TAR Milano, sez. V, ordinanza collegiale 2024-09-12, n. 202402394
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Pubblicato il 12/09/2024
N. 02394/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01694/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2024, proposto da
Fondazione Campus Studi Martino, in persona del legale rappresentante pro tempore , arch. -OMISSIS-, anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento e/o declaratoria di nullità
del decreto n. 1488/2023 con allegato n 2 che dichiara la non ammissione al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con i fondi del PNRR in concessione dell’istanza cautelare con riammissione in graduatoria utile delle domande di finanziamento presentate per un importo totale di 33 milioni di euro con conseguente utile collocazione in graduatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 13 e 15 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che i provvedimenti oggi impugnati attengono alla medesima vicenda procedimentale oggetto del ricorso numero di registro generale 542 del 2024 proposto dinnanzi a questo Tribunale;
Considerato che con la recente ordinanza n. 1921/2024, resa in quest’ultimo giudizio, la Sezione ha avuto modo di chiarire che “ è fondata l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
- la procedura in argomento è gestita interamente a livello centrale, come è confermato dalle seguenti circostanze:
- l’Avviso di cui al d.m. 26 agosto 2022, n. 1046 prevede che le domande andavano inoltrate direttamente al Ministero (art. 6), ben inteso che ai sensi dell’art. 7 del medesimo Avviso “Le proposte di intervento presentate con le modalità di cui al precedente articolo 6 saranno valutate dall’apposita Commissione di cui al precedente art. 6, comma 10” (e cioè “La Commissione, nominata con distinto provvedimento dal Ministro dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 1, comma 4-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338 (come inserito dall’art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115)”);
- nessuna attività è stata svolta da commissioni o comitati di valutazione decentrati;
- è, anzi, prevista un’unica graduatoria nazionale, come indicato dall’art. 8 dell’Avviso, a mente del quale “La Commissione, a seguito di istruttoria, formula l’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento da inserire nel decreto di ammissione”;
- è pertanto corretto affermare che la presente procedura è unica e centralizzata e che competente a decidere il presente ricorso è il TAR Lazio - sede di Roma;
- peraltro, come emerge dagli atti di causa, avverso una parte dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha già proposto un ricorso al TAR Lazio, Roma, che è stato respinto la sentenza del medesimo TAR sez. III Ter n. 5469/2023, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n. 1845/2024 ”;
Ritenuto che le iniziative promosse da parte ricorrente non modificano i criteri relativi alla competenza territoriale stabiliti inderogabilmente dalla legge e non costituiscono causa automatica di incompatibilità da parte del giudice competente che, invero, va valutata in concreto e caso per caso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere interamente compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione;