TAR Torino, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900236
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2019

N. 00236/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01404/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2014, proposto da:
F E, rappresentata e difesa dagli avvocati J G, A M e P S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P S in Torino, via S. Francesco D'Assisi, n. 14;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio in Torino, via Arsenale, n. 21;



per l'annullamento

- dell'ordine di servizio del 19 settembre 2014, n. 41, del Direttore della Casa di Reclusione di Alba, notificato in data 30 settembre 2014;

- della nota del 30 ottobre 2014, prot. GDAP-0369733-2014, del Direttore generale del personale di formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali, collegati e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e i relativi allegati;

Viste le memorie della ricorrente;

Visto il documento depositato dalla ricorrente nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa R P e uditi per la ricorrente l’avvocato P S e per il Ministero l’avvocato dello Stato Nicola Parri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La Vice Sovrintendente di Polizia penitenziaria F E presta servizio presso la Casa di Reclusione di Alba dall’anno 2011.

Dal 21 maggio 2013 è stata assegnata al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti con la qualifica di Assistente Capo.

Con provvedimento del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2014 F E è stata promossa alla qualifica di Vice Sovrintendente per merito straordinario.

Con ordine di servizio del 19 settembre 2014 il Direttore della Casa di Reclusione di Alba ne ha disposto, con decorrenza dall’1 ottobre 2014, il trasferimento presso l’unità dei Sovrintendenti, in qualità di preposto alla sorveglianza dei detenuti.

L’ordine di servizio è stato adottato a causa della “grave carenza di personale nel ruolo dei Sovrintendenti” che rischiava di compromettere la garanzia di copertura del servizio e la sicurezza della Casa di Reclusione.

Con nota del 29 ottobre 2014 il Direttore generale del Personale e della Formazione, su richiesta di chiarimenti del Vice Sovrintendente E, ha confermato la legittimità dell’ordine di servizio adducendo la rispondenza tra le funzioni di preposto alla sorveglianza ed il grado di Vice Sovrintendente.

1.1. Il Vice Sovrintendente E ha impugnato l’ordine di trasferimento e la relativa conferma e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

a) con il primo motivo di ricorso ha dedotto il vizio di eccesso di potere per illogicità della scelta organizzativa in quanto il trasferimento avrebbe determinato la perdita di un’unità del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, che invece necessitava di essere incrementato in seguito all’istituzione della sezione dedicata ai collaboratori di giustizia ed a causa della carenza di un’unità con la qualifica di Vice Sovrintendente, prevista nella pianta organica.

La ricorrente ha dedotto un ulteriore profilo di illogicità dell’ordine di trasferimento poiché, pur essendo stata promossa alla qualifica superiore di Vice Sovrintendente, non sarebbe in grado di svolgere le relative funzioni in quanto carente della specifica formazione e costretta, comunque, ad essere affiancata, in virtù dell’articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che impone la corrispondenza di sesso tra detenuti o internati e personale del Corpo di polizia penitenziaria, da un collega di sesso maschile.

A fronte di tale inefficienza il trasferimento avrebbe, inoltre, privato il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di un’unità che aveva acquisito una specifica esperienza nello svolgimento del servizio.

A riprova

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