TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-10-21, n. 201410606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2014-10-21, n. 201410606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410606
Data del deposito : 21 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12281/1998 REG.RIC.

N. 10606/2014 REG.PROV.COLL.

N. 12281/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12281 del 1998, proposto da:
COMUNE DI ROMA, ora ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. C S, con domicilio eletto presso C S in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

contro

CO.RE.CO. - Sezione di Controllo sugli Atti del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio;

per l'annullamento

- della decisione n. 569 del 17 settembre 1998 con la quale il CORECO ha annullato la delibera n. 154/98 del Comune di Roma avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento del Fondo di Assistenza del Corpo della Polizia Municipale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Coreco - Sezione di Controllo Sugli Atti Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone in fatto l’Amministrazione Comunale ricorrente di aver adottato la delibera n. 154 del 1998 recante il regolamento del Fondo di Assistenza del Corpo della Polizia Municipale al fine di assicurarne il funzionamento a seguito dell’annullamento, in via giurisdizionale, con sentenza del TAR Lazio n. 1512 del 1997, della precedente delibera di disciplina del predetto Fondo, e nelle more della pronuncia in appello.

Con la gravata determinazione il CORECO ha annullato la citata delibera n. 154 sulla base del rilievo della mancanza di adeguata motivazione.

Avverso tale delibera deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione e falsa applicazione di legge. Legge 8 giugno 1990 n. 142, così come modificata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127. Legge Regione Lazio 13 marzo 1992 n. 26. Violazione dei principi generali in materia di organi collegiali.

Nel richiamare parte ricorrente la previsione di cui all’art. 41 della legge n. 142 del 1990, ai sensi della quale le delibere diventano esecutive decorsi 20 giorni dalla ricezione delle stesse da parte del CORECO senza che lo stesso abbia adottato un provvedimento di annullamento, rappresenta l’intervenuto superamento di tale termine, essendo la delibera n. 154 del 1998 stata trasmessa al CORECO in data 4 agosto ed essendo la delibera di annullamento – a seguito della richiesta di chiarimenti effettuata in data 6 agosto 1998, inviati in data 19 agosto 1998, con conseguente interruzione del relativo termine – stata comunicata in data 15 settembre 1998.

Lamenta, inoltre, parte ricorrente come la copia conforme del provvedimento inviata non contenga l’indicazione dei componenti il collegio presenti né l’esito della votazione, con conseguente sua illegittimità anche sotto tali profili.

2 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 1, della Costituzione e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria.

Contesta parte ricorrente le motivazioni poste a sostegno della gravata delibera, rappresentando come la delibera annullata dall’organo di controllo non fosse volta alla istituzione della Polizia Municipale ma unicamente a disciplinare il fondo di assistenza del Corpo della Polizia Municipale.

L’intimato organo di controllo sarebbe, inoltre, incorso in un travisamento dei fatti, non contenendo la delibera annullata alcuna reiterazione dell’atto annullato in sede giurisdizionale.

Chiede, quindi, parte ricorrente, l’annullamento della gravata delibera.

L’intimato organo di controllo, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza straordinaria del 14 ottobre 2014 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame la ricorrente Amministrazione Comunale propone azione impugnatoria avverso il provvedimento, meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi, con cui il CORECO ha annullato la deliberazione n. 154/98 con cui il Comune di Roma ha disciplinato in via regolamentare il funzionamento del Fondo di Assistenza del Corpo della Polizia Municipale.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto con riferimento alla censura, di carattere preliminare e valenza assorbente, di superamento del termine di 20 giorni di cui dispone l’organo di controllo per l’esercizio dei poteri allo stesso attribuiti, decorso il quale la delibera sottoposta a controllo diventa esecutiva.

Prevede, difatti, l’art. 46 (e non l’art. 41 invocato da parte ricorrente), comma 1, della legge n. 142 del 1990, che le delibere sottoposte al controllo preventivo di legittimità “diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato”.

Dispone, inoltre, il comma 4 del medesimo articolo, che detto termine “è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti”.

Avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la delibera comunale oggetto del contestato annullamento è stata trasmessa al CORECO in data 4 agosto 1998 e tale organo, in data 6 agosto 1998, ha chiesto chiarimenti, i quali sono stati forniti in data 19 agosto 1998.

Appare quindi evidente – tenuto conto della interruzione dei termini connessa alla richiesta di chiarimenti - l’intervenuto superamento del previsto termine di 20 giorni concesso per l’esercizio del potere di controllo preventivo di legittimità da parte del CORECO, essendo stato il gravato atto comunicato in data 15 settembre 1998, con conseguente fondatezza della corrispondente censura proposta, dovendo al riguardo rilevarsi come il termine di venti giorni per l'esercizio del potere di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali e regionali, di cui all'art. 46, della legge n. 142 del 1990, costituisce termine perentorio, rilevante non solo per la adozione del provvedimento di annullamento, ma anche per la comunicazione del suo contenuto, quantomeno nella forma del dispositivo della decisione, potendo la motivazione seguire anche successivamente, purché entro un termine ragionevole.

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento del Comitato regionale di controllo in quanto comunicato all'Amministrazione resistente oltre il termine previsto, il che conduce – previo assorbimento delle ulteriori censure proposte – al suo annullamento.

Le spese di giudizio, tenuto conto della natura formale della censura di cui è ritenuta la fondatezza, possono essere equamente compensate tra le parti.

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