TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2015-04-17, n. 201502200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2015-04-17, n. 201502200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201502200
Data del deposito : 17 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06669/2014 REG.RIC.

N. 02200/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06669/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6669 del 2014, proposto da:
V D S, rappresentato e difeso dall'avv. S M ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Napoli, alla via M. da Caravaggio n. 45;

contro

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia 66;

per l'annullamento

a) del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza/diffida di accesso inoltrata mediante lettera raccomandata recapitata il 14.10.2014;

b) nonché, per la declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire l’accesso richiesto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Equitalia Sud Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, con istanza partecipata il 14.10.2014, ha chiesto il rilascio della seguente documentazione “ … copia conforme all’originale delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo ex art. 49 del d.p.r. 602/73, così come notificate, unitamente alle corrispondenti relate di notifica ”.

Non avendo ottenuto riscontro da parte di Equitalia ha intrapreso la presente azione volta all’annullamento del diniego maturato per silentium ed all’accertamento del diritto di accesso alla suddetta documentazione, con conseguente condanna della società intimata agli adempimenti consequenziali.

Si è costituita in giudizio la società Equitalia, che ha eccepito l’inammissibilità e/o infondatezza del ricorso perchè:

- spiegato avverso un silenzio che non si era perfezionato, in quanto la relativa istanza non era corredata del documento d’identità ed, inoltre, priva del bollo oltre che della offerta di rimborso dei costi per la riproduzione e per la ricerca da espletarsi;

- generico al pari dell’istanza di accesso agli atti;

- non supportato dal necessario collegamento tra la situazione da tutelare e i documenti richiesti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Nessuna delle eccezioni sollevate dalla parte resistente merita di essere accolta.

Osserva, anzitutto, il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, deve ritenersi maturato il silenzio – rigetto sull’istanza attorea, dal momento che è decorso il termine di 30 gg previsto dalla disciplina di settore entro cui l’Autorità avrebbe dovuto pronunciarsi.

Né risulta partecipata al ricorrente, entro il suddetto torno temporale, una comunicazione (ex articolo 6 del d.p.r. 184/2006) circa la presunta irregolarità e completezza della domanda onde promuoverne la regolarizzazione, correlandosi solo a tale adempimento l’interruzione del termine, qui non avutasi.

Per completezza vale anche osservare che la rilevata carenza nemmeno può determinare l’assoluta inammissibilità dell’istanza (nel caso, peraltro, nemmeno eccepita), potendo profilarsi siffatta evenienza solo in presenza di ragionevoli e fondati dubbi sulla legittimazione soggettiva del richiedente, nel caso di specie nemmeno sollevati, e, comunque, oggi completamente fugati dalla proposizione del ricorso, che consente di ritenere superate ogni eventuale incertezza a tal riguardo.

Del pari, nemmeno la mancanza di un’esplicita dichiarazione di impegno della parte ricorrente sulla disponibilità a farsi carico degli oneri connessi alla evasione dell’istanza di accesso può refluire sul perfezionamento del silenzio – diniego.

In disparte le ragioni già sopra evidenziate, da intendersi qui riproposte, deve in aggiunta evidenziarsi che la perimetrazione, a tal riguardo, degli obblighi connessi al rilascio della documentazione richiesta discende direttamente dalla legge.

Ed, infatti, l’art. 25 della legge n. 241/1990, rubricato modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi, espressamente prevede che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Negli stessi termini l’articolo 7 comma 6 del d.p.r. 184/2006 prevede che “..la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate”.

In altri termini, il pagamento degli oneri contributivi (per il bollo valgono le diverse disposizioni di cui al d.p.r. 642/1972) è condizione di rilascio e, però, la liquidazione e l’indicazione delle modalità di adempimento implicano una fattiva collaborazione da parte dell’Amministrazione, qui non dimostrata.

Occorre, poi, soggiungere che la domanda contiene tutti gli elementi che consentono ad Equitalia di individuare i documenti richiesti (cfr. D.P.R. n. 184 del 2006). Attraverso il ruolo è infatti possibile risalire alla posizione debitoria del singolo contribuente ad una certa data e, dunque, alle cartelle esattoriali che a questo si riferiscono. Pertanto, nello specifico, la domanda di accesso conteneva tutti i riferimenti soggettivi (la richiesta riguardava il ricorrente), oggettivi e temporali (le cartelle e relative relate inerenti al ruolo formato a carico del ricorrente alla data dell’istanza) per identificare gli atti richiesti.

Non pare poi possa revocarsi in dubbio la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22 della legge n. 241 del 1990).

Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che l'interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione è riconosciuto anche in via legislativa, mediante la previsione di obblighi in capo al concessionario per la riscossione. Invero, l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, recita: "Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione". Le disposizioni sul diritto di accesso risultano pertanto di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso. A maggior ragione, quindi, la richiesta del contribuente non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte del concessionario, obbligato ex lege alla custodia ed all'esibizione, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta. Ciò in quanto "la copia della cartella di pagamento ex se costituisc(e) strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni della ricorrente e che la concessionaria non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal privato" (Cons. Stato Sez. IV, 30 novembre 2009, n. 7486).

In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso deve essere accolto con conseguente accertamento del diritto all’ostensione, per effetto del quale la società intimata dovrà consentire l’accesso, secondo le modalità indicate in dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

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