TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-05-21, n. 202401888
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 01888/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02082/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2023, proposto da
G C, rappresentata e difesa dall'avvocato S M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Uff. Scolastico Regione Siciliana Uff. VII Ambito Territoriale di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Sato di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro n. 2633/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e dell’Uff. Scolastico Reg Sicilia Uff. VII Ambito Territoriale di Catania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il dott. S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza n. 2633/2023 del 13/6/2023, il Tribunale di Catania – Sez. Lavoro ha accertato il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla parte ricorrente della carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori nella misura di legge;ha, infine, disposto la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante la citata sentenza sia stata notificata ai fini esecutivi il 29/6/2023 e sia passata in giudicato, come da attestazione in atti del 16/10/2023, l’intimata Amministrazione non ha adottato alcun atto che configuri una concreta esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;sicché, essendo decorso il termine di 120 giorni previsti per l’adempimento spontaneo dell’Ente di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30/1997, persistendo l’inadempimento del Ministro intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha notificato e depositato il ricorso in epigrafe, chiedendo a questo Tribunale di dare seguito all’esecuzione della sentenza, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore e di condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario.