TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-01-07, n. 201600012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2016-01-07, n. 201600012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600012
Data del deposito : 7 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01910/2009 REG.RIC.

N. 00012/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01910/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
DALMINE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti E M e M S, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Via Alberto Da Giussano, n. 15;

contro

COMUNE di ARCORE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti A F D Grado e F P, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Luciano Manara, n. 1;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

del permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 15 maggio 2009 ex art. 36, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui ha imposto a Dalmine il pagamento della somma a titolo di oblazione di Euro 88.039,94, in relazione ad opere realizzate in diminuzione di volumetria rispetto al progetto concessionato - somma già versata da Dalmine in data 26 giugno 2009 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato, con espressa riserva di impugnazione del permesso;

del parere favorevole della Commissione edilizia del Comune di Arcore, che sarebbe stato reso in data 9 marzo 2009;

del parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, che sarebbe stato reso in data 8 aprile 2005;

del parere favorevole dell’Ufficio Tecnico del Comune di Arcore, che sarebbe stato reso in data 12 maggio 2009;

nonché per la conseguente condanna

alla restituzione delle seguenti somme pagate da Dalmine:

euro 88.039,94 a titolo di oblazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 26 giugno 2009 sino alla data dell’effettiva restituzione;

la parte del contributo di concessione corrisposta in relazione alla concessione per ristrutturazione n. 73 del 1999 relativa alla volumetria non realizzata, e calcolata nella somma non inferiore a Euro 6.800,31 oltre interessi a decorrere dal 18 settembre 2002 ovvero, in subordine, a decorrere dal 31 ottobre 2006, ovvero - ancora in subordine – dalla data di notifica del presente ricorso che deve intendersi a valere quale atto di formale richiesta di restituzione, nonché di interruzione della prescrizione;

quanto ai motivi aggiunti

della delibera di Giunta Comunale del Comune di Arcore n. 70 del 5 maggio 2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arcore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con concessione edilizia n. 73 del 1999 rilasciata dal Comune di Arcore, la società Dalmine s.p.a., odierna ricorrente, è stata autorizzata a realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia su un immobile di sua proprietà situato nel territorio del predetto Comune ed adibito a sede di attività produttiva.



2. L’intervento avrebbe dovuto comportare la realizzazione di nuova superficie pari a mq. 1.152,95.



3. I lavori effettivamente eseguiti hanno però comportato la realizzazione di una superficie inferiore pari a mq. 856,80. La ricorrente riferisce che la contrazione di superficie dipende dal fatto che parte delle opere assentite non sarebbero state nel concreto realizzate.



4. Al fine di conseguire la conformità fra assentito e realizzato, la stessa ricorrente, in data 31 ottobre 2006, ha presentato al Comune di Arcore una domanda di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.



5. L’Amministrazione, con provvedimento del 15 maggio 2009, ha accolto l’istanza, richiedendo tuttavia il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari ad Euro 88.039,94.



6. La ricorrente ritiene che tale somma non sia dovuta. Per questa ragione, con il ricorso in esame, chiede l’annullamento in parte qua dell’atto di cui sopra. Chiede inoltre che il Comune di Arcore venga condannato alla restituzione della suddetta somma (nel frattempo versata), oltre che alla restituzione di quella parte del contributo di costruzione - versato a seguito del rilascio della concessione edilizia n. 73 del 1999 – relativa alle opere non effettivamente eseguite, oltre rivalutazione ed interessi.

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