TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-19, n. 201500060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2015-02-19, n. 201500060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500060
Data del deposito : 19 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00076/2015 REG.RIC.

N. 00060/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00076/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2015, proposto dal sig.


R T, rappresentato e difeso dagli avv.ti E B e M L B e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4


contro

Comune di Sperlonga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R D T e con domicilio ex lege stabilito presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Comune di Sperlonga prot. n. 18197 del 7 ottobre 2014, notificato in data 15 novembre 2014, con cui si dichiara l’improcedibilità della S.C.I.A. presentata l’8 settembre 2014 ed assunta al protocollo comunale al n. 16265, nonché della C.I.L. presentata in pari data ed assunta al protocollo comunale al n. 16266;

- di qualsiasi altro atto presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Sperlonga;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 55 e segg. del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Nominato relatore nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2015 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza


Considerato che ad un sommario esame degli atti il ricorso non appare assistito da fumus boni juris, giacché, innanzitutto, per ciò che riguarda la S.C.I.A., appare prima facie fondata la motivazione del provvedimento impugnato basata sull’incongruità dell’intervento dichiarato con la predetta S.C.I.A. e la relazione tecnica allegata, tale da far dubitare della veridicità delle affermazioni del privato. In secondo luogo, per quanto riguarda la C.I.L., appare prima facie fondata la motivazione imperniata sulla mancata conformità urbanistica, per la trasformazione del locale da seminterrato-garage ad uso residenziale;

Ritenuto, pertanto, che non sussistano gli estremi previsti dall’art. 55 c.p.a. per la concessione della richiesta misura cautelare;

Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese della presente fase cautelare del giudizio, secondo il criterio della soccombenza

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