TAR Torino, sez. I, sentenza 2019-03-04, n. 201900236
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2019
N. 00236/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01404/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2014, proposto da:
F E, rappresentata e difesa dagli avvocati J G, A M e P S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P S in Torino, via S. Francesco D'Assisi, n. 14;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro
tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio in Torino, via Arsenale, n. 21;
per l'annullamento
- dell'ordine di servizio del 19 settembre 2014, n. 41, del Direttore della Casa di Reclusione di Alba, notificato in data 30 settembre 2014;
- della nota del 30 ottobre 2014, prot. GDAP-0369733-2014, del Direttore generale del personale di formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali, collegati e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e i relativi allegati;
Viste le memorie della ricorrente;
Visto il documento depositato dalla ricorrente nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa R P e uditi per la ricorrente l’avvocato P S e per il Ministero l’avvocato dello Stato Nicola Parri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Vice Sovrintendente di Polizia penitenziaria F E presta servizio presso la Casa di Reclusione di Alba dall’anno 2011.
Dal 21 maggio 2013 è stata assegnata al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti con la qualifica di Assistente Capo.
Con provvedimento del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2014 F E è stata promossa alla qualifica di Vice Sovrintendente per merito straordinario.
Con ordine di servizio del 19 settembre 2014 il Direttore della Casa di Reclusione di Alba ne ha disposto, con decorrenza dall’1 ottobre 2014, il trasferimento presso l’unità dei Sovrintendenti, in qualità di preposto alla sorveglianza dei detenuti.
L’ordine di servizio è stato adottato a causa della “grave carenza di personale nel ruolo dei Sovrintendenti” che rischiava di compromettere la garanzia di copertura del servizio e la sicurezza della Casa di Reclusione.
Con nota del 29 ottobre 2014 il Direttore generale del Personale e della Formazione, su richiesta di chiarimenti del Vice Sovrintendente E, ha confermato la legittimità dell’ordine di servizio adducendo la rispondenza tra le funzioni di preposto alla sorveglianza ed il grado di Vice Sovrintendente.
1.1. Il Vice Sovrintendente E ha impugnato l’ordine di trasferimento e la relativa conferma e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
a) con il primo motivo di ricorso ha dedotto il vizio di eccesso di potere per illogicità della scelta organizzativa in quanto il trasferimento avrebbe determinato la perdita di un’unità del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, che invece necessitava di essere incrementato in seguito all’istituzione della sezione dedicata ai collaboratori di giustizia ed a causa della carenza di un’unità con la qualifica di Vice Sovrintendente, prevista nella pianta organica.
La ricorrente ha dedotto un ulteriore profilo di illogicità dell’ordine di trasferimento poiché, pur essendo stata promossa alla qualifica superiore di Vice Sovrintendente, non sarebbe in grado di svolgere le relative funzioni in quanto carente della specifica formazione e costretta, comunque, ad essere affiancata, in virtù dell’articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che impone la corrispondenza di sesso tra detenuti o internati e personale del Corpo di polizia penitenziaria, da un collega di sesso maschile.
A fronte di tale inefficienza il trasferimento avrebbe, inoltre, privato il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di un’unità che aveva acquisito una specifica esperienza nello svolgimento del servizio.
A riprova della illogicità della scelta organizzativa la ricorrente ha, inoltre, prodotto:
- la nota del 20 novembre 2014 del Direttore dell’Ufficio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria con la quale, in una fattispecie analoga di conseguimento della qualifica superiore per meriti straordinari, è stata auspicata una rivalutazione del contemperamento delle esigenze di servizio della Casa di Reclusione con “le legittime aspirazioni personali e professionali del personale promosso”;
- l’ordine di servizio n. 1 dell’8 gennaio 2015 con il quale, a causa della mancanza di un’unità nel Ruolo di Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, in seguito ad interpello indetto in data 9 settembre 2014, un Assistente penitenziario è stato assegnato al Nucleo Traduzioni e Piantonamenti;
b) sempre con il primo motivo di ricorso ha dedotto il difetto di motivazione dell’ordine di trasferimento in quanto gli elementi che ne giustificano l’adozione sarebbero generici e indeterminati;
c) con il secondo motivo di ricorso ha dedotto, nella qualità di delegato provinciale dell’organizzazione sindacale autonoma di Polizia penitenziaria, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’obbligo posto in capo all’amministrazione penitenziaria di acquisire il nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, quale condizione per il trasferimento dei dirigenti sindacali.
1.2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia ed ha resistito al ricorso.
1.3. Con ordinanza cautelare n. 44 del 6 febbraio 2015 questa Sezione ha rigettato l’istanza di sospensione degli effetti del trasferimento avanzata dalla ricorrente affermando, come già rilevato dal Dipartimento generale dell’Amministrazione penitenziaria, che l’attuale qualifica della ricorrente è pienamente corrispondente alle funzioni assegnate.
In sede cautelare il Tribunale ha, inoltre, qualificato il trasferimento della ricorrente come avanzamento di carriera ed ha, pertanto, escluso il difetto di motivazione in ordine alla comparazione dell’organico tra il settore di provenienza e quello di nuova assegnazione.
1.4. All’udienza di smaltimento del 23 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Quanto alla censura relativa alla illogicità della scelta organizzativa di trasferire la Vice Sovrintendente E Francesca dal Nucleo Traduzioni e Piantonamenti al servizio di sorveglianza dei detenuti, il Collegio rileva che la stessa non presenta profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza.
La scelta di dotare un ufficio dell’amministrazione di un’unità di personale corrispondente alla qualifica richiesta per lo svolgimento di uno specifico servizio è rimessa alla discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in punto di organizzazione delle risorse umane che, nel caso di specie, è stata ben esercitata: entrambi gli uffici risultano, infatti, versare in una situazione deficitaria di organico.
Tuttavia, mentre lo svolgimento del servizio di sorveglianza dei detenuti, così come risulta dall’ordine di servizio impugnato, richiede l’appartenenza al ruolo dei Sovraintendenti, per la maggiore capacità e qualificazione degli stessi, lo svolgimento del servizio di scorta e di traduzione dei detenuti effettuato dal Nucleo operativo può essere garantito anche con l’assegnazione di “una unità nel Ruolo Sovrintendenti, Assistenti e Agenti”, così come risulta dall’ordine di servizio n. 1 dell’8 gennaio 2015 prodotto dalla ricorrente nella camera di consiglio del 5 febbraio 2015.
Il Direttore della Casa di Reclusione di Alba ha, pertanto, correttamente trasferito il Vice Sovrintendente E nel ruolo dei Sovrintendenti addetto alla sorveglianza dei detenuti e, in seguito a tale trasferimento, ha provveduto a colmare la carenza di organico formatasi nel Nucleo Traduzioni e Piantonamenti con l’assegnazione ad esso di un’unità di personale con la qualifica di Assistente.
In entrambi i casi l’Amministrazione ha assicurato la corrispondenza delle funzioni svolte alla qualifica del dipendente, garantendo, in tal modo, l’efficienza del servizio e la realizzazione dell’interesse pubblico alla migliore utilizzazione del personale nella complessa macchina organizzativa che caratterizza le Forze di Polizia.
2.2. Quanto alla censura di difetto di motivazione il Collegio concorda con la tesi espressa dal Tribunale in sede di ordinanza cautelare, ossia che nel caso di specie non si tratta di trasferimento del dipendente in una sede diversa, a parità di qualifica, ma di spostamento conseguente all’accesso alla qualifica superiore, il che esclude, secondo l’ id quod plerumque accidit , che lo stesso possa avvenire in pregiudizio del dipendente.
Nel passaggio ad una qualifica superiore ciò che deve essere assicurato al dipendente è esclusivamente la corrispondenza tra le funzioni di maggiore complessità del ruolo e la qualifica acquisita in seguito alla promozione, a differenza che nelle ipotesi di trasferimento d’ufficio o per situazioni straordinarie in cui le ragioni del dipendente devono essere bilanciate con le esigenze organizzative sia della sede di provenienza che della sede di approdo.
