TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-01, n. 202309321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-01, n. 202309321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309321
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 09321/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. F G, presso il cui studio in Roma, via Po, 25/B, ha eletto domicilio;

contro

Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. G D M, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente in Roma, via IV Novembre, 119/A;

nei confronti

-OMISSIS-;
-OMISSIS-;
-OMISSIS-;

per l'annullamento

- dei provvedimenti prot. -OMISSIS-, -OMISSIS- e prot. -OMISSIS-, con cui la Provincia di Roma ha avviato i controinteressati al “collocamento mirato” ai sensi dell’art. 9 l. 12 marzo 1999, n. 68;

- del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui l’anzidetto ente ha rigettato la richiesta di esonero parziale dagli obblighi occupazionali ex l. n. 68/1999, presentata dalla ricorrente il 4.11.2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 maggio 2023 il cons. M.A. di Nezza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso passato per le notificazioni il 20.11.2011 (dep. il 13.1.2012) la società -OMISSIS-, nel dedurre di avere indicato ai competenti uffici provinciali, ai fini della copertura della quota di riserva ex art. 9, co. 6, l. n. 68/1999, quale operatore finanziario del gruppo -OMISSIS- specializzato nella consulenza, concessione del credito e distribuzione di servizi e prodotti finanziari, tre posizioni (tra le altre) di credit analist e di aver chiesto in data 4.11.2011, constatata la “sensibile discrasia” tra le competenze richieste e quelle possedute dai lavoratori “avviati” dalla Provincia, l’esonero parziale dai relativi obblighi ai sensi dell’art. 5 l. cit., ha chiesto l’annullamento dei tre atti di avviamento al lavoro del 21.10, 27.10 e 28.10.2011 e del diniego opposto sulla menzionata istanza, deducendo:

I) violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 68/1999 ;

II) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 l. n. 68/1999 e 7 d.P.R. n. 330/2002 nonché del d.m. 7.7.2000, n. 357;
carenza/assenza di motivazione
.

L’amministrazione si è costituita in resistenza.

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e in parte fondato.

3. Con il primo motivo la ricorrente contesta gli atti di avviamento al lavoro, a suo dire viziati per violazione dell’art. 9 l. n. 68/1999 in quanto i soggetti in concreto individuati dall’amministrazione sarebbero carenti delle “minime competenze tecnico-professionali necessarie per l’espletamento delle mansioni vacanti”.

La Città metropolitana di Roma ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della doglianza, sostenendo come in caso di rifiuto di assunzione si sarebbe dato avvio a un “percorso ispettivo” comportante, nell’ipotesi di accertamento dell’illegittimità della condotta aziendale, l’irrogazione di una sanzione amministrativa mediante ordinanza ingiunzione impugnabile innanzi al giudice ordinario;
il giudizio verterebbe dunque su atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività.

L’eccezione dell’amministrazione è fondata sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Per condivisibile indirizzo del Giudice della giurisdizione “la domanda con cui l’imprenditore nega la legittimità del provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro, adottato dall’ufficio provinciale ai sensi della legge n. 482 del 1968 [oggi l. n. 62/1998], spetta alla cognizione del giudice ordinario poiché si traduce nell’affermazione di non soggezione ad un obbligo legale ed esprime un interesse protetto come diritto soggettivo: il diritto di libera iniziativa economica, garantito dalla Costituzione e comprimibile solo per motivi di utilità sociale (art. 41 Cost.) indicati dal legislatore. Né la natura di diritto soggettivo perfetto viene meno per il fatto che la concreta sussistenza di tali motivi debba essere accertata e valutata dalla pubblica amministrazione secondo criteri di mera discrezionalità tecnica” (Cass. civ., sez. un., 4 novembre 1996, n. 9539;
v. di questo Tribunale, sez. II- bis , la sent. 11 settembre 2008, n. 8235).

La domanda di annullamento dei provvedimenti in questione va pertanto dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi indicare quale giudice dotato dell’inerente potestà cognitoria il giudice ordinario (innanzi al quale essa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a.).

4. Il secondo motivo attiene alla nota del 16.11.2011, con cui l’amministrazione, nel rispondere all’istanza di -OMISSIS- del 4.11.2021 volta a ottenere l’esonero parziale (dagli obblighi assunzionali in rilievo) “per 1 unità disabile sulla Provincia di Roma” (v. all. 17-16 amm.), ha osservato:

Relativamente all’obbligo, di cui all’art. 3 della legge 68/99, per 5 unità disabili, è stato richiesto, come da prospetto informativo del 31.12.2010 inviato […] in data 10.2.2011 […] l’avviamento numerico per 5 unità, così specificato: n. 3 addetti ai servizi finanziaria e n. 2 addetti alla gestione mutui e finanziamenti.

La procedura di avviamento numerico per 5 unità, di cui al bando dell’11 aprile 2011, è in corso di svolgimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio rigetta la domanda di esonero, evidenziando che solo al termine della procedura di avviamento, qualora permanga ancora la carenza, la S.V. potrà valutare e richiedere, a copertura dell’obbligo, l’attivazione dei vari istituti previsti dalla legge 68/99 ”.

La società istante sostiene che l’amministrazione, a fronte della corretta presentazione e motivazione della domanda, basata sulle particolari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (l’“elevato indice di specializzazione e qualificazione” richiesto integrerebbe, infatti, una delle “condizioni speciali” legittimanti il riconoscimento del beneficio), avrebbe omesso qualsiasi valutazione di merito, essendosi limitata ad addurre la pendenza della procedura di avviamento.

La censura – rivolta avverso un atto di arresto procedimentale (v. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2021, n. 3387, anche sull’atto soprassessorio) – è fondata.

Ai sensi dell’art. 5, co. 3, l. n. 68/1999 (nel testo vigente ratione temporis ) “I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione […]”.

In attuazione del successivo comma 4, che demanda a un decreto ministeriale la disciplina dei “procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali” e dei “criteri e [del]le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione”, è stato emanato il d.m. 7 luglio 2000, n. 357, che delinea per l’appunto l’ iter di concessione del beneficio.

Nella disciplina dettata da questo d.m. non si rinviene alcuna disposizione che subordini la decisione dell’istanza di esonero al previo esaurimento delle procedure di avviamento eventualmente in essere (artt. 2 e 3 d.m. cit.;
esso prevede piuttosto la possibilità di “sospensione parziale degli obblighi occupazionali” in pendenza del procedimento di “autorizzazione all’esonero parziale”;
cfr. art. 5 d.m. cit.).

Né elementi in tal senso si traggono dall’art. 7 d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (recante regolamento di esecuzione della l. n. 68/1999), che in materia di “avviamento” sancisce:

- comma 6: “In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un’apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati”;
ai sensi del successivo comma 7, se il datore di lavoro convocato non si presenti (senza motivazione) o “in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all’avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento”;

- comma 8: “Qualora esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l’avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale […], ferma restando l’autonoma attivazione della disciplina che regola l’esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo”.

Il provvedimento del 16.11.2011 non reca alcuna indicazione sull’eventuale sussistenza della situazione prefigurata dai commi appena menzionati, sicché nemmeno per questo aspetto può riconoscersi la correttezza della motivazione addotta dall’amministrazione per “definire” l’istanza della ricorrente.

Di qui, la fondatezza della domanda caducatoria relativa alla determinazione in esame, che dev’essere di conseguenza annullata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

5. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la (prevalente) soccombenza.

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