TAR Firenze, sez. II, decreto cautelare 2022-12-06, n. 202200699

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, decreto cautelare 2022-12-06, n. 202200699
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202200699
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 01599/2022 REG.RIC.

N. 00699/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01599/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1599 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A G, M M, F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

I.T.L. – Ispettorato Territoriale del Lavoro, I.N.L. – Ispettorato Nazionale del Lavoro, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale n. -OMISSIS- del 24.11.2022, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, emesso sul presupposto che la Società ricorrente ha impiegato personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché per avere commesso gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'All. I d.lgs. n. 81/2008 e, segnatamente, nella parte in cui ha ricompreso nelle suddette violazione la posizione del sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS- e della sig.ra -OMISSIS-, nata in -OMISSIS-, in data -OMISSIS- di ogni altro e ulteriore atto prodromico precedente e/o successivo al predetto provvedimento di sospensione e relativo all'accesso ispettivo effettuato presso i locali del ristorante con insegna -OMISSIS--OMISSIS-, sito in Firenze alla Piazza -OMISSIS- in data 24.11.2022, ore 19.00, e, segnatamente, ove occorrendo, del Verbale di primo accesso ispettivo redatto in pari data, nella parte in cui ha ricompreso nelle suddette violazione la posizione del sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS- ed ha imposto all'Azienda di provvedere alla relativa regolarizzazione, nonché della sig.ra -OMISSIS-, nata in -OMISSIS-, in data -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata al 10 gennaio 2023;

Rilevato:

- che la revoca del provvedimento di sospensione impugnato presuppone la regolarizzazione dei lavoratori che in occasione del primo accesso ispettivo in data 24/11/2022 sono stati trovati al lavoro in posizione irregolare (oltre che la rimozione delle violazioni riscontrate in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro);

- che la controversia si incentra principalmente sulla posizione del sig. -OMISSIS- (dipendente del Ministero della giustizia - Corpo della Polizia penitenziaria), che la parte ricorrente esclude prestasse servizio nel locale;

Rimessa al Collegio ogni valutazione circa il merito del ricorso, nella pienezza del contraddittorio;

Considerato che nella presente sede il giudice è chiamato a valutare se sussista il presupposto della “ estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio ” a cui l’art. 56 c.p.a. subordina la concessione della tutela cautelare monocratica;

Ritenuto che, alla luce di quanto rappresentato nel ricorso a sostegno dell’istanza di misure cautelari monocratiche e tenuto conto del lasso di tempo (oltre un mese, nel periodo delle festività natalizie e di fine anno) intercorrente fino alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023, sussiste il presupposto di cui sopra, tale da giustificare l’accoglimento dell’istanza formulata nel ricorso ai sensi del citato art. 56 c.p.a.;


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