Come sopra accennato, il Vice Sovrintende E è stata chiamata a svolgere il compito più complesso di sorveglianza dei detenuti, tanto che la stessa allega di non essere stata formata per lo svolgimento degli stessi in quanto è stata promossa per meriti di servizio e non all’esito del superamento di un corso-concorso di formazione.
Ritiene il Collegio che la disciplina normativa non consente di introdurre nessuna discriminazione tra il dipendente del Corpo di polizia che consegue una promozione per meriti di servizio e quello che la consegue all’esito di uno specifico percorso formativo poiché, in ogni caso, l’amministrazione ha l’onere di provvedere alla formazione del dipendente per realizzare il principio di efficienza dell’azione amministrativa.
Le modalità concrete di formazione del dipendente sono rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione la quale può adempiervi mediante l’istituzione di corsi di formazione dedicati o in modi equipollenti quali, come accaduto nel caso di specie, la previsione di un affiancamento temporaneo da parte di personale maggiormente qualificato.
Per quanto affermato dalla difesa del Ministero nella memoria del 31 gennaio 2015 e non esplicitamente contestato dalla ricorrente, risulta che il Vice Sovrintendente E sia stata formata per lo svolgimento del servizio scorta da un dipendente di grado superiore e, per espressa ammissione della stessa, risulta svolgere il servizio di sorveglianza ai detenuti uomini affiancata da un pari grado di sesso maschile.
La ricorrente non ha, d’altro canto, allegato che l’esperienza dalla stessa acquisita nel servizio scorte raggiungesse un livello tale di professionalità da renderla indispensabile per la efficienza del servizio.
La ricorrente non ha allegato neppure specifiche ragioni incidenti sulla vita familiare o su altri diritti fondamentali che l’amministrazione avrebbe potuto apprezzare in concreto e contrapporre all’interesse pubblico sotteso alla migliore allocazione delle risorse umane.
Pertanto le censure svolte con il primo motivo di ricorso devono essere respinte.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente ha provato di essere stata nominata delegato provinciale della sigla sindacale O.S.A.P. in data antecedente al provvedimento impugnato ma non ha allegato il benché minimo pregiudizio allo svolgimento dell’attività sindacale derivante dallo spostamento nel servizio di sorveglianza ai detenuti.
Ritiene il Collegio che la norma posta a tutela del dirigente sindacale, l’articolo 6 dell’Accordo nazionale Quadro d’Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria invocato dalla ricorrente, intende apprestare tutela non al dipendente in quanto tale ma nella stretta misura in cui egli si faccia portavoce dell’interesse collettivo di categoria.
Diversamente opinando, il predetto beneficio si trasformerebbe in un’irragionevole causa di inamovibilità assoluta, in contrasto con il rilevante interesse pubblicistico alla migliore allocazione delle risorse umane nell’ambito delle Forze di Polizia.
Il secondo comma dell’articolo 6 dell’Accordo Nazionale Quadro, che subordina al nulla osta dell’associazione sindacale anche il trasferimento in un ufficio o servizio diverso da quello da assegnazione nell’ambito della stessa sede di servizio, non trova, poi, applicazione nella fattispecie dello spostamento determinato dall’avanzamento di carriera, che normalmente avviene senza formalità in quanto non è punitivo per il dipendente, a meno che lo stesso non provi che la promozione sia stata concessa al solo scopo punitivo di determinarne lo spostamento, in base al principio del promoveatur ut amoveatur, circostanza neppure questa provata dalla ricorrente.
Anche il secondo motivo di ricorso deve essere, dunque, rigettato.
4. In conclusione il ricorso deve essere respinto in quanto tutte le censure con esso sollevate sono infondate.
5. Il comportamento meritevole della ricorrente, sfociato nella promozione per meriti speciali dalla quale sono scaturiti i provvedimenti impugnati, legittimi ma sgraditi, giustifica la deroga alla regola della soccombenza e la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.