TAR Milano, sez. III, sentenza 2017-11-24, n. 201702241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2017-11-24, n. 201702241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201702241
Data del deposito : 24 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2017

N. 02241/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01839/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2017, proposto da:
T C, rappresentato e difeso dagli avvocati D B e A N, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, via A. Lamarmora n. 36;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , Istituto di Istruzione Superiore Statale “P F” Milano, in persona del legale
rappresentante p ro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;

nei confronti di

F G, A M non costituiti;

per l'annullamento

del diniego tacito di accesso agli atti da parte dell’I.I.S.S. “P F”, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, richiesto con istanza del 9.5.2017 relativi al procedimento che ha condotto all’individuazione degli odierni controinteressati quali destinatari dei contratti a tempo determinato per l’insegnamento di “tecnica dei servizi ed esercitazione pratica di sala e bar” nella scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso C510) l’a.s. 2016/2017

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116, comma 4, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorrente è collocato nella graduatoria dell’Istituto di istruzione Superiore P F di Milano per l’insegnamento di tecnica dei servizi ed esercitazione pratica di sala e bar nella scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso C510) alla posizione 14, con punti 40;

- essendo venuto a conoscenza che nell’anno scolastico 2016/2017 il predetto istituto aveva incaricato con contratti a tempo determinato due insegnanti collocati in posizione deteriore nella graduatoria di istituto, con istanza del 9 maggio 2017 ha chiesto alla Scuola l’accesso agli atti del procedimento relativo alla individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato e alla stipula dei relativi contratti;

- stante il silenzio dell’Istituto, ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il ricorso indicato in epigrafe;

Rilevato che si sono costituite in giudizio le Autorità intimate, con memoria di mera forma e con il deposito di copiosa documentazione, tra cui i provvedimenti di assegnazione dell’incarico ai due insegnanti;

Preso atto che alla camera di consiglio del 15 novembre 2017 la parte ricorrente ha dichiarato che, essendo stata depositata in giudizio la documentazione richiesta, era cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia sulla liquidazione delle spese di lite;

Ritenuto che, alla luce della dichiarazione della parte ricorrente, al Collegio non resti che dichiarare la cessazione della materia del contendere;

Ritenuto che, facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio debbano essere poste a carico dell’Istituto scolastico, potendo essere compensate nei confronti delle altre Autorità;

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