TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-02-03, n. 202200193

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-02-03, n. 202200193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200193
Data del deposito : 3 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2022

N. 00193/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00556/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 556 del 2021, proposto da Impresa individuale Perillo Leonardo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M F I e L C, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Barletta Andria Trani, in persona del Presidente p. t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego n. 8380-21 del 15.04.2021 del Dirigente e dell'Istruttore del Settore 5° Viabilità, Urbanistica, Genio Civile ed Edilizia Sismica della Provincia di Barletta-Andria-Trani, relativo alla “ Istanza prot. 0022813-20 del 02.11.2020 di rilascio autorizzazione per l'esecuzione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore – <Impresa Individuale Perillo Leonardo>
– Minervino Murge, via Lavello, 27
”;
della nota prot. 5458-21 del 15.03.2021, a firma del medesimo Dirigente e dell'Istruttore del Settore 5° della Provincia di Barletta-Andria-Trani recante, ai sensi dell'art. 10 bis l. n. 241/1990 la “ comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ” innanzi decritta;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre, ove occorra, motivi aggiunti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto depositato in data 29.11.2021, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che in data 21.07.2021 il ricorrente ha ottenuto dalla Provincia di Barletta Andria Trani il chiesto provvedimento di autorizzazione ed ora chiede, con atto del 29.11.2021 che si dichiari l’improcedibilità del gravame;

Ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio, salvo il rimborso del solo contributo unificato;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi