con domicilio digitale come da Reginde ed elettivo in Bagheria (frazione -OMISSIS-) via Messina n. 2;
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione in via cautelare
del provvedimento notificato il -OMISSIS-protocollo -OMISSIS-, con il quale il Comune -OMISSIS- ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza per il mantenimento opere edilizie abusive presentata dagli odierni ricorrenti;
della nota comunicata il-OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di revoca della nota predetta, con contestuale preavviso di esecuzione diretta;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- e dei signori -OMISSIS-/-OMISSIS- e dei signori -OMISSIS-/-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno gravato i provvedimenti specificati in epigrafe, esponendo di essere i comproprietari di un fondo nel territorio -OMISSIS- (frazione -OMISSIS-) iscritto al Catasto Terreni comunale al fogli-OMISSIS-particella n-OMISSIS-; avendolo ricevuto dalla signora -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- e deceduta il-OMISSIS- Hanno aggiunto che esiste una strada privata a servizio della loro proprietà; strada larga circa cinque metri, la quale funge da raccordo con la viabilità pubblica anche per altri lotti di terreno (di proprietà di terzi) iscritti in catasto ai fogli nn.-OMISSIS-. Più precisamente la suddetta strada è stata creata per mezzo di un rogito del -OMISSIS- (notaio dott. -OMISSIS- registrato a -OMISSIS-) concluso dalla signora -OMISSIS- con i proprietari dell’epoca degli ulteriori appezzamenti serviti dalla strada in discorso (i signori -OMISSIS-nato a -OMISSIS- e -OMISSIS- nata a -OMISSIS-) cedendo alcuni lembi di terreno delle loro proprietà e destinando la superficie così ricavata a servizio permanente dei fondi interessati. Contestualmente le medesime parti contraenti hanno stipulato una scrittura privata, con cui hanno convenuto – tra l’altro - di realizzare un cancello in ferro sul limite della suddetta strada prospiciente la via pubblica; cancello effettivamente costruito insieme con due pilastri in cemento armato (nonché con dei muri d’invito anch'essi in c.a, ed uno scivolo debolmente armato) per il suo ancoraggio al suolo. Con l’ordinanza n. -OMISSIS- il Comune -OMISSIS- ha ordinato però la rimozione di tali manufatti a causa della mancanza di un regolare