TAR Lecce, sez. I, sentenza 2012-09-19, n. 201201559
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01559/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2011, proposto da:
M G, titolare della struttura ricettiva “Hotel Villa Eden”, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso Gabriele Rampino in Lecce, via Trinchese 63;
contro
Comune di Ugento, rappresentato e difeso dall'avv. F P P, con domicilio eletto presso lo studio in Lecce, via Cesare Battisti 46;
per l'annullamento
della nota prot. 14843 del 12 luglio 2011 con cui l'Ufficio Demanio del Comune di Ugento ha respinto l'istanza di concessione demaniale presentata il 13 marzo 2001;del presupposto preavviso di rigetto reso con nota prot. 8285 del 20 aprile 2011;di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ugento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l'avv. Francesco Baldassarre, in sostituzione dell'avv. A D M, e l'avv. F P P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, da anni titolare dell’Hotel “Villa Eden” alla marina di Ugento sulla S.P. litoranea per S. Maria di Leuca, località Fontanelle, in data 13/3/2001 richiedeva alla Capitaneria di Porto di Gallipoli il rilascio di concessione demaniale per l’affidamento di un tratto di arenile di mq. 2.001,92, allo scopo di asservirlo alla struttura alberghiera implementando i servizi offerti, mediante l’utilizzo di una spiaggia riservata ai clienti, raggiungibile a piedi o con un servizio navetta.
Con il provvedimento prot. 14843 del 12/7/2011 l’Ufficio demanio comunale ha respinto l’istanza, sulla base della seguente motivazione:
a) “l’area oggetto di intervento è classificata dalla Regione, nell’adozione del Piano Regionale delle Coste, come area “in erosione” così come si evince dall’elaborato grafico serie 3 “evoluzione costa sabbiosa” facente parte integrante della documentazione costitutiva del suddetto piano regionale adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 28 luglio 2009 n. 1392”;
b) “l’area demaniale marittima richiesta non ha un rapporto di strumentalità con la retrostante proprietà privata in quanto confinante con il campeggio Riva di Ugento ed è priva di limitrofi spazi destinati a parcheggio”.
Nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 8, e 10, comma 1, della L.R. n. 17/2006;eccesso di potere per inadeguatezza ed irragionevolezza della motivazione, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti;violazione e falsa applicazione del P.R.C. e delle norme tecniche di attuazione ed in particolare dell’art. 6.2.5;difetto di istruttoria.
Si osserva che il Piano Regionale delle Coste, in quanto solo adottato, non spiega effetti (fatta salva l’applicazione dell’art. 17 della L.R. n. 17/2006, che però non è stato richiamato nel provvedimento) e che, comunque, l’intervento è ammissibile in base allo stesso P.R.C., poiché esso classifica il tratto di costa di 2,43 Km., antistante la località Fontanelle, in zona C2.S2 “media criticità all’erosione – media sensibilità ambientale”, per la quale non v’è una preclusione assoluta al rilascio delle concessioni, condizionate alla verifica della stabilizzazione del fenomeno erosivo (in tal caso, il Comune si è limitato a riportarsi agli elaborati grafici del Piano, senza compiere alcun accertamento);
II) violazione e falsa applicazione degli artt. 01, comma 1, della legge n. 494/1993, degli artt. 48 e 49 della L.R. n. 11/1999, della deliberazione di G.R. n. 319/2001, della L.R. n. 17/2006 e dei principi generali in materia di usi turistico-ricreativi del demanio marittimo;eccesso di potere per irragionevolezza;violazione dell’art. 3 Cost., del principio di buon andamento della P.A. e dei principi comunitari in materia di parità di trattamento e non discriminazione delle imprese.
Si contesta l’ulteriore motivo ostativo addotto dal Comune (mancanza di un rapporto di strumentalità con la struttura alberghiera), sostenendo che possono essere rilasciate le concessioni demaniali, ai sensi della normativa richiamata, per realizzare spiagge attrezzate “asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria clientela” (art. 48 L.R. n. 11/1999), distanti anche oltre 500 mt. dalla struttura ricettiva;
III) violazione e falsa applicazione della L.R. n. 17/2006;eccesso di potere per irragionevolezza.
Si aggiunge che l’area in concessione non abbisogna di spazi a parcheggio, essendo destinata esclusivamente ai clienti dell’albergo, che la raggiungerebbero a piedi o in navetta.
Il Comune di Ugento si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto;con la memoria difensiva ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva o la carenza di interesse del ricorrente, che non è più titolare dell’Hotel “Villa Eden”, confutando nel merito le deduzioni contenute in ricorso ed insistendo per il suo rigetto.
Le parti hanno prodotto documentazione e scritti difensivi e, all’udienza pubblica del 7 giugno 2012, il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
Va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione o carenza di interesse, proposta dalla difesa del Comune resistente, il quale fa considerare che il ricorrente è cessato dalla carica di legale rappresentante della struttura alberghiera, di cui è titolare il sig. Ludovico Margari.
Invero, da un canto il ricorrente è il destinatario del provvedimento impugnato (che attiene al procedimento introdotto con la sua istanza del 13/3/2001) e, d’altro canto, con l’esibita scrittura privata autenticata del 31/5/2010, egli ha concesso in affitto l’azienda di cui era titolare per nove anni, cosicché è legittimato a reagire avverso l’atto lesivo dei suoi stessi interessi, in relazione all’eventuale riacquisto della disponibilità dell’azienda e, comunque, al valore della stessa, influenzato dalla disponibilità della spiaggia.
Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Posto che non rileva che, al momento dell’emanazione del provvedimento, il P.R.C. non fosse stato ancora approvato (poiché l’art. 17 della L.R. n. 17/2006 ha in ogni caso vietato il rilascio di nuove concessioni), il principale motivo di diniego dell’istanza di concessione demaniale si concreta nella considerazione secondo cui “l’area oggetto di intervento è classificata dalla Regione, nell’adozione del Piano Regionale delle Coste, come area “in erosione” così come si evince [dall’]elaborato grafico serie 3 “evoluzione Costa Sabbiosa” facente parte della documentazione costitutiva del suddetto piano Regionale adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 28 luglio 2009 n° 1392”.
In particolare, la zona è classificata con livello C2.S2 (Costa a media “criticità” e “sensibilità ambientale”), per il quale l’art